B) SCAMBIO Premesso che il produttore esercisce (esercira') un impianto di produzione di energia elettrica ubicato in . . . . . . . . . . . in cui sono (saranno) installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche: . . . . . . . . . . . . . .; che le parti hanno verificato trattarsi di impianto soggetto al regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9/1z991; che il suddetto impianto e' (sara') collegato direttamente (o tramite gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di . . . ) con il punto di consegna dell'energia, di cui al successivo art. 2, punto a), avendo le parti verificato, all'uopo, che (la realizzazione del collegamento) (e/o) l'immissione dell'energia sulla rete dell'ENEL non presenta particolari difficolta' di carattere tecnico, tenuto conto dell'assetto e delle esigenze di esercizio del sistema di produzione e trasporto dell'ENEL; che l'impianto funziona (funzionera') normalmente in parallelo con la rete dell'ENEL, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL; che il produttore, intendendosi per tale anche una azienda che esercisce reti di distribuzione per la vendita di energia a utenti, con nota del . . . . . . . . . . . ha inviato al MICA, all'ENEL ed all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di . . . . . . . la comunicazione di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 9 del 1991; che lo stesso produttore con lettera del . . . . . . . . ha richiesto all'ENEL di scambiare l'energia elettrica prodotta dal suddetto impianto con energia fornita dall'ENEL nei punti di riconsegna, precisati al successivo art. 2 e ha dichiarato che gli impianti utilizzatori sono collegati direttamente e/o tramite gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di . . . . . . . alla rete dell'ENEL, nei punti di cui al successivo art. 2, punto b), e/o punto c); che gli impianti di utilizzazione dell'energia appartengono alla societa' . . . . . . . . controllata o che controlla ecc. dalla (o: la) societa' produttrice (oppure: appartengono alla societa' . . . . . . . (o ditta), facente parte del consorzio (o societa' consortile) produttore/produttrice dell'energia, autorizzato/a all'utilizzazione della medesima a norma del decreto adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il . . . . . . . a norma dell'art. 22, comma 2, o art. 23 della legge n. 9 del 1991; Oppure: che gli impianti di utilizzazione dell'energia appartengono alla societa' . . . . . . . . . consociata/consorziata con la societa' produttrice a norma dell'art. 4 della legge n. 452, del 1964, giusta provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; che gli impianti utilizzatori, o punti di utilizzazione, debbono intendersi quelli dello stesso produttore, nonche' quelli di altri soggetti aventi diritto ad usufruire dell'energia da esso prodotta, ai sensi delle vigenti leggi; che la tensione di riconsegna dell'energia sulla rete ENEL di cui al successivo art. 2, punto a), e' superiore a 1 kV e quindi la relativa energia e' suscettibile di formare oggetto di scambio alle condizioni di cui alla presente convenzione; che la distanza, misurata in linea d'aria, tra il punto di prelievo e quelli di consegna da parte dell'ENEL, non e' superiore a 200 km; che, a seguito delle verifiche di cui al terzo capoverso, l'accoglimento della richiesta di scambio risponde ad esigenze sia di ottimale utilizzazione degli impianti di produzione di cui sopra, sia di economicita' generale, per cui l'ENEL, tenute presenti le finalita' di coordinamento di cui all'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, si e' dichiarato disposto ad aderirvi; che l'ENEL potra' effettuare il servizio di scambio a produttori che eserciscono reti di distribuzione, anche per l'energia destinata ai propri utenti, compatibilmente con le situazioni locali degli impianti dell'ENEL. Si stipula quanto segue: Art. 1. Potenza ed energia elettrica di scambio Cessione di energia elettrica all'ENEL (eventuale) Le potenze di scambio, intese come valore massimo della potenza immessa nella rete dell'ENEL dal produttore a titolo di scambio, in ciascuna fascia oraria, sono: . . . . . . kW in ore di punta; . . . . . . kW in ore di alto carico; . . . . . . kW in ore di medio carico; . . . . . . kW in ore vuote. Le fasce orarie sono quelle stabilite dal CIP con provvedimento n. 45 del 1990 e successive modificazioni. L'energia oggetto dello scambio, di cui alla presente convenzione, e' pari al quantitativo inferiore tra quello della energia consegnata dal produttore all'ENEL e quello dell'energia consegnata dall'ENEL, nei punti di consegna di cui al successivo art. 2, punto b), e/o punto c). Detto quantitativo e' determinato su base stagionale per le utenze con potenza impegnata fino a 500 kW e sulla base dell'anno solare per le utenze con potenza impegnata oltre 500 kW, previa applicazione dei coefficienti stabiliti dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni. Il ritiro dell'energia potra' essere sospeso da parte dell'ENEL per causa di forza maggiore, dandone, se possibile, preventiva comunicazione alla controparte. L'energia elettrica, che risulti consegnata all'ENEL in eccedenza all'energia scambiata, tenuto conto dei suddetti coefficienti, si considerera' cessione di eccedenze di produzione all'ENEL e verra' regolata da separata convenzione. Art. 2. Consegna e riconsegna dell'energia Lo scambio dell'energia viene effettuato alla frequenza di 50 Hz nei punti di collegamento con la rete dell'ENEL di seguito indicati: a) consegna da produttore a ENEL, a . . . . . , alla tensione di . . . . .kV; b) consegna da ENEL alle utenze degli impianti utilizzatori collegati direttamente alla rete ENEL nei seguenti punti di utilizzazione (denominazione, ubicazione, tensione e potenza impegnata di ciascuna): . . . . . . . . . . . c) consegna da ENEL all'Azienda elettrica distributrice di . ., alla quale sono collegati gli impianti utilizzatori nei seguenti punti di interconnessione tra la rete dell'ENEL e la rete dell'Azienda elettrica distributrice (denominazione, ubicazione, tensione e potenza da consegnare in relazione ai fabbisogni degli impianti utilizzatori di ciascuno): . . . . . . . . . Il produttore dovra' comunicare all'ENEL, entro il 5 di ogni mese, il quantitativo di energia da attribuire, a titolo di scambio, a ciascuna delle suddette utenze e/o a ciascuno dei suddetti punti di interconnessione, a valere per il mese precedente. Eventuali variazioni all'elenco delle utenze e/o ai punti di interconnesione a cui l'ENEL dovra' fornire l'energia in conto scambio saranno comunicate dal produttore all'ENEL: entro il 30 novembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, per le utenze con potenza impegnata fino a 500 kW; entro il 31 agosto di ciascun anno, a valere per il successivo periodo 1 ottobre-30 settembre, per le utenze con potenza impegnata superiore a 500 kW. Gli oneri per i collegamenti elettrici alla rete pubblica, da effettuarsi secondo le norme prescritte dall'ENEL stesso, sono regolati a norma del provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni. Art. 3. Condizioni L'energia prodotta dall'impianto di cui in premessa e consegnata all'ENEL viene scambiata con l'energia prelevata dalle utenze di cui all'art. 2, punto b), e/o nei punti di interconnessione con l'Azienda elettrica distributrice, di cui all'art. 2, punto c). Per le utenze di cui all'art. 2, punto b), saranno stipulati con l'ENEL separati contratti di fornitura di integrazione, nei quali gli impegni di potenza saranno fissati in relazione alle effettive necessita' di potenza delle utenze stesse; la variante tariffaria sara' scelta dal produttore tra quelle stabilite dai provvedimenti del CIP vigenti. Per gli impianti utilizzatori del produttore alimentati da altra Azienda elettrica distributrice, dovra' essere prevista la corresponsione all'ENEL degli importi per gli impegni di potenza, che saranno fissati in relazione alle effettive necessita' di potenza degli impianti utilizzatori stessi. A fronte di detti corrispettivi l'ENEL rendera' disponibili nei punti di collegamento, di cui all'art. 2, punto c), quantitativi di potenza correlati ai fabbisogni degli impianti utilizzatori del produttore. Eventuali ulteriori compensi, richiesti dall'Azienda elettrica distributrice per rendere disponibili agli impianti utilizzatori del produttore i quantitativi di energia in conto scambio, saranno posti a carico del produttore. Per le utenze del contratto di integrazione con potenze impegnata fino a 500 kW e/o per impianti utilizzatori con effettive necessita' di potenza fino a 500 kW, la compensazione relativa allo scambio avverra' nell'ambito dei due periodi invernale ed estivo, di cui al provvedimento CIP n. 45 del 1990, e successive modificazioni, con saldo al termine di ciascun periodo; e' in facolta' dell'ENEL effettuare la compensazione relativa allo scambio nell'ambito dell'anno solare. Per le utenze con contratto di integrazione con potenza impegnata superiore a 500 kW e/o per impianti utilizzatori con effettive necessita' di potenza superiori a 500 kW, la compensazione relativa allo scambio avverra' nell'ambito dell'anno solare. I coefficienti di scambio sono quelli stabiliti dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni. Art. 4. Periodi di scambio e fasce orarie I periodi di scambio e le fasce orarie sono quelli stabiliti dal CIP con provvedimento n. 45 del 1990 e successive modificazioni. Per le utenze di cui all'art. 2, aventi contratti con potenza impegnata non superiore a 200 kW, nel periodo invernale le ore di alto carico assorbono le ore di punta e nel periodo estivo le ore di medio carico assorbono le ore di alto carico. Per tali utenze la ripartizione di energia tra le diverse fasce orarie potra' essere effettuata in modo forfettario. Art. 5. Fattore di potenza ed energia reattiva Il produttore che usa generatori sincroni e' tenuto a consegnare, in concomitanza con la consegna di energia attiva, energia reattiva induttiva nelle ore di punta e nelle ore di alto e medio carico e l'energia reattiva capacitiva nelle ore vuote. In particolare il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia consegnata nelle ore di punta e nelle ore di alto e medio carico non deve essere superiore a 0,90 in ritardo, parimenti il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia reattiva capacitiva consegnata nelle ore vuote non deve essere superiore a 0,95 in anticipo. In caso contrario il produttore e' tenuto ad adottare idonei provvedimenti per ridurre il fattore di potenza ai valori sopra indicati. In attesa dell'adozione di tali provvedimenti, l'ENEL applichera', a titolo di penale, una riduzione sul quantitativo di energia consegnata dal produttore nella misura dell'1% per ogni centesimo del valore del fattore di potenza medio mensile superiore a 0,90 in ritardo o a 0,95 in anticipo rispettivamente riscontrati nelle predette fasce. Se, su richiesta dell'ENEL, il produttore consegna nelle ore di punta e/o nelle ore di alto e medio carico energia con fattore di potenza inferiore a quello di 0,90 sopra indicato, l'ENEL riconosce al produttore un corrispettivo per la parte di energia reattiva induttiva consegnata, nel periodo interessato, in eccedenza a quella corrispondente al fattore di potenza 0,90. Tale corrispettivo e' pari a quello stabilito dai provvedimenti del CIP, in lire/kvarh, per l'energia reattiva delle forniture multiorarie e subira' le stesse variazioni che verranno introdotte con successivi provvedimenti del CIP. Il produttore che usa generatori asincroni, anziche' consegnare energia reattiva induttiva, in concomitanza con la consegna di energia attiva, puo' assorbirne; il valore del fattore di potenza medio mensile per le ore di punta e per le ore di alto e medio carico non deve essere inferiore a 0,90 in anticipo. In caso contrario il produttore e' tenuto ad adottare idonei provvedimenti per portare almeno a 0,90 in anticipo tale valore. L'energia reattiva induttiva prelevata nelle ore di punta e nelle ore di alto e medio carico viene addebitata dall'ENEL al produttore in ragione del corrispettivo di cui al quarto capoverso del presente articolo. Per quanto riguarda l'energia reattiva consegnata in conto scambio alle utenze di cui all'art. 2, punto b), valgono le condizioni rela- tive al fattore di potenza di cui ai provvedimenti del CIP. Art. 6. Cambio tensione L'ENEL ha la facolta' di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione della propria rete nei punti di collegamento per la consegna e per la riconsegna dell'energia, dandone preavviso con almeno due anni di anticipo al produttore. Gli oneri conseguenti agli adempimenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprieta'. Art. 7. Misura dell'energia La misura dell'energia elettrica scambiata viene eseguita mediante apparecchiature di proprieta' dell'ENEL ed esercite dall'ENEL, installate nei punti di collegamento di cui all'art. 2. L'ENEL si riserva la facolta' di integrare tali apparecchiature con idonei impianti di telemisura. Il produttore e' tenuto ad accertare che gli apparecchi di misura siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarita'. Sara' concordato tra le parti un programma di verifiche periodiche, in contraddittorio, degli apparecchi di misura, i cui oneri saranno ripartiti in parti uguali. L'ENEL puo' verificare gli apparecchi di misura in qualsiasi momento. Il produttore puo' chiedere verifiche, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, oltre quelle fissate in programma, rimanendo a suo carico le spese all'uopo necessarie, nel caso che gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme del Comitato elettrotecnico italiano - CEI per la verifica dei complessi di misura dell'energia elettrica (o, in mancanza, dai documenti di armonizzazione CENELEC o dalle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale - IEC). Qualora i complessi di misura risultino inesatti, l'ENEL assume a proprio carico le spese di vedifica e provvede, a propria cura e spese, a sostituire o a ritirare i complessi stessi. In tal caso si procede inoltre alla riscostruzione delle consegne e/o dei prelievi di energia, in base al coefficiente di correzione accertato, con effetto retroattivo dal momeno in cui l'irregolarita' si e' prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilita', dal mese in cui e' stata effettuata la verifica per iniziativa dell'ENEL o da quello in cui il produttore l'ha richiesta; quando la irregolarita' sia tale da togliere ogni attendibilita' alle indicazioni dei complessi di misura, le consegne e/o i prelievi vengono valutati mediante equi confronti con quelli relativi ad analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. Il produttore ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per il collaudo di accettazione dalle vigenti normative degli organismi sopracitati per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione. Art. 8. Norme tecniche di servizio e responsabilita' Il produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione, concordati con l'ENEL e rispondenti alle norme tecniche e antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonche' a fornire la relativa documentazione. Il produttore si assume ogni responsabilita' per danni a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni. Il produttore si impegna altresi' a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprieta' in modo che rispondano alle norme in vigore emanate dal CEI, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme tecniche di servizio dell'ENEL. Art. 9. Modalita' amministrative e fiscali L'ENEL ed il produttore emetteranno, di regola con periodicita' mensile, fatture per i quantitativi di energia scambiati; ai fini fiscali il valore del kWh da attribuirsi all'energia consegnata dal produttore all'ENEL e' pari al costo medio per kWh del combustibile impiegato dall'ENEL in gruppi di generazione alimentati a carbone; il valore dell'energia consegnata dall'ENEL in conto scambio sara' pari al valore di cui sopra corretto con l'applicazione dei relativi coefficienti stabiliti dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni. Dette fatture sono soggette ad IVA. Le parti provvederanno al pagamento delle suddette fatture nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Il produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento delle licenze e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio dei propri impianti (come da documentazione allegata) e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione. Art. 10. Decorrenza e durata della convenzione La presente convenzione ha decorrenza dal . . . . e ha durata fino al . . . . . . . . . ; essa si intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza. Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produre effetti tra le parti qualora il produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965, e suc- cessive modificazioni e integrazioni.