Art. 3.
  Ai  fini  di  cui  sopra,  i  soggetti,  che  intendano  realizzare
iniziative  di  nuova  produzione  di  energia  elettrica  da   fonti
rinnovabili  o  assimilate, sia tramite nuovi impianti che tramite il
potenziamento di impianti esistenti, di seguito e nella  convenzione-
tipo di cui all'art. 1 denominate in breve nuovi impianti, invieranno
all'ENEL  S.p.a.,  unitamente  alla comunicazione di cui all'art. 22,
comma 2, della legge n. 9  del  1991,  corredata,  per  gli  impianti
assimilati   a  fonti  rinnovabili,  di  copia  della  documentazione
prescritta dal provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I,  e  succes-
sive modificazioni, una relazione contenente le seguenti indicazioni:
   caratteristiche  tecniche  generali dell'impianto, con dettagliati
riferimenti  alla  tipologia,  alla  quantita'   e   qualita'   della
produzione,  al  programma  di  utilizzo  dell'impianto,  alla  fonte
primaria utilizzata ed alla sua disponibilita';
   ubicazione del nuovo impianto;
   quota della produzione destinata all'ENEL S.p.a. e  tipologia  del
processo produttivo cui sara' destinata la quota di autoconsumo;
   data della prevista entrata in servizio dell'impianto;
   stato   delle   procedure  autorizzative  anche  in  relazione  ad
eventuali  vincoli,  prescrizioni   o   indirizzi   derivanti   dalla
pianificazione  energetica  territoriale  ai  sensi dell'art. 5 della
legge n. 10 del 1991;
   stato  delle  procedure  relative  alla   eventuale   domanda   di
ammissione ai contributi previsti dalla legge n. 10 del 1991.
  I   soggetti  interessati  dovranno  inoltre  trasmettere  all'ENEL
S.p.a.,  per  gli  impianti  assimilati  a  fonti   rinnovabili,   la
comunicazione   del  Ministero  dell'industria,  relativa  al  valore
dell'indice energetico dell'impianto, di cui al provvedimento CIP  n.
6 del 1992, e successive modificazioni.
  La  verifica  delle condizioni prescritte ai fini delle convenzioni
preliminari, di cui al precedente art. 2,  sara'  definita  dall'ENEL
S.p.a.  e  dai  proponenti  con  scadenza  semestrale (30 giugno e 31
dicembre di ciascun anno solare) e sara' operata  con  riferimento  a
tutte  le  iniziative  che  risultino corredate, a ciascuna scadenza,
della documentazione occorrente.