Art. 3. Il diploma con medaglia, di cui al precedente art. 1, potra' essere concesso altresi' ad enti, corpi ed organismi pubblici, italiani e stranieri, ovvero associazioni di volontariato che abbiano operato analogamente e sara' rilasciato dal Dipartimento della protezione civile sulla base di atti ufficiali in suo possesso, ovvero su segnalazione delle autorita' competenti.