Art. 4.
  Entro  novanta giorni dal termine di ciascun semestre solare l'ENEL
S.p.a. trasmettera' al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  ai  fini  dell'esercizio dei compiti di vigilanza,
una situazione aggiornata delle  iniziative  nel  settore  elettrico,
comprendente  gli  impianti  programmati dai produttori terzi e dalle
imprese  elettriche  degli  enti   locali,   nonche'   gli   impianti
programmati dall'ENEL S.p.a.
  Nella situazione dovranno essere indicate le iniziative prescelte e
le  specifiche  motivazioni  di  quelle  escluse,  segnalando, anche,
l'effettivo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  relativi  ai  nuovi
impianti,  se  difforme  rispetto  alle  previsioni;  dovranno essere
altresi' trasmesse  le  convenzioni  preliminari  o  definitive  gia'
concluse.