Art. 3.
  Il diploma con medaglia, di cui al precedente art. 1, potra' essere
concesso altresi' ad enti, corpi ed organismi  pubblici,  italiani  e
stranieri,  ovvero  associazioni  di volontariato che abbiano operato
analogamente e sara' rilasciato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile  sulla  base  di  atti  ufficiali  in  suo possesso, ovvero su
segnalazione delle autorita' competenti.