ALLEGATO CONVENZIONE-TIPO PER LA CESSIONE, LO SCAMBIO, IL VETTORIAMENTO E LA PRODUZIONE PER CONTO DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 9 DEL 1991. Con la presente convenzione tra l'ENEL S.p.a. con sede . . . . . . . . . . . . . . rappresentato da. . . . . . . . . . . , nel seguito denominata per brevita' ENEL e . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . rappresentato da . . . . . . . . nel seguito denominato brevemente "produttore". A) CESSIONE Da valere per le integrazioni alle convenzioni-quadro stipulate dall'ENEL prima dell'entrata in vigore della legge n. 9 del 1991 per la cessione di energia di nuova produzione destinata in tutto o in parte all'ENEL, limitatamente agli impianti per i quali sussiste l'impegno alla ultimazione dei lavori entro il 30 giugno 1996. Che, in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 9 del 1991, e precisamente il . . . . . . . . . ., l'ENEL ed il produttore, a seguito delle analisi e verifiche congiuntamente oper- ate dalle parti, relativamente al programma di costruzione di un nuovo impianto (o: di un complesso di nuovi impianti) di produzione dell'energia elettrica da parte del produttore, hanno stipulato un accordo preliminare il quale prevede che lo stesso produttore si impegnera' a cedere all'ENEL e l'ENEL si impegnera' a ritirare, alle condizioni prescritte dalla normativa vigente pro-tempore nella materia, tutta l'energia elettrica (o: parte dell'energia elettrica) che si rendera' disponibile a seguito dell'entrata in servizio dell'impianto (o: degli impianti) che il produttore ha programmato, come sopra, di realizzare in localita' . . . . . . . . . . . . . . ed avente le seguenti caratteristiche: . . . . . . . . . . . . . . che in data . . . . . . . . . . il produttore si e' altresi' impegnato ad iniziare ed ultimare i lavori rispettivamente entro il . . . . . . . . . . . . . . . . ed il . . . . . . . . . . ; che il produttore ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 9 del 1991, corredate della documentazione prescritta dal provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni; che l'indice energetico dell'impianto, comunicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a norma delle disposizioni vigenti, e' pari a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sono comunque fatte salve le eventuali condizioni di maggior favore contenute nella convenzione-quadro, limitatamente agli impianti ivi previsti. Oppure: Da valere per le convenzioni preliminari concernenti l'energia di nuova produzione destinata in tutto o in parte all'ENEL, da stipularsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e per l'energia prodotta da impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le richieste pervenute all'ENEL dopo un anno dalla suddetta data. Che con comunicazione in data . . . . . . . inviata ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 9 del 1991, e dell'art. 3 del decreto di approvazione della presente convenzione-tipo, il produttore ha rappresentato all'ENEL il proprio intendimento di realizzare nelle seguenti localita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . un nuovo impianto (o un complesso di nuovi impianti) di produzione di energia elettrica aventi le seguenti caratteristiche: . . . . . . . che per l'alimentazione dell'impianto e' stato previsto l'impiego di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che la realizzazione del nuovo impianto (o dei nuovi impianti) e' stata programmata allo scopo di cedere all'ENEL l'energia producibile (tutta o in parte) nella quantita' annua di . . . . . . . . . .con potenza di . . . . . . . . . . alle condizioni definite nella presente convenzione; che nel programma di realizzazione dell'iniziativa e' stato previsto che i lavori abbiano inizio entro il . . . . . . . . . . e siano ultimati non oltre il . . . . . . . . . .; che nel corso dei contatti preliminari intercorsi l'ENEL ed il produttore, ai fini di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, ed in conformita' alle premesse del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante approvazione della presente convenzione-tipo, hanno concordemente verificato e convenuto: a) che, sulla base dei dati di progetto e della documentazione allegata presentati dal produttore, l'impianto e' classificabile tra quelli alimentati da fonti rinnovabili o assimilate ai sensi della normativa vigente, salve naturalmente restando le definitive determinazioni riservate, in materia, alle amministrazioni competenti; b) che, in relazione: al valore di potenza dell'impianto, al suo programma di utilizzo ed alla quantita' e qualita' della produzione; alle sue caratteristiche tecniche (potenza di minimo tecnico e modulabilita' della potenza prodotta) ai fini della gestione coordinata del parco idro-termoelettrico; alla sua dislocazione territoriale; all'assetto della rete ENEL ed alla situazione del carico; agli interventi che si renderanno necessari per realizzare l'immissione della nuova potenza sulla rete pubblica; il ritiro, da parte dell'ENEL, dell'energia producibile non presenta particolari difficolta' di natura tecnica ed e' da considerare utile e conveniente sul piano dell'interesse generale; c) che, tenuto conto: dell'apporto previsto dall'iniziativa in rapporto agli altri programmi realizzativi nel settore; della pianificazione energetica territoriale delle regioni e delle province autonome, in quanto applicabili all'impianto che forma oggetto della presente concessione, essendo stato adottato, per la regione . . . . . . . (o la provincia autonoma di . . . . . . . .), il piano regionale di cui all'art. 5 della legge n. 10 del 1991; del valore di risparmio energetico atteso dall'impianto, il cui indice energetico, definito dal provvedimento CIP n. 6 del 1992, e successive modificazioni e' pari a . . . . . . . . .; dei riflessi positivi che l'iniziativa presenta in termini di protezione ambientale consistenti . . . . . . . . . . . .; della sua localizzazione geografica in relazione all'assetto generale del sistema di produzione e trasporto nazionale, la realizzazione del nuovo impianto riveste carattere prioritario ai fini del conseguimento degli obiettivi di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e as- similate enunciati dalle norme che regolano la materia; d) che, l'iniziativa del produttore non incide sulla utilizzazione degli impianti esistenti, sulla realizzazione di quelli approvati secondo la normativa vigente, nonche' di quelli programmati ed aventi le caratteristiche di cui alle lettere A) e B) della premessa al decreto di approvazione della presente convenzione; e) che, in relazione a quanto precede e tenuto conto delle garanzie o idonei affidamenti forniti dal produttore in ordine: all'approvvigionamento del combustibile necessario per la alimentazione dell'impianto (per gli impianti alimentari con combustibile fossile), secondo quanto risulta da . . . . . . . . nonche' delle garanzie assunte dallo stesso produttore in ordine: ai tempi di realizzazione dei lavori, da iniziarsi e da completarsi rispettivamente entro e non oltre il . . . . . ed il . . . . .; alla durata della cessione di energia all'ENEL, pari a . . . .; alle modalita' concernenti il coordinamento tra l'esercizio del nuovo impianto e quello degli impianti ENEL, secondo quanto riportato nella presente convenzione, le condizioni e le caratteristiche di attuazione dell'intervento sono tali da assicurare il necessario coordinamento con gli altri programmi realizzativi nel settore elettrico, in conformita' a quanto indicato nelle premesse del citato decreto di approvazione della convenzione-tipo, di cui all'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991; che le parti hanno quindi sottoscritto in data . . . . . . . . una convenzione preliminare mediante la quale il produttore si e' impegnato a cedere e l'ENEL si e' impegnato a ritirare nel punto di consegna . . . . . . . . . . . ed alle condizioni precisate nella suddetta convenzione-tipo, tutta l'energia (o: parte dell'energia) producibile dal costruendo impianto, secondo il programma di utilizzazione, di cui al provvedimento n. 6, titolo I, e successive modificazioni, con l'intesa che l'inosservanza dei termini e degli obblighi previsti dall'accordo preliminare ne comportera' la risoluzione espressa, salva ogni eventuale responsabilita' per danni derivante da inadempimenti che non siano attribuibili a cause di forza maggiore; che le parti hanno previsto il collegamento del nuovo impianto (tramite gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di . . . . . . . . . . . . ) con gli impianti dell'ENEL ed il suo funzionamento, normalmente, in parallelo con la rete dell'ENEL nazionale, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL; che i lavori di costruzione del nuovo impianto sono stati ultimati il . . . . . . . . . .; che l'entrata in servizio del nuovo impianto e' stata prevista per il . . . . . . . . . . . Oppure: Da valere per la cessione di energia destinata in tutto o in parte all'ENEL da impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le richieste pervenute all'ENEL entro un anno dalla suddetta data. Che il produttore esercisce, in localita' . . . . . . . . ., un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza . . . . . . . . . . in cui sono installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche . . . . . . . . . . . . .; che trattasi di impianto da ritenersi soggetto al regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9 del 1991, salve naturalmente restando le definitive determinazioni riservate, in materia, alle amministrazioni competenti; che l'impianto e' (sara') collegato (tramite gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di . . . . . . .) con gli impianti dell'ENEL e funzionera' normalmente in parallelo con la rete dello stesso ENEL, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL; che il produttore, con lettera del . . . . . . ha richiesto di cedere all'ENEL tutta l'energia (o: parte dell'energia) elettrica, secondo l'allegato programma annuale; che le parti hanno concordemente verificato che il ritiro dell'energia di cui sopra non incide sulla utilizzazione degli impianti di produzione esistenti o in corso di realizzazione; che il ritiro dell'energia sara' effettuato nel punto di consegna convenuto tra le parti. Gli impianti esistenti non rientranti in tale caso che verranno destinati a cedere tutta o parte dell'energia all'ENEL seguono la procedura degli impianti nuovi.Oppure: Da valere per la cessione delle eccedenze di energia. Che il produttore esercisce, in localita' . . . . . . . . . . . . un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza . . . . . . . . . . . . . . in cui sono installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche: . . . . . . . . . . .; che le parti hanno verificato che trattasi di impianto soggetto al regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9 del 1991, salve naturalmente restando le definitive determinazioni riservate, in materia, alle amministrazioni competenti; che l'impianto e' destinato alla copertura dei fabbisogni di energia dello stesso produttore e piu' precisamente alla alimentazione del processo produttivo . . . . . . . . . . presso lo stabilimento di . . . . . . . . . .; che l'impianto e' (sara') collegato (tramite gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di . . . . . . . . .) con gli impianti dell'ENEL e funzionera' normalmente in parallelo con la rete dello stesso ENEL, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL; che il produttore, con lettera' del . . . . . . . ha chiesto di cedere all'ENEL l'energia elettrica prodotta dall'impianto in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni produttivi; che lo stesso produttore ha precisato che le anzidette eccedenze saranno cedute se ed in quanto disponibili in relazione al fabbisogno dello stabilimento; che l'ENEL ha precisato che il ritiro dell'energia sara' effettuato compatibilmente con le possibilita' tecniche dello stesso ritiro e sempreche' esso risulti coordinabile ai fini di utilita' generale con le esigenze di esercizio del sistema di produzione e trasporto dell'ENEL; che il ritiro sara' effettuato nel punto di consegna convenuto tra le parti. Si stipula quanto segue: Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 1. Potenza messa a disposizione dell'ENEL Da valere per gli impianti con tipologie di cui alle lettere A), B) e C) della premessa al presente decreto. Il produttore si impegna a mettere a disposizione dell'ENEL la potenza di . . . . kW, corrispondenti a . . . .% della potenza efficiente di ciascuna sezione, che restera' a disposizione dell'ENEL, fino alla data di scadenza della presente convenzione, secondo quanto previsto nella convenzione preliminare. Detta energia non potra' essere utilizzata dal produttore per i propri fabbisogni; nei casi in cui l'ENEL sia impossibilitato al ritiro, il produttore potra' impiegare l'energia elettrica per i propri fabbisogni, previa immediata acquisizione del benestare dell'ENEL, con il quale dovranno essere, in tal caso, definiti i necessari accordi commerciali. L'ENEL si impegna a ritirare l'energia corrispondente alla potenza messa a disposizione dall'impianto, secondo quanto previsto nella convenzione preliminare, nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'impianto stesso e delle possibilita' di ritiro da parte dell'ENEL, anche in funzione dei necessari livelli di sicurezza nella gestione del sistema di produzione e trasporto dell'energia elettrica, fermo restando quanto previsto dal provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni. Da valere per gli impianti con tipologie di cui alla lettera D) della premessa al presente decreto. Il produttore si impegna a mettere a disposizione dell'ENEL la potenza di . . . . . . . . kW, corrispondente al . . . . .% della potenza efficiente di ciascuna sezione, che restera' a disposizione dell'ENEL fino alla data di scadenza della presente convenzione, secondo quanto previsto nel programma settimanale, di cui al successivo art. 5, nel rispetto del programma di utilizzo prescritto dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni. Detta energia non potra' essere utilizzata dal produttore per i propri fabbisogni; nei casi in cui l'ENEL sia impossibilitato al ritiro il produttore potra' impiegare l'energia elettrica per i propri fabbisogni, previa immediata acquisizione del benestare dell'ENEL, con il quale dovranno essere, in tal caso, definiti i necessari accordi commerciali. L'ENEL si impegna a ritirare l'energia elettrica corrispondente alla potenza messa a disposizione con facolta' di ridurre il ritiro, in particolare nei periodi di ore vuote, nel rispetto del programma di utilizzo di cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni, delle caratteristiche tecniche dell'impianto del produttore, dei vincoli posti dalla erogazione di calore e dalla disponibilita' del combustibile di recupero e conformemente ai criteri di esercizio e gestione applicati dall'ENEL al proprio sistema di produzione e trasporto di energia elettrica. Nel caso di riduzione del ritiro nelle ore piene (o nelle ore stabilite dal programma di utilizzo) si applica quanto previsto dall'art. 4, punto d). Oppure: Da valere per la cessione di eccedenze. Il produttore cedera' l'energia eccedente, se e in quanto disponibile, in relazione al fabbisogno dello stabilimento, definendo la potenza massima di consegna, prevista in . . . . . . . kW. L'ENEL effettuera' il ritiro dell'energia compatibilmente con le possibilita' tecniche dello stesso ritiro e sempreche' esso risulti coordinabile, ai fini di utilita' generale, con le esigenze di esercizio del sistema di produzione e trasporto nazionale esistente. Art. 2. Energia prodotta e ceduta all'ENEL Da valere per gli impianti con tipologia di cui alle lettere A), B) e C) della premessa al presente decreto. Il quantitativo di energia mensile ceduta all'ENEL dovra' risultare pari a quella misurata ai morsetti di macchina della sezione e ridotta in proporzione al rapporto tra la quota di potenza a disposizione ENEL e la potenza efficiente dell'impianto; da detto quantitativo verranno dedotti i quantitativi di energia assorbiti dai servizi ausiliari, dalla eventuale officina e dalle perdite di trasformazione e nelle linee, fino ai punti di consegna alla rete ENEL, quantitativi stabiliti in misura forfettaria pari al . . . %. Il quantitativo di energia consegnata all'ENEL come sopra determinato, viene verificato, a livello orario (o intervalli di 15 minuti), a mezzo di contatori installati nei punti di consegna. Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia corrispondenti alla quota di potenza messa a disposizione dell'ENEL e i quantitativi di energia consegnati all'ENEL sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc. L'eventuale energia ceduta dal produttore in eccedenza a quella concordata con l'ENEL rientra nel caso di cessioni di eccedenze. Oppure: Da valere per gli impianti con tipologia di cui alla lettera D) delle premesse al presente decreto. Il quantitativo di energia mensile ceduta all'ENEL e' determinato pari ai quantitativi di energia lorda, prodotta sulla base dei programmi settimanali comunicati dall'ENEL, di cui al successivo art. 5 e dovra' risultare pari a quella misurata ai morsetti di macchina della sezione e ridotta in proporzione al rapporto tra la quota di potenza a disposizione ENEL e la potenza efficiente dell'impianto; da detto quantitativo verranno dedotti i quantitativi di energia assorbiti dai servizi ausiliari, dalla eventuale officina e dalle perdite di trasformazione e nelle linee, fino ai punti di consegna alla rete ENEL, quantitativi stabiliti in misura forfettaria pari al . . . .%. Il quantitativo di energia consegnata all'ENEL come sopra determinato, viene verificato, a livello orario (o intervalli di 15 minuti), a mezzo di contatori installati nei punti di consegna. Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia messi a disposizione dell'ENEL (della sezione n. . . .), in conformita' ai programmi ENEL, e i quantitativi misurati nei punti di consegna, sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc. Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia prodotti dal gruppo, per esigenze del produttore, con potenze superiori a quelle programmate o in assenza di programmi ENEL, ed i quantitativi misurati nei punti di consegna del parallelo, saranno regolate da separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc., tenuto conto altresi' che tali differenze saranno contabilizzate come cessione all'ENEL. Art. 3. Programma di utilizzo, indice energetico Per gli impianti alimentati da fonti assimilate, variazioni del programma di utilizzo, conseguenti alle modalita' del ritiro dell'energia elettrica da parte dell'ENEL, non saranno considerate ai fini della verifica delle condizioni di assimilabilita', di cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni. Art. 4. Indisponibilita' della potenza a disposizione dell'ENEL Da valere per gli impianti con tipologia di cui alla lettera C) della premessa al presente decreto. Indisponibilita' della potenza a disposizione dell'ENEL consistono in riduzioni totali o parziali della massa a disposizione della potenza di cui all'art. 1 per qualsiasi causa e qualsiasi durata. Tali periodi di indisponibilita' non dovranno dar luogo a riduzioni di fornitura superiori a . . . . . kWh/anno pari all'energia non prodotta alla potenza di cui all'art. 1 per la durata di . . . ore annue. Per i periodi di indisponibilita' annua eccedenti le indisponibilita' in franchigia sopra descritta, il produttore corrispondera' all'ENEL per ogni kW afferente alle prime mille ore di indisponibilita' un corrispettivo pari alla differenza tra il costo del combustibile per impianti di emergenza, stabilito al titolo X, lettera A), punto 1, e quello evitato, stabilito al titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6 del 1992. Dopo i primi otto anni di esercizio il suddetto corrispettivo viene maggiorato del valore, stabilito dal CIP con il suddetto provvedimento al titolo II, punto 2, della componente del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse. Oppure: Da valere per gli impianti con tipologia di cui alla lettera D) della premessa al presente decreto. a) Periodi di manutenzione programmata. I periodi di manutenzione programmata consistono in fermate della sezione di durata non superiore a . . . . giorni/anno. Periodi di indisponibilita' per manutenzioni eccedenti detto periodo daranno luogo al pagamento da parte del produttore di un corrispettivo cosi' come indicato al successivo punto c). b) Periodi di indisponibilita' per cause accidentali. I periodi di indisponibilita' per cause accidentali consistono in fermate o riduzioni di potenza della sezione per cause accidentali di qualsiasi genere, quali avarie e manutenzioni non programmate, escluse le indisponibilita' riconducibili a fine settimana (dalle 12 del sabato alle 6 del lunedi', salvo accordi puntuali con l'ENEL). Tali indisponibilita' non dovranno eccedere l'entita' complessiva di . . . . . . MWh all'anno (250 ore per la potenza a disposizione). Periodi di indisponibilita' per cause eccedenti detto periodo daranno luogo al pagamento da parte del produttore di un corrispettivo cosi' come indicato al successivo punto c). c) Corrispettivo per mancata consegna. I periodi di indisponibilita' che, secondo quanto previsto al punto a), dovessero eccedere il periodo di manutenzione programmata e quelli che, secondo quanto previsto al punto b), dovessero eccedere la franchigia per accidentalita', fatta salva la contestuale possibilita' di ritiro da parte dell'ENEL, daranno luogo al pagamento all'ENEL; per i primi otto anni di esercizio di un corrispettivo, per ogni kW afferente alle prime mille ore piene di indisponibilita', pari alla differenza del costo del combustibile per impianti di emergenza, stabilito al titolo X, lettera A), punto 1, e quello evitato, stabilito al titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6 del 1992; per i successivi anni di esercizio, oltre al corrispettivo di cui al punto precedente, del valore, stabilito dal CIP con il suddetto provvedimento al titolo II, punto 2, della componente del costo evitato di esercizio manutenzione e spese generali connesse, per ogni kW non fornito nelle ore piene. d) Corrispettivo per mancato ritiro. Su tutta l'energia elettrica non ritirata, fatti salvi i periodi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, l'ENEL corrisponde al produttore una indennita' pari al valore, stabilito dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, titolo II, punto 2, e successive modificazioni, della componente del costo evitato di impianto e di esercizio, di manutenzione e spese generali connesse, piu' la componente, correlata alla specifica tipologia di impianto, che resta a carico dell'ENEL, stabilita dal CIP con il suddetto provvedimento al titolo II, punto 3. Art. 5. Norme generali di esercizio Da valere per gli impianti di cui alle lettere A) , e B), con potenze messe a disposizione dell'ENEL superiori a 10.000 kW e C), delle premesse al presente decreto. Il produttore si impegna a comunicare all'ENEL entro le ore 16 del venerdi' di ogni settimana il programma di produzione di energia attiva e reattiva per il periodo decorrente dalle ore 0,00 del sabato susseguente fino alle ore 24,00 del venerdi' successivo. Nella formulazione di detto programma il produttore dovra' tener conto, per quanto possibile, della capacita' di modulare la produzione in relazione alle caratteristiche tecniche dell'impianto. Il produttore s'impegna a comunicare tempestivamente a mezzo fonogramma all'ENEL, l'eventuale indisponibilita' della potenza messa a disposizione e le relative cause. Il funzionamento della sezione rientra nel quadro del coordinamento dell'esercizio degli impianti del produttore con le esigenze del servizio ENEL. In particolare le manutenzioni programmate saranno effettuate in un periodo che dovra' essere concordato tra il produttore e l'ENEL e le eventuali manutenzioni per cause accidentali di qualsiasi genere saranno concordate con l'ENEL e, nei limiti del possibile, ricondotte ai periodi di fine settimana. Oppure: Da valere per gli impianti con tipologie di cui alla lettera D), della premessa al presente decreto. L'ENEL si impegna a comunicare al produttore entro le ore 16 del venerdi' di ogni settimana il programma di produzione di energia attiva e reattiva per il periodo decorrente dalle ore 0.00 del sabato susseguente fino alle ore 24,00 del venerdi' successivo. Il programma settimanale di produzione attiva e reattiva potra' essere modificato dall'ENEL, nel corso della settimana cui si riferisce, entro le ore 16 del giorno precedente a quello interessato dalla variazione di programma. Il produttore si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo fonogramma all'ENEL, l'eventuale indisponibilita' della potenza messa a disposizione e le relative cause. La potenza minima del programma di produzione deve essere non inferiore al minimo tecnico della sezione pari a . . . . . . . kW o al valore minimo di potenza, pari a . . . . . . . kW, compatibile con i vincoli di produzione di calore e/o con utilizzo di derivati di processo non immagazzinabili e non altrimenti utilizzabili. Il preavviso necessario per la messa in parallelo della sezione con avviamento da freddo, e' pari a 24 ore, e la presa di carico fino alla potenza nominale, dopo il parallelo, e' di 3 ore. Le fermate richieste dall'ENEL non potranno essere superiori a n. 25 all'anno. Il funzionamento della sezione rientra nel quadro del coordinamento dell'esercizio degli impianti del produttore con le esigenze del servizio ENEL. In particolare le manutenzioni programmate saranno effettuate in un periodo che dovra' essere concordato tra il produttore e l'ENEL e le eventuali manutenzioni per cause accidentali di qualsiasi genere saranno concordate con l'ENEL e, nei limiti del possibile, ricondotte ai periodi di fine settimana. Oppure: Da valere per la cessione di eccendenze con potenza di fornitura superiore a 10.000 kW. Il produttore si impegna a comunicare all'ENEL, entro le ore 16 del venerdi' di ogni settimana, il programma di massima della produzione di energia attiva e reattiva per il periodo decorrente dalle ore 0,00 del sabato susseguente fino alle ore 24,00 del venerdi' successivo. Art. 6. Corrispettivi I prezzi che saranno corrisposti dall'ENEL sono quelli definiti dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni. Art. 7. Periodi di cessione e fasce orarie Le fasce orarie sono quelle previste per le forniture a tariffa multioraria, di cui al titolo II, comma 2, paragrafo b) punto 1 (per tensione fino a 50 kV) o punto 2 (per tensione superiore a 50 kV) del provvedimento CIP n. 45 del 1990 e subiranno le eventuali ulteriori variazioni stabilite dal CIP con successivi provvedimenti. Le ore di punta, le ore di alto carico e le ore di medio carico sono denominate anche ore piene. Per le cessioni con potenza massima di consegna non superiore a 200 kW, la ripartizione dell'energia tra le diverse fasce orarie potra' essere effettuata in modo forfettario. Art. 8. Fattore di potenza ed energia reattiva Il produttore che usa generatori sincroni e' tenuto a consegnare, in concomitanza con la consegna di energia attiva, energia reattiva induttiva nelle ore piene ed energia reattiva capacitiva nelle ore vuote. In particolare, il valore del fattore di potenza medio mensile della energia consegnata nelle ore piene non deve essere superiore a 0,90 in ritardo, parimenti il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia reattiva capacitiva consegnata nelle ore vuote non deve essere superiore a 0,95 in anticipo. In caso contrario il produttore e' tenuto ad adottare idonei provvedimenti per ridurre il valore del fattore di potenza ai valori sopraindicati. In attesa dell'adozione da parte del produttore di tali provvedimenti, l'ENEL applichera', a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo nella misura dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile superiore a 0,90 in ritardo o a 0,95 in anticipo rispettivamente riscontrati nelle predette fasce. Se, su richiesta dell'ENEL, il produttore consegna nelle ore piene energia con fattore di potenza inferiore a quello di 0,90 sopraindicato, l'ENEL riconosce al produttore un corrispettivo in lire/kvarh per la parte di energia reattiva induttiva consegnata, nel periodo interessato, in eccedenza a quella corrispondente al fattore di potenza di 0,90. Tale corrispettivo e' pari a quello stabilito dai provvedimenti del CIP per l'energia reattiva delle forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione e subira' le stesse variazioni percentuali che verranno introdotte con successivi provvedimenti del CIP. Il produttore che usa generatori asincroni, anziche' consegnare energia reattiva induttiva in concomitanza con la cessione di energia attiva, ne assorbe; il valore del fattore di potenza medio mensile per le ore piene non deve essere inferiore a 0,90 in anticipo. In caso contrario il produttore e' tenuto ad adottare idonei provvedimenti per portare almeno a 0,90 in anticipo tale valore. L'energia reattiva induttiva prelevata nelle ore piene viene addebitata dall'ENEL al produttore in ragione del corrispettivo di cui al quarto capoverso del presente articolo. Art. 9. Prelievi di energia da parte del produttore Non e' consentito al produttore di effettuare i prelievi di energia attiva dalla rete dell'ENEL che non siano regolati da separati accordi contrattuali, salvo l'energia elettrica occorrente per l'avviamento dei gruppi che sara' riconsegnata dal produttore all'ENEL nelle ore piene entro l'anno contrattuale. A questi quantitativi di energia si attribuira' lo stesso valore ai fini fiscali. Art. 10. Consegna dell'energia La consegna dal produttore all'ENEL dell'energia e della potenza di cui all'art. 1 viene effettuata nel punto di collegamento di . . . . . . . . alla tensione nominale di . . . . . . . kV e alla frequenza nominale di 50 Hz. L'ENEL si riserva la facolta' di effettuare, per esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni del ritiro dell'energia, da concordare preventivamente, salvo i casi di emergenza, con il produttore, per una durata non superiore a . . . giorni/anno. I periodi di sospensione del ritiro dell'energia, eccedenti il suddetto periodo, daranno luogo al pagamento, da parte dell'ENEL, di una indennita' pari al valore stabilito dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, titolo II, punto 2, e successive modificazioni della componente del costo evitato di impianto e di esercizio, di manutenzione e spese generali connesse, piu' la componente, correlata alla specifica tipologia di impianto, che resta a carico dell'ENEL, di cui al titolo II, punto 3, del suddetto provvedimento, e succes- sive modificazioni. Gli oneri relativi alle opere da realizzarsi, per consentire il ritiro da parte dell'ENEL dell'energia elettrica ceduta dal produttore, sono regolati a norma del provvedimento CIP n. 6 del 1992; tali opere sono da effettuarsi secondo le norme prescritte dall'ENEL stesso. Da tali oneri e' escluso il costo dei gruppi di misura, di cui al successivo art. 11, che e' ripartito in parti uguali fra produttore e ENEL. Art. 11. Cambio tensione L'ENEL ha la facolta' di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell'energia, dandone preavviso con almeno due anni di anticipo al produttore. Gli oneri conseguenti agli adeguamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprieta'. Art. 12. Misura dell'energia La misura dell'energia attiva, dell'energia reattiva e la registrazione o la misura della potenza attiva vengono eseguite mediante apparecchiature di proprieta' dell'ENEL ed esercite dall'ENEL, installate nei punti di collegamento di cui all'art. 9. L'ENEL si riserva la facolta' di integrare tali apparecchiature con idonei impianti di telemisura. Se motivati dalle caratteristiche della consegna, potranno essere adottati, per la determinazione delle energie e della potenza ceduta all'ENEL, criteri e sistemi semplificativi rispetto a quanto sopra indicato. Il produttore e' tenuto ad accertare che gli apparecchi di misura siano regolarmente sigillati ed a rendere nota ogni irregolarita'. Sara' concordato tra le parti un programma di verifiche periodiche, in contraddittorio, degli apparecchi di misura, i cui oneri saranno ripartiti in parti uguali. L'ENEL puo' verificare gli apparecchi di misura in qualsiasi momento. Il produttore puo' chiedere verifiche, anche in contraddittorio, degli apparecchi di misura, oltre quelle fissati in programma, rimanendo a suo carico le spese all'uopo necessarie nel caso che gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme del Comitato elettrotecnico italiano - CEI per la verifica dei complessi di misura dell'energia elettrica (o, in mancanza, dai documenti di armonizzazione CENELEC o dalle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale - IEC). Se gli apparecchi di misura risultano inesatti, l'ENEL assume a proprio carico le spese di verifica e provvede a propria cura e spese, a sostituire o a ritarare gli apparecchi stessi. In tal caso si procede inoltre alla ricostruzione dei quantitativi di energia ceduti, in base al coefficiente di correzione accertato, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarita' si e' prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilita', dal mese in cui e' stata effettuata la verifica per iniziativa dell'ENEL o da quello in cui il produttore l'ha richiesta; quando la irregolarita' e' tale da togliere ogni attendibilita' alle indicazioni dei complessi di misura, l'energia ceduta viene valutata mediante equi confronti con i quantitativi di energia relativi ad analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. Il produttore ha sempre diritto di richiedere la ritaratura degli apparecchi di misura a proprie spese, in modo che i relativi errori, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli relativi alla classe di precisione nominale dello strumento secondo le norme degli organismi sopracitati. Art. 13. Norme tecniche di esercizio e responsabilita' Il produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, concordati con l'ENEL e rispondenti alle norme tecniche e antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonche' a fornire la relativa documentazione. Il produttore si assume ogni responsabilita' per danni a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni. Il produttore si impegna altresi' a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprieta' in modo che rispondano alle norme tecniche in vigore, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme di servizio dell'ENEL. Art. 14. Documentazione Il produttre si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare all'ENEL, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa agli impianti elencati nella premessa ed alle loro caratteristiche di funzionamento in relazione alla presente convenzione. Art. 15. Modalita' amministrative e fiscali Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggetti ad IVA per cui, in caso d'uso, la convenzione stessa e' soggetta a registrazione a tassa fissa. Le fatture per il corrispettivo inerente alla cessione sono emesse dal produttore mensilmente e devono essere pagate dall'ENEL entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Nel caso di ritardato pagamento si applicano gli stessi interessi di mora previsti nei contratti ENEL di fornitura alla utenza industriale. Le fatture per l'energia occorrente per l'avviamento dei gruppi, di cui all'art. 8, saranno emesse dall'ENEL e dal produttore di regola con periodicita' mensile; ai fini fiscali il valore per kWh da attribuirsi all'energia stessa e' pari al costo medio per kWh del combustibile impiegato dall'ENEL in gruppi di generazione alimentati a carbone. Il produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento della licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio del proprio impianto di produzione come da documentazione allegata e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione. Art. 16. Causa di forza maggiore Sono esenti da ogni penalita' periodi di indisponibilita' della potenza a disposizione dell'ENEL o periodi di non ritiro da parte dell'ENEL, dovuti a causa di forza maggiore non imputabili direttamente o indirettamente rispettivamente al produttore cedente o all'ENEL. Art. 17. Decorrenza e durata della convenzione La presente convenzione ha decorrenza dal . . . . . . . ed ha durata fino alla data in cui il produttore si impegna a cedere l'energia elettrica all'ENEL con le modalita' fissate nei precedenti articoli. Tale data e' fissata al . . . . . . . . . . . cosi' come risulta nell'accordo preliminare di cui all'art. 2 del decreto di approvazione della convenzione-tipo. Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le parti qualora il produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e suc- cessive modificazioni e integrazioni.