Art. 4. Entro novanta giorni dal termine di ciascun semestre solare l'ENEL S.p.a. trasmettera' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza, una situazione aggiornata delle iniziative nel settore elettrico, comprendente gli impianti programmati dai produttori terzi e dalle imprese elettriche degli enti locali, nonche' gli impianti programmati dall'ENEL S.p.a. Nella situazione dovranno essere indicate le iniziative prescelte e le specifiche motivazioni di quelle escluse, segnalando, anche, l'effettivo stato di avanzamento dei lavori relativi ai nuovi impianti, se difforme rispetto alle previsioni; dovranno essere altresi' trasmesse le convenzioni preliminari o definitive gia' concluse.