(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
CONVENZIONE-TIPO PER LA CESSIONE, LO SCAMBIO, IL VETTORIAMENTO E LA
   PRODUZIONE  PER  CONTO DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ART. 22,
   COMMA 4, DELLA LEGGE N. 9 DEL 1991.
 
   Con la presente convenzione
 
                                 tra
 
l'ENEL S.p.a. con sede  . . . . . . . . . . . . . .     rappresentato
da. . . . . . . . . . .    , nel seguito denominata per brevita' ENEL
 
                                  e
 
 . . . . . . . . . . . . . con sede in  . . . . . . . . rappresentato
da . . . . . . . . nel seguito denominato brevemente "produttore".
 
                             A) CESSIONE
 
Da valere per le integrazioni alle convenzioni-quadro stipulate
   dall'ENEL prima dell'entrata in vigore della legge n. 9  del  1991
   per  la cessione di energia di nuova produzione destinata in tutto
   o in parte all'ENEL,  limitatamente  agli  impianti  per  i  quali
   sussiste  l'impegno alla ultimazione dei lavori entro il 30 giugno
   1996.
 
    Che, in data anteriore alla entrata in vigore della  legge  n.  9
del  1991,  e  precisamente  il  .  .  .  . . . . . . ., l'ENEL ed il
produttore, a seguito delle analisi e verifiche congiuntamente  oper-
ate  dalle  parti,  relativamente  al  programma di costruzione di un
nuovo impianto (o: di un complesso di nuovi impianti)  di  produzione
dell'energia  elettrica  da  parte del produttore, hanno stipulato un
accordo preliminare il quale prevede  che  lo  stesso  produttore  si
impegnera'  a cedere all'ENEL e l'ENEL si impegnera' a ritirare, alle
condizioni  prescritte  dalla  normativa  vigente  pro-tempore  nella
materia,  tutta l'energia elettrica (o: parte dell'energia elettrica)
che si  rendera'  disponibile  a  seguito  dell'entrata  in  servizio
dell'impianto (o: degli impianti) che il produttore ha programmato,
come sopra, di realizzare in localita'  . . . . . . . . . . . . . .
ed avente le seguenti caratteristiche:  . . . . . . . . . . . . . .
    che  in  data  .  .  . . . . . . . . il produttore si e' altresi'
impegnato ad iniziare ed ultimare i lavori rispettivamente entro il
 . . . . . . . . . . . . . . . . ed il . . . . . . . . . . ;
    che il produttore ha provveduto ad inviare  le  comunicazioni  di
cui  all'art. 22, comma 2, della legge n. 9 del 1991, corredate della
documentazione prescritta dal provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo
I, e successive modificazioni;
    che l'indice energetico dell'impianto, comunicato  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a norma delle
disposizioni vigenti, e' pari a . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Sono  comunque  fatte  salve  le  eventuali  condizioni di maggior
favore  contenute  nella   convenzione-quadro,   limitatamente   agli
impianti ivi previsti.
 
                               Oppure:
 
Da valere per le convenzioni preliminari concernenti l'energia di
   nuova  produzione  destinata  in  tutto  o  in  parte all'ENEL, da
   stipularsi dopo l'entrata in vigore del presente  decreto,  e  per
   l'energia  prodotta  da impianti esistenti alla data di entrata in
   vigore del presente decreto per le  richieste  pervenute  all'ENEL
   dopo un anno dalla suddetta data.
 
    Che  con  comunicazione  in  data  . . . . . . . inviata ai sensi
dell'art. 22, comma 2, della legge n. 9 del 1991, e dell'art.  3  del
decreto   di   approvazione   della   presente  convenzione-tipo,  il
produttore ha  rappresentato  all'ENEL  il  proprio  intendimento  di
realizzare nelle seguenti localita' . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
un nuovo impianto (o un complesso di nuovi impianti) di produzione di
energia elettrica aventi le seguenti caratteristiche: . . . . . . .
    che per l'alimentazione dell'impianto e' stato previsto l'impiego
di  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    che la realizzazione del nuovo impianto (o dei nuovi impianti) e'
stata programmata allo scopo di cedere all'ENEL l'energia producibile
(tutta  o  in  parte) nella quantita' annua di . . . . . . . . . .con
potenza di . . . . . .  .  .  .  .  alle  condizioni  definite  nella
presente convenzione;
    che  nel  programma  di  realizzazione  dell'iniziativa  e' stato
previsto che i lavori abbiano inizio entro il . . . . . . . . .  .  e
siano ultimati non oltre il . . . . . . . . . .;
    che  nel  corso  dei contatti preliminari intercorsi l'ENEL ed il
produttore, ai fini di quanto previsto dall'art. 22, comma  4,  della
legge  n. 9 del 1991, ed in conformita' alle premesse del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  recante
approvazione  della  presente  convenzione-tipo,  hanno concordemente
verificato e convenuto:
      a) che, sulla base dei dati di progetto e della  documentazione
allegata  presentati dal produttore, l'impianto e' classificabile tra
quelli alimentati da fonti rinnovabili o assimilate  ai  sensi  della
normativa   vigente,   salve   naturalmente  restando  le  definitive
determinazioni   riservate,   in   materia,   alle    amministrazioni
competenti;
      b) che, in relazione:
      al  valore  di  potenza  dell'impianto,  al  suo  programma  di
utilizzo ed alla quantita' e qualita' della produzione;
      alle sue caratteristiche tecniche (potenza di minimo tecnico  e
modulabilita'   della   potenza  prodotta)  ai  fini  della  gestione
coordinata del parco idro-termoelettrico;
      alla sua dislocazione territoriale;
      all'assetto della rete ENEL ed alla situazione del carico;
      agli interventi che  si  renderanno  necessari  per  realizzare
l'immissione  della  nuova potenza sulla rete pubblica; il ritiro, da
parte dell'ENEL, dell'energia producibile  non  presenta  particolari
difficolta'   di   natura  tecnica  ed  e'  da  considerare  utile  e
conveniente sul piano dell'interesse generale;
      c) che, tenuto conto:
      dell'apporto  previsto  dall'iniziativa  in rapporto agli altri
programmi realizzativi nel settore;
      della pianificazione energetica territoriale  delle  regioni  e
delle province autonome, in quanto applicabili all'impianto che forma
oggetto  della  presente  concessione, essendo stato adottato, per la
regione . . . . . . .  (o la provincia autonoma di . . . . . . .  .),
il piano regionale di cui all'art. 5 della legge n. 10 del 1991;
     del  valore di risparmio energetico atteso dall'impianto, il cui
indice energetico, definito dal provvedimento CIP n. 6  del  1992,  e
successive modificazioni e' pari a . . . . . . . . .;
     dei  riflessi  positivi  che l'iniziativa presenta in termini di
protezione ambientale consistenti . . . . . . . . . . . .;
     della sua localizzazione  geografica  in  relazione  all'assetto
generale   del  sistema  di  produzione  e  trasporto  nazionale,  la
realizzazione del nuovo impianto  riveste  carattere  prioritario  ai
fini del conseguimento degli obiettivi di uso razionale dell'energia,
di  risparmio  energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e as-
similate enunciati dalle norme che regolano la materia;
      d)  che,  l'iniziativa  del   produttore   non   incide   sulla
utilizzazione degli impianti esistenti, sulla realizzazione di quelli
approvati secondo la normativa vigente, nonche' di quelli programmati
ed  aventi  le  caratteristiche  di  cui  alle  lettere A) e B) della
premessa al decreto di approvazione della presente convenzione;
      e) che, in relazione a quanto  precede  e  tenuto  conto  delle
garanzie o idonei affidamenti forniti dal produttore in ordine:
      all'approvvigionamento   del  combustibile  necessario  per  la
alimentazione  dell'impianto  (per  gli   impianti   alimentari   con
combustibile  fossile),  secondo  quanto  risulta  da . . . . . . . .
nonche' delle garanzie assunte dallo stesso produttore in ordine:
      ai tempi  di  realizzazione  dei  lavori,  da  iniziarsi  e  da
completarsi rispettivamente entro e non oltre il . . . . .  ed il . .
. . .;
      alla durata della cessione di energia all'ENEL, pari a . . . .;
      alle modalita' concernenti il coordinamento tra l'esercizio del
nuovo impianto e quello degli impianti ENEL, secondo quanto riportato
nella  presente  convenzione,  le  condizioni e le caratteristiche di
attuazione dell'intervento sono  tali  da  assicurare  il  necessario
coordinamento  con  gli  altri  programmi  realizzativi  nel  settore
elettrico, in conformita' a quanto indicato nelle premesse del citato
decreto di approvazione della convenzione-tipo, di cui  all'art.  22,
comma 4, della legge n. 9 del 1991;
    che  le  parti  hanno quindi sottoscritto in data . . . . . . . .
una convenzione preliminare mediante la quale  il  produttore  si  e'
impegnato  a  cedere e l'ENEL si e' impegnato a ritirare nel punto di
consegna . . . . . . . . . . . ed  alle  condizioni  precisate  nella
suddetta  convenzione-tipo,  tutta  l'energia (o: parte dell'energia)
producibile  dal  costruendo  impianto,  secondo  il   programma   di
utilizzazione,  di  cui al provvedimento n. 6, titolo I, e successive
modificazioni, con l'intesa che l'inosservanza dei  termini  e  degli
obblighi   previsti   dall'accordo   preliminare  ne  comportera'  la
risoluzione espressa, salva ogni eventuale responsabilita' per  danni
derivante  da  inadempimenti  che  non  siano attribuibili a cause di
forza maggiore;
    che le parti hanno previsto il collegamento  del  nuovo  impianto
(tramite gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di . . . .
. . . . . . . . ) con gli impianti dell'ENEL ed il suo funzionamento,
normalmente, in parallelo con la rete dell'ENEL nazionale, secondo le
prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL;
    che  i  lavori  di  costruzione  del  nuovo  impianto  sono stati
ultimati il . . . . . . . . . .;
    che l'entrata in servizio del nuovo impianto  e'  stata  prevista
per il . . . . . . . . . . .
 
                               Oppure:
 
Da valere per la cessione di energia destinata in tutto o in parte
   all'ENEL  da impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
   presente decreto per le richieste pervenute all'ENEL entro un anno
   dalla suddetta data.
 
    Che il produttore esercisce, in localita'  . . . .  . . . . ., un
impianto di produzione di energia elettrica che utilizza  . . . .   .
.  .  .  .  .    in  cui  sono installati gruppi generatori aventi le
seguenti caratteristiche  . . . . . . . . . . . . .;
    che  trattasi  di  impianto  da  ritenersi  soggetto  al   regime
giuridico  di  cui  all'art.  22  della  legge  n.  9 del 1991, salve
naturalmente restando  le  definitive  determinazioni  riservate,  in
materia, alle amministrazioni competenti;
    che   l'impianto  e'  (sara')  collegato  (tramite  gli  impianti
dell'Azienda elettrica distributrice di . .  .  .  .  .  .)  con  gli
impianti dell'ENEL e funzionera' normalmente in parallelo con la rete
dello  stesso  ENEL,  secondo  le  prescrizioni  tecniche di servizio
dell'ENEL;
    che il produttore, con lettera del . . . . . .  ha  richiesto  di
cedere  all'ENEL  tutta  l'energia (o: parte dell'energia) elettrica,
secondo l'allegato programma annuale;
    che  le  parti  hanno  concordemente  verificato  che  il  ritiro
dell'energia  di  cui  sopra  non  incide  sulla  utilizzazione degli
impianti di produzione esistenti o in corso di realizzazione;
    che il ritiro dell'energia sara' effettuato nel punto di consegna
convenuto tra le parti.
   Gli impianti esistenti non rientranti in tale  caso  che  verranno
destinati  a  cedere  tutta  o parte dell'energia all'ENEL seguono la
procedura degli impianti nuovi.Oppure:
Da valere per la cessione delle eccedenze di energia.
    Che il produttore esercisce, in localita' . . . . . . . . . . . .
un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza . . . . .
 . . . . . . . . . in cui sono installati gruppi   generatori  aventi
le seguenti caratteristiche: . . . . . . . . . . .;
    che  le  parti hanno verificato che trattasi di impianto soggetto
al regime giuridico di cui all'art. 22 della legge  n.  9  del  1991,
salve  naturalmente  restando le definitive determinazioni riservate,
in materia, alle amministrazioni competenti;
    che  l'impianto  e'  destinato  alla  copertura dei fabbisogni di
energia  dello   stesso   produttore   e   piu'   precisamente   alla
alimentazione  del  processo produttivo . . . . . . . . . . presso lo
stabilimento di . . . . . . . . . .;
    che  l'impianto  e'  (sara')  collegato  (tramite  gli   impianti
dell'Azienda  elettrica  distributrice di . . . . . . . . .)  con gli
impianti dell'ENEL e funzionera' normalmente in parallelo con la rete
dello stesso ENEL,  secondo  le  prescrizioni  tecniche  di  servizio
dell'ENEL;
    che  il  produttore, con lettera' del . . . . . . . ha chiesto di
cedere  all'ENEL  l'energia  elettrica  prodotta   dall'impianto   in
eccedenza rispetto ai propri fabbisogni produttivi;
    che  lo stesso produttore ha precisato che le anzidette eccedenze
saranno cedute se ed in quanto disponibili in relazione al fabbisogno
dello stabilimento;
    che  l'ENEL  ha  precisato  che  il  ritiro  dell'energia   sara'
effettuato  compatibilmente con le possibilita' tecniche dello stesso
ritiro e sempreche' esso risulti coordinabile  ai  fini  di  utilita'
generale  con  le  esigenze  di esercizio del sistema di produzione e
trasporto dell'ENEL;
    che il ritiro sara' effettuato nel punto  di  consegna  convenuto
tra le parti.
 
                      Si stipula quanto segue:
 
   Le  premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
 
                               Art. 1.
               Potenza messa a disposizione dell'ENEL
 
Da valere per gli impianti con tipologie di cui alle lettere A), B) e
   C) della premessa al presente decreto.
 
   Il produttore si impegna a mettere  a  disposizione  dell'ENEL  la
potenza  di  .  .  .  .  kW,  corrispondenti a . . . .% della potenza
efficiente  di  ciascuna  sezione,  che   restera'   a   disposizione
dell'ENEL,  fino  alla  data  di scadenza della presente convenzione,
secondo quanto previsto nella convenzione preliminare.
   Detta energia non potra' essere utilizzata dal  produttore  per  i
propri  fabbisogni;  nei  casi  in  cui l'ENEL sia impossibilitato al
ritiro, il produttore potra'  impiegare  l'energia  elettrica  per  i
propri   fabbisogni,  previa  immediata  acquisizione  del  benestare
dell'ENEL, con il quale dovranno essere,  in  tal  caso,  definiti  i
necessari accordi commerciali.
   L'ENEL si impegna a ritirare l'energia corrispondente alla potenza
messa  a  disposizione  dall'impianto,  secondo quanto previsto nella
convenzione preliminare, nel rispetto delle caratteristiche  tecniche
dell'impianto   stesso  e  delle  possibilita'  di  ritiro  da  parte
dell'ENEL, anche in funzione dei necessari livelli di sicurezza nella
gestione  del  sistema  di  produzione   e   trasporto   dell'energia
elettrica,  fermo restando quanto previsto dal provvedimento CIP n. 6
del 1992, titolo I, e successive modificazioni.
 
Da valere per gli impianti con tipologie di cui alla lettera D)
   della premessa al presente decreto.
 
   Il  produttore  si  impegna  a mettere a disposizione dell'ENEL la
potenza di . . . . . . . . kW, corrispondente al . .  .  .  .%  della
potenza  efficiente  di ciascuna sezione, che restera' a disposizione
dell'ENEL fino alla data  di  scadenza  della  presente  convenzione,
secondo   quanto  previsto  nel  programma  settimanale,  di  cui  al
successivo art. 5, nel rispetto del programma di utilizzo  prescritto
dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni.
   Detta  energia  non  potra' essere utilizzata dal produttore per i
propri fabbisogni; nei casi in  cui  l'ENEL  sia  impossibilitato  al
ritiro  il  produttore  potra'  impiegare  l'energia  elettrica per i
propri  fabbisogni,  previa  immediata  acquisizione  del   benestare
dell'ENEL,  con  il  quale  dovranno  essere, in tal caso, definiti i
necessari accordi commerciali.
   L'ENEL si impegna a ritirare  l'energia  elettrica  corrispondente
alla  potenza messa a disposizione con facolta' di ridurre il ritiro,
in particolare nei periodi di ore vuote, nel rispetto  del  programma
di  utilizzo  di  cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e
successive    modificazioni,    delle    caratteristiche     tecniche
dell'impianto  del  produttore, dei vincoli posti dalla erogazione di
calore  e  dalla  disponibilita'  del  combustibile  di  recupero   e
conformemente  ai criteri di esercizio e gestione applicati dall'ENEL
al proprio sistema di produzione e trasporto di energia elettrica.
   Nel caso di riduzione del ritiro nelle  ore  piene  (o  nelle  ore
stabilite  dal  programma  di  utilizzo)  si  applica quanto previsto
dall'art. 4,
punto d).
 
                               Oppure:
 
Da valere per la cessione di eccedenze.
   Il  produttore  cedera'  l'energia  eccedente,  se  e  in   quanto
disponibile, in relazione al fabbisogno dello stabilimento, definendo
la potenza massima di consegna, prevista in . . . . . . . kW.
   L'ENEL  effettuera'  il ritiro dell'energia compatibilmente con le
possibilita' tecniche dello stesso ritiro e sempreche'  esso  risulti
coordinabile,  ai  fini  di  utilita'  generale,  con  le esigenze di
esercizio del sistema di produzione e trasporto nazionale esistente.
 
                               Art. 2.
                 Energia prodotta e ceduta all'ENEL
 
Da valere per gli impianti con tipologia di cui alle lettere A), B) e
   C) della premessa al presente decreto.
 
   Il  quantitativo  di  energia  mensile  ceduta   all'ENEL   dovra'
risultare  pari  a  quella  misurata  ai  morsetti  di macchina della
sezione e ridotta in proporzione al rapporto tra la quota di  potenza
a  disposizione  ENEL e la potenza efficiente dell'impianto; da detto
quantitativo verranno dedotti i quantitativi di energia assorbiti dai
servizi ausiliari,  dalla  eventuale  officina  e  dalle  perdite  di
trasformazione  e  nelle  linee,  fino ai punti di consegna alla rete
ENEL, quantitativi stabiliti in misura forfettaria pari al . . . %.
   Il   quantitativo   di  energia  consegnata  all'ENEL  come  sopra
determinato, viene verificato, a livello orario (o intervalli  di  15
minuti), a mezzo di contatori installati nei punti di consegna.
   Le  eventuali  differenze  positive  tra i quantitativi di energia
corrispondenti alla quota di potenza messa a disposizione dell'ENEL e
i  quantitativi  di  energia  consegnati  all'ENEL  sono  oggetto  di
separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc.
   L'eventuale  energia  ceduta  dal produttore in eccedenza a quella
concordata con l'ENEL rientra nel caso di cessioni di eccedenze.
 
                               Oppure:
 
Da valere per gli impianti con tipologia di cui alla lettera D) delle
   premesse al presente decreto.
 
   Il quantitativo di energia mensile ceduta all'ENEL e'  determinato
pari  ai  quantitativi  di  energia  lorda,  prodotta  sulla base dei
programmi settimanali comunicati dall'ENEL, di cui al successivo art.
5 e dovra' risultare pari a quella misurata ai morsetti  di  macchina
della  sezione  e  ridotta in proporzione al rapporto tra la quota di
potenza a disposizione ENEL e la potenza efficiente dell'impianto; da
detto  quantitativo  verranno  dedotti  i  quantitativi  di   energia
assorbiti  dai  servizi  ausiliari,  dalla eventuale officina e dalle
perdite di trasformazione e nelle linee, fino ai  punti  di  consegna
alla  rete ENEL, quantitativi stabiliti in misura forfettaria pari al
. . . .%.
   Il  quantitativo  di  energia  consegnata  all'ENEL   come   sopra
determinato,  viene  verificato, a livello orario (o intervalli di 15
minuti), a mezzo di contatori installati nei punti di consegna.
   Le eventuali differenze positive tra  i  quantitativi  di  energia
messi  a  disposizione  dell'ENEL  (della  sezione  n.  .  .  .),  in
conformita' ai programmi ENEL, e i quantitativi misurati nei punti di
consegna, sono oggetto di separati accordi commerciali di  fornitura,
soccorso, ecc.
   Le  eventuali  differenze  positive  tra i quantitativi di energia
prodotti  dal  gruppo,  per  esigenze  del  produttore,  con  potenze
superiori  a  quelle programmate o in assenza di programmi ENEL, ed i
quantitativi misurati nei punti di consegna  del  parallelo,  saranno
regolate  da  separati  accordi  commerciali  di fornitura, soccorso,
ecc.,   tenuto   conto   altresi'   che   tali   differenze   saranno
contabilizzate come cessione all'ENEL.
 
                               Art. 3.
              Programma di utilizzo, indice energetico
 
   Per  gli  impianti  alimentati da fonti assimilate, variazioni del
programma  di  utilizzo,  conseguenti  alle  modalita'   del   ritiro
dell'energia elettrica da parte dell'ENEL, non saranno considerate ai
fini  della  verifica  delle condizioni di assimilabilita', di cui al
provvedimento  CIP  n.  6  del   1992,   titolo   I,   e   successive
modificazioni.
 
                               Art. 4.
       Indisponibilita' della potenza a disposizione dell'ENEL
 
Da valere per gli impianti con tipologia di cui alla lettera C) della
   premessa al presente decreto.
 
   Indisponibilita' della potenza a disposizione dell'ENEL consistono
in  riduzioni  totali  o  parziali  della  massa a disposizione della
potenza di cui all'art. 1 per qualsiasi causa e qualsiasi durata.
   Tali  periodi  di  indisponibilita'  non  dovranno  dar  luogo   a
riduzioni  di  fornitura  superiori  a  .  .  .  .  .  kWh/anno  pari
all'energia non prodotta alla potenza di cui all'art. 1 per la durata
di . . .  ore annue.
   Per   i   periodi   di   indisponibilita'   annua   eccedenti   le
indisponibilita'   in   franchigia  sopra  descritta,  il  produttore
corrispondera' all'ENEL per ogni kW afferente alle prime mille ore di
indisponibilita' un corrispettivo pari alla differenza tra  il  costo
del  combustibile  per  impianti di emergenza, stabilito al titolo X,
lettera A), punto 1, e quello evitato, stabilito al titolo II,  punto
2, del provvedimento CIP n. 6 del 1992.
   Dopo  i  primi  otto  anni  di esercizio il suddetto corrispettivo
viene maggiorato del  valore,  stabilito  dal  CIP  con  il  suddetto
provvedimento  al  titolo  II,  punto  2,  della componente del costo
evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse.
 
                               Oppure:
 
Da valere per gli impianti con tipologia di cui alla lettera D) della
   premessa al presente decreto.
 
    a) Periodi di manutenzione programmata.
   I periodi di manutenzione programmata consistono in fermate  della
sezione di durata non superiore a . . . . giorni/anno.
   Periodi  di  indisponibilita'  per  manutenzioni  eccedenti  detto
periodo daranno luogo al pagamento da  parte  del  produttore  di  un
corrispettivo cosi' come indicato al successivo punto c).
    b) Periodi di indisponibilita' per cause accidentali.
   I  periodi di indisponibilita' per cause accidentali consistono in
fermate o riduzioni di potenza della sezione per cause accidentali di
qualsiasi  genere,  quali  avarie  e  manutenzioni  non  programmate,
escluse  le indisponibilita' riconducibili a fine settimana (dalle 12
del sabato alle 6 del lunedi', salvo accordi  puntuali  con  l'ENEL).
Tali  indisponibilita' non dovranno eccedere l'entita' complessiva di
. . . . . . MWh all'anno (250 ore per la potenza a disposizione).
  Periodi di  indisponibilita'  per  cause  eccedenti  detto  periodo
daranno   luogo   al   pagamento   da  parte  del  produttore  di  un
corrispettivo cosi' come indicato al successivo punto c).
    c) Corrispettivo per mancata consegna.
   I periodi di indisponibilita'  che,  secondo  quanto  previsto  al
punto a), dovessero eccedere il periodo di manutenzione programmata e
quelli  che,  secondo quanto previsto al punto b), dovessero eccedere
la  franchigia  per  accidentalita',  fatta  salva   la   contestuale
possibilita' di ritiro da parte dell'ENEL, daranno luogo al pagamento
all'ENEL;
    per  i primi otto anni di esercizio di un corrispettivo, per ogni
kW afferente alle prime mille ore  piene  di  indisponibilita',  pari
alla differenza del costo del combustibile per impianti di emergenza,
stabilito  al  titolo  X,  lettera  A),  punto  1,  e quello evitato,
stabilito al titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6 del 1992;
    per i successivi anni di esercizio, oltre al corrispettivo di cui
al punto precedente, del valore, stabilito dal CIP  con  il  suddetto
provvedimento  al  titolo  II,  punto  2,  della componente del costo
evitato di esercizio manutenzione e spese generali connesse, per ogni
kW non fornito nelle ore piene.
    d) Corrispettivo per mancato ritiro.
   Su tutta l'energia elettrica non ritirata, fatti salvi  i  periodi
di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, l'ENEL corrisponde
al  produttore  una  indennita' pari al valore, stabilito dal CIP con
provvedimento n. 6  del  1992,  titolo  II,  punto  2,  e  successive
modificazioni,  della  componente  del costo evitato di impianto e di
esercizio,  di  manutenzione  e  spese  generali  connesse,  piu'  la
componente, correlata alla specifica tipologia di impianto, che resta
a  carico  dell'ENEL, stabilita dal CIP con il suddetto provvedimento
al titolo II, punto 3.
 
                               Art. 5.
                     Norme generali di esercizio
 
Da valere per gli impianti di cui alle lettere A) , e B), con potenze
   messe a disposizione dell'ENEL superiori a 10.000 kW e  C),  delle
   premesse al presente decreto.
 
   Il produttore si impegna a comunicare all'ENEL entro le ore 16 del
venerdi'  di  ogni  settimana  il  programma di produzione di energia
attiva e reattiva per il periodo decorrente dalle ore 0,00 del sabato
susseguente fino alle ore 24,00 del venerdi' successivo.
   Nella formulazione di detto programma il produttore  dovra'  tener
conto,   per   quanto  possibile,  della  capacita'  di  modulare  la
produzione in relazione alle caratteristiche tecniche dell'impianto.
   Il produttore  s'impegna  a  comunicare  tempestivamente  a  mezzo
fonogramma all'ENEL, l'eventuale indisponibilita' della potenza messa
a disposizione e le relative cause.
   Il   funzionamento   della   sezione   rientra   nel   quadro  del
coordinamento dell'esercizio degli impianti  del  produttore  con  le
esigenze del servizio ENEL.
   In  particolare  le manutenzioni programmate saranno effettuate in
un periodo che dovra' essere concordato tra il produttore e l'ENEL  e
le  eventuali  manutenzioni per cause accidentali di qualsiasi genere
saranno concordate con l'ENEL e, nei limiti del possibile, ricondotte
ai periodi di fine settimana.
 
                               Oppure:
 
Da valere per gli impianti con tipologie di cui alla lettera D),
   della premessa al presente decreto.
 
   L'ENEL  si  impegna a comunicare al produttore entro le ore 16 del
venerdi' di ogni settimana il  programma  di  produzione  di  energia
attiva e reattiva per il periodo decorrente dalle ore 0.00 del sabato
susseguente fino alle ore 24,00 del venerdi' successivo.
   Il  programma  settimanale  di produzione attiva e reattiva potra'
essere  modificato  dall'ENEL,  nel  corso  della  settimana  cui  si
riferisce, entro le ore 16 del giorno precedente a quello interessato
dalla variazione di programma.
   Il  produttore  si  impegna  a  comunicare tempestivamente a mezzo
fonogramma all'ENEL, l'eventuale indisponibilita' della potenza messa
a disposizione e le relative cause.
   La potenza minima del programma  di  produzione  deve  essere  non
inferiore  al minimo tecnico della sezione pari a . . . . . . .  kW o
al valore minimo di potenza, pari a . . . . . . . kW, compatibile con
i vincoli di produzione di calore e/o con  utilizzo  di  derivati  di
processo non immagazzinabili e non altrimenti utilizzabili.
   Il  preavviso  necessario  per la messa in parallelo della sezione
con avviamento da freddo, e' pari a 24 ore, e la presa di carico fino
alla potenza nominale, dopo il parallelo, e' di 3 ore.
   Le fermate richieste dall'ENEL non potranno essere superiori a  n.
25 all'anno.
   Il   funzionamento   della   sezione   rientra   nel   quadro  del
coordinamento dell'esercizio degli impianti  del  produttore  con  le
esigenze del servizio ENEL.
   In  particolare  le manutenzioni programmate saranno effettuate in
un periodo che dovra' essere concordato tra il produttore e l'ENEL  e
le  eventuali  manutenzioni per cause accidentali di qualsiasi genere
saranno concordate con l'ENEL e, nei limiti del possibile, ricondotte
ai periodi di fine settimana.
 
                               Oppure:
 
Da valere per la cessione di eccendenze con potenza di fornitura
   superiore a 10.000 kW.
 
   Il produttore si impegna a comunicare all'ENEL, entro  le  ore  16
del  venerdi'  di  ogni  settimana,  il  programma  di  massima della
produzione di energia attiva e reattiva  per  il  periodo  decorrente
dalle  ore  0,00  del  sabato  susseguente  fino  alle  ore 24,00 del
venerdi' successivo.
 
                               Art. 6.
                            Corrispettivi
 
   I prezzi che saranno corrisposti dall'ENEL  sono  quelli  definiti
dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni.
 
                               Art. 7.
                 Periodi di cessione e fasce orarie
 
   Le  fasce  orarie  sono quelle previste per le forniture a tariffa
multioraria, di cui al titolo II, comma 2, paragrafo b) punto 1  (per
tensione fino a 50 kV) o punto 2 (per tensione superiore a 50 kV) del
provvedimento  CIP  n. 45 del 1990 e subiranno le eventuali ulteriori
variazioni stabilite dal CIP con successivi provvedimenti.
   Le  ore  di  punta, le ore di alto carico e le ore di medio carico
sono denominate anche ore piene.
   Per le cessioni con potenza massima di consegna  non  superiore  a
200  kW,  la  ripartizione  dell'energia  tra le diverse fasce orarie
potra' essere effettuata in modo forfettario.
 
                               Art. 8.
               Fattore di potenza ed energia reattiva
 
   Il produttore che usa generatori sincroni e' tenuto a  consegnare,
in  concomitanza  con la consegna di energia attiva, energia reattiva
induttiva nelle ore piene ed energia reattiva  capacitiva  nelle  ore
vuote.
   In  particolare,  il  valore  del fattore di potenza medio mensile
della energia consegnata nelle ore piene non deve essere superiore  a
0,90  in  ritardo,  parimenti  il valore del fattore di potenza medio
mensile dell'energia reattiva capacitiva consegnata nelle  ore  vuote
non  deve  essere  superiore a 0,95 in anticipo. In caso contrario il
produttore e' tenuto ad adottare idonei provvedimenti per ridurre  il
valore del fattore di potenza ai valori sopraindicati.
   In   attesa   dell'adozione   da  parte  del  produttore  di  tali
provvedimenti, l'ENEL applichera', a titolo di penale, una  riduzione
del  corrispettivo  nella misura dell'1% per ogni centesimo di valore
del fattore di potenza medio mensile superiore a 0,90 in ritardo o  a
0,95 in anticipo rispettivamente riscontrati nelle predette fasce.
   Se, su richiesta dell'ENEL, il produttore consegna nelle ore piene
energia   con   fattore   di  potenza  inferiore  a  quello  di  0,90
sopraindicato, l'ENEL riconosce al  produttore  un  corrispettivo  in
lire/kvarh per la parte di energia reattiva induttiva consegnata, nel
periodo  interessato, in eccedenza a quella corrispondente al fattore
di potenza di 0,90.  Tale corrispettivo e' pari  a  quello  stabilito
dai  provvedimenti  del  CIP  per  l'energia reattiva delle forniture
multiorarie corrispondenti per  livello  di  tensione  e  subira'  le
stesse  variazioni percentuali che verranno introdotte con successivi
provvedimenti del CIP.
   Il produttore che usa generatori  asincroni,  anziche'  consegnare
energia reattiva induttiva in concomitanza con la cessione di energia
attiva,  ne  assorbe;  il valore del fattore di potenza medio mensile
per le ore piene non deve essere inferiore a  0,90  in  anticipo.  In
caso   contrario   il   produttore   e'  tenuto  ad  adottare  idonei
provvedimenti per portare almeno a  0,90  in  anticipo  tale  valore.
L'energia   reattiva   induttiva  prelevata  nelle  ore  piene  viene
addebitata dall'ENEL al produttore in ragione  del  corrispettivo  di
cui al quarto capoverso del presente articolo.
 
                               Art. 9.
             Prelievi di energia da parte del produttore
 
   Non  e'  consentito  al  produttore  di  effettuare  i prelievi di
energia attiva  dalla  rete  dell'ENEL  che  non  siano  regolati  da
separati  accordi  contrattuali, salvo l'energia elettrica occorrente
per l'avviamento dei gruppi che  sara'  riconsegnata  dal  produttore
all'ENEL nelle ore piene entro l'anno contrattuale.
   A  questi  quantitativi di energia si attribuira' lo stesso valore
ai fini fiscali.
 
                              Art. 10.
                        Consegna dell'energia
 
   La consegna dal produttore all'ENEL dell'energia e  della  potenza
di cui all'art. 1 viene effettuata nel punto di collegamento di
 .  .  . . . . . . alla tensione nominale di . . . . . . .  kV e alla
frequenza nominale di 50 Hz.
   L'ENEL si riserva la  facolta'  di  effettuare,  per  esigenze  di
esercizio  e  di  manutenzione  dei  propri impianti, sospensioni del
ritiro dell'energia, da concordare preventivamente, salvo i  casi  di
emergenza,  con  il  produttore, per una durata non superiore a . . .
giorni/anno.
   I periodi di sospensione del  ritiro  dell'energia,  eccedenti  il
suddetto  periodo, daranno luogo al pagamento, da parte dell'ENEL, di
una indennita' pari al valore stabilito dal CIP con provvedimento  n.
6  del  1992,  titolo  II,  punto 2, e successive modificazioni della
componente  del  costo  evitato  di  impianto  e  di  esercizio,   di
manutenzione e spese generali connesse, piu' la componente, correlata
alla  specifica  tipologia di impianto, che resta a carico dell'ENEL,
di cui al titolo II, punto 3, del suddetto provvedimento,  e  succes-
sive modificazioni.
   Gli  oneri  relativi  alle opere da realizzarsi, per consentire il
ritiro  da  parte  dell'ENEL  dell'energia   elettrica   ceduta   dal
produttore,  sono  regolati  a  norma  del provvedimento CIP n. 6 del
1992; tali opere sono da  effettuarsi  secondo  le  norme  prescritte
dall'ENEL stesso.
   Da  tali oneri e' escluso il costo dei gruppi di misura, di cui al
successivo art. 11, che e' ripartito in parti uguali fra produttore e
ENEL.
 
                              Art. 11.
                           Cambio tensione
 
   L'ENEL ha la facolta' di variare, anche in corso  di  convenzione,
il  valore  della  tensione  nominale della propria rete nei punti di
collegamento per la  consegna  dell'energia,  dandone  preavviso  con
almeno due anni di anticipo al produttore.
   Gli  oneri  conseguenti agli adeguamenti da attuare sugli impianti
sono a carico di  ciascun  contraente  per  le  parti  di  rispettiva
proprieta'.
 
                              Art. 12.
                         Misura dell'energia
 
   La   misura   dell'energia  attiva,  dell'energia  reattiva  e  la
registrazione o la  misura  della  potenza  attiva  vengono  eseguite
mediante   apparecchiature   di   proprieta'  dell'ENEL  ed  esercite
dall'ENEL, installate nei punti di collegamento di cui all'art. 9.
   L'ENEL si riserva la facolta' di  integrare  tali  apparecchiature
con idonei impianti di telemisura.
   Se  motivati dalle caratteristiche della consegna, potranno essere
adottati, per la determinazione delle energie e della potenza  ceduta
all'ENEL,  criteri  e  sistemi semplificativi rispetto a quanto sopra
indicato.
   Il produttore e' tenuto ad accertare che gli apparecchi di  misura
siano regolarmente sigillati ed a rendere nota ogni irregolarita'.
   Sara'   concordato   tra   le  parti  un  programma  di  verifiche
periodiche, in contraddittorio, degli apparecchi  di  misura,  i  cui
oneri saranno ripartiti in parti uguali.
   L'ENEL  puo'  verificare  gli  apparecchi  di  misura in qualsiasi
momento.
   Il produttore puo' chiedere verifiche, anche  in  contraddittorio,
degli  apparecchi  di  misura,  oltre  quelle  fissati  in programma,
rimanendo a suo carico le spese all'uopo necessarie nel caso che  gli
errori  riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle
vigenti norme del Comitato  elettrotecnico  italiano  -  CEI  per  la
verifica  dei  complessi  di  misura  dell'energia  elettrica  (o, in
mancanza,  dai  documenti   di   armonizzazione   CENELEC   o   dalle
raccomandazioni  della  Commissione  elettrotecnica  internazionale -
IEC).
   Se gli apparecchi di misura risultano inesatti,  l'ENEL  assume  a
proprio  carico  le  spese  di  verifica  e provvede a propria cura e
spese, a sostituire o a ritarare gli apparecchi stessi.
   In tal caso si procede inoltre alla ricostruzione dei quantitativi
di energia ceduti, in base al coefficiente di  correzione  accertato,
con  effetto  retroattivo  dal  momento  in cui l'irregolarita' si e'
prodotta, ove lo  stesso  sia  determinabile,  ovvero,  nei  casi  di
indeterminabilita',  dal  mese in cui e' stata effettuata la verifica
per iniziativa dell'ENEL o  da  quello  in  cui  il  produttore  l'ha
richiesta;   quando   la  irregolarita'  e'  tale  da  togliere  ogni
attendibilita' alle indicazioni dei complessi  di  misura,  l'energia
ceduta  viene  valutata mediante equi confronti con i quantitativi di
energia relativi ad analoghi periodi e condizioni, tenendo  conto  di
ogni altro elemento idoneo.
   Il  produttore ha sempre diritto di richiedere la ritaratura degli
apparecchi di misura a proprie spese, in modo che i relativi  errori,
verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli relativi alla
classe  di precisione nominale dello strumento secondo le norme degli
organismi sopracitati.
 
                              Art. 13.
            Norme tecniche di esercizio e responsabilita'
 
   Il produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a  sua
cura  e  spese,  di  idonei  apparecchi di connessione e protezione e
regolazione, concordati con l'ENEL e rispondenti alle norme  tecniche
e  antinfortunistiche,  necessari per evitare ogni effetto dannoso al
regolare  esercizio  della  rete  elettrica,  nonche'  a  fornire  la
relativa documentazione.
   Il produttore si assume ogni responsabilita' per danni a persone o
cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni.
   Il  produttore  si  impegna altresi' a mantenere in efficienza gli
impianti di sua proprieta' in modo che rispondano alle norme tecniche
in vigore, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica  e
alle norme di servizio dell'ENEL.
 
                              Art. 14.
                           Documentazione
 
   Il  produttre  si  impegna a procurare a propria cura e spese ed a
consegnare all'ENEL, su semplice richiesta  e  con  le  scadenze  e/o
cadenze  fissate, ogni documentazione relativa agli impianti elencati
nella premessa ed  alle  loro  caratteristiche  di  funzionamento  in
relazione alla presente convenzione.
 
                              Art. 15.
                 Modalita' amministrative e fiscali
 
   Le  fatture  per  tutti  i  corrispettivi  di  cui  alla  presente
convenzione  sono  soggetti  ad  IVA  per  cui,  in  caso  d'uso,  la
convenzione stessa e' soggetta a registrazione a tassa fissa.
   Le fatture per il corrispettivo inerente alla cessione sono emesse
dal  produttore  mensilmente  e  devono essere pagate dall'ENEL entro
trenta giorni dalla data di ricevimento.
   Nel caso di ritardato pagamento si applicano gli stessi  interessi
di  mora  previsti  nei  contratti  ENEL  di  fornitura  alla  utenza
industriale.
   Le fatture per l'energia occorrente per l'avviamento  dei  gruppi,
di  cui  all'art.  8,  saranno  emesse  dall'ENEL e dal produttore di
regola con periodicita' mensile; ai fini fiscali il valore per kWh da
attribuirsi all'energia stessa e' pari al costo  medio  per  kWh  del
combustibile  impiegato dall'ENEL in gruppi di generazione alimentati
a carbone.
   Il produttore dichiara di aver  provveduto  all'ottenimento  della
licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio del
proprio  impianto  di produzione come da documentazione allegata e si
impegna  a  provvedere  alla  denuncia   dell'energia   prodotta   al
competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione.
 
                              Art. 16.
                       Causa di forza maggiore
 
   Sono  esenti  da  ogni penalita' periodi di indisponibilita' della
potenza a disposizione dell'ENEL o periodi di  non  ritiro  da  parte
dell'ENEL,   dovuti   a   causa  di  forza  maggiore  non  imputabili
direttamente o indirettamente rispettivamente al produttore cedente o
all'ENEL.
 
                              Art. 17.
                Decorrenza e durata della convenzione
 
   La presente convenzione ha decorrenza dal . . . . . .  .    ed  ha
durata  fino  alla  data  in  cui  il  produttore si impegna a cedere
l'energia elettrica all'ENEL con le modalita' fissate nei  precedenti
articoli.
   Tale  data  e' fissata al . . . . . . . . . . . cosi' come risulta
nell'accordo  preliminare  di  cui  all'art.   2   del   decreto   di
approvazione della convenzione-tipo.
   Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre
effetti  tra  le  parti  qualora  il produttore incorra nei divieti e
nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e  suc-
cessive modificazioni e integrazioni.