(all. 2 - art. 1)
                             B) SCAMBIO
                              Premesso
 
    che il produttore esercisce (esercira') un impianto di produzione
di  energia  elettrica  ubicato in . . . . . . . . . . .  in cui sono
(saranno)   installati   gruppi   generatori   aventi   le   seguenti
caratteristiche: . . . . . . . . . . . . . .;
    che  le  parti hanno verificato trattarsi di impianto soggetto al
regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9/1z991;
    che il suddetto impianto e'  (sara')  collegato  direttamente  (o
tramite  gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di . . . )
con il punto di consegna dell'energia, di cui al successivo  art.  2,
punto a), avendo le parti verificato, all'uopo, che (la realizzazione
del   collegamento)   (e/o)   l'immissione  dell'energia  sulla  rete
dell'ENEL non presenta particolari difficolta' di carattere  tecnico,
tenuto  conto  dell'assetto e delle esigenze di esercizio del sistema
di produzione e trasporto dell'ENEL;
    che l'impianto funziona (funzionera')  normalmente  in  parallelo
con  la  rete dell'ENEL, secondo le prescrizioni tecniche di servizio
dell'ENEL;
    che il produttore, intendendosi per tale anche  una  azienda  che
esercisce  reti  di distribuzione per la vendita di energia a utenti,
con nota del . . . . . . . . . . . ha inviato al  MICA,  all'ENEL  ed
all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di
 .  .  .  . . . . la comunicazione di cui all'art. 22, comma 2, della
legge n. 9 del 1991;
    che lo stesso produttore con lettera del . . .  .  .  .  .  .  ha
richiesto  all'ENEL  di  scambiare  l'energia  elettrica prodotta dal
suddetto  impianto  con  energia  fornita  dall'ENEL  nei  punti   di
riconsegna,  precisati  al  successivo art. 2 e ha dichiarato che gli
impianti utilizzatori sono collegati  direttamente  e/o  tramite  gli
impianti  dell'Azienda elettrica distributrice di . . . . . . .  alla
rete dell'ENEL, nei punti di cui al successivo art. 2, punto b),  e/o
punto c);
    che  gli impianti di utilizzazione dell'energia appartengono alla
societa' . . . . . . . . controllata o che controlla ecc.  dalla  (o:
la)  societa' produttrice (oppure: appartengono alla societa' . . . .
. . . (o ditta), facente parte del consorzio (o societa'  consortile)
produttore/produttrice  dell'energia, autorizzato/a all'utilizzazione
della  medesima  a  norma   del   decreto   adottato   dal   Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato il . . . . . . . a
norma dell'art. 22, comma 2, o art. 23 della legge n. 9 del 1991;
 
                               Oppure:
 
    che gli impianti di utilizzazione dell'energia appartengono  alla
societa'  .  .  .  . . . . . . consociata/consorziata con la societa'
produttrice a norma dell'art. 4 della legge n. 452, del 1964,  giusta
provvedimento   del   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato;
    che  gli impianti utilizzatori, o punti di utilizzazione, debbono
intendersi quelli dello stesso produttore, nonche'  quelli  di  altri
soggetti  aventi  diritto ad usufruire dell'energia da esso prodotta,
ai sensi delle vigenti leggi;
    che la tensione di riconsegna dell'energia sulla rete ENEL di cui
al successivo art. 2, punto a), e' superiore  a  1  kV  e  quindi  la
relativa  energia  e' suscettibile di formare oggetto di scambio alle
condizioni di cui alla presente convenzione;
    che la distanza, misurata  in  linea  d'aria,  tra  il  punto  di
prelievo  e quelli di consegna da parte dell'ENEL, non e' superiore a
200 km;
    che, a  seguito  delle  verifiche  di  cui  al  terzo  capoverso,
l'accoglimento della richiesta di scambio risponde ad esigenze sia di
ottimale utilizzazione degli impianti di produzione di cui sopra, sia
di   economicita'  generale,  per  cui  l'ENEL,  tenute  presenti  le
finalita' di coordinamento di cui all'art. 22, comma 4,  della  legge
n. 9 del 1991, si e' dichiarato disposto ad aderirvi;
    che  l'ENEL potra' effettuare il servizio di scambio a produttori
che eserciscono reti di distribuzione, anche per l'energia  destinata
ai  propri  utenti,  compatibilmente  con  le situazioni locali degli
impianti dell'ENEL.
 
                      Si stipula quanto segue:
 
                               Art. 1.
               Potenza ed energia elettrica di scambio
         Cessione di energia elettrica all'ENEL (eventuale)
 
   Le potenze di scambio, intese come valore  massimo  della  potenza
immessa  nella  rete dell'ENEL dal produttore a titolo di scambio, in
ciascuna fascia oraria, sono:
     . . . . . .  kW in ore di punta;
     . . . . . .  kW in ore di alto carico;
     . . . . . .  kW in ore di medio carico;
     . . . . . .  kW in ore vuote.
    Le fasce orarie sono quelle stabilite dal CIP  con  provvedimento
n. 45 del 1990 e successive modificazioni.
   L'energia oggetto dello scambio, di cui alla presente convenzione,
e' pari al quantitativo inferiore tra quello della energia consegnata
dal  produttore  all'ENEL e quello dell'energia consegnata dall'ENEL,
nei punti di consegna di cui al successivo  art.  2,  punto  b),  e/o
punto c).
   Detto quantitativo e' determinato su base stagionale per le utenze
con potenza impegnata fino a 500 kW e sulla base dell'anno solare per
le utenze con potenza impegnata oltre 500 kW, previa applicazione dei
coefficienti  stabiliti  dal  CIP  con provvedimento n. 6 del 1992, e
successive modificazioni.
   Il ritiro dell'energia potra' essere sospeso  da  parte  dell'ENEL
per  causa  di  forza  maggiore,  dandone,  se  possibile, preventiva
comunicazione alla controparte.
   L'energia elettrica, che risulti consegnata all'ENEL in  eccedenza
all'energia  scambiata,  tenuto  conto  dei suddetti coefficienti, si
considerera' cessione di eccedenze di produzione  all'ENEL  e  verra'
regolata da separata convenzione.
 
                               Art. 2.
                 Consegna e riconsegna dell'energia
 
   Lo  scambio  dell'energia viene effettuato alla frequenza di 50 Hz
nei punti di collegamento con la rete dell'ENEL di seguito indicati:
     a) consegna da produttore a ENEL, a . . . . . , alla tensione di
. . . . .kV;
     b) consegna da ENEL  alle  utenze  degli  impianti  utilizzatori
collegati   direttamente   alla  rete  ENEL  nei  seguenti  punti  di
utilizzazione  (denominazione,   ubicazione,   tensione   e   potenza
impegnata di ciascuna): . . . . . . . . . . .
     c)  consegna da ENEL all'Azienda elettrica distributrice di . .,
alla quale sono collegati  gli  impianti  utilizzatori  nei  seguenti
punti   di   interconnessione   tra  la  rete  dell'ENEL  e  la  rete
dell'Azienda  elettrica  distributrice  (denominazione,   ubicazione,
tensione  e  potenza  da  consegnare in relazione ai fabbisogni degli
impianti utilizzatori di ciascuno): . . . . . . . . .
   Il produttore dovra' comunicare all'ENEL, entro il 5 di ogni mese,
il quantitativo di energia da attribuire,  a  titolo  di  scambio,  a
ciascuna  delle  suddette utenze e/o a ciascuno dei suddetti punti di
interconnessione, a valere per il mese precedente.
   Eventuali variazioni all'elenco  delle  utenze  e/o  ai  punti  di
interconnesione  a  cui  l'ENEL  dovra'  fornire  l'energia  in conto
scambio saranno comunicate dal produttore all'ENEL:
    entro il 30  novembre  di  ciascun  anno,  a  valere  per  l'anno
successivo, per le utenze con potenza impegnata fino a 500 kW;
    entro  il  31  agosto di ciascun anno, a valere per il successivo
periodo 1  ottobre-30 settembre, per le utenze con potenza  impegnata
superiore a 500 kW.
   Gli  oneri  per  i  collegamenti  elettrici alla rete pubblica, da
effettuarsi  secondo  le  norme  prescritte  dall'ENEL  stesso,  sono
regolati  a  norma  del  provvedimento  n.  6  del 1992, e successive
modificazioni.
 
                               Art. 3.
                             Condizioni
 
  L'energia prodotta dall'impianto di cui in  premessa  e  consegnata
all'ENEL  viene scambiata con l'energia prelevata dalle utenze di cui
all'art. 2, punto b), e/o nei punti di interconnessione con l'Azienda
elettrica distributrice, di cui all'art. 2, punto c).
   Per le utenze di cui all'art. 2, punto b), saranno  stipulati  con
l'ENEL separati contratti di fornitura di integrazione, nei quali gli
impegni  di  potenza  saranno  fissati  in  relazione  alle effettive
necessita' di potenza delle utenze  stesse;  la  variante  tariffaria
sara'  scelta  dal  produttore tra quelle stabilite dai provvedimenti
del CIP vigenti.
   Per gli impianti utilizzatori del produttore alimentati  da  altra
Azienda   elettrica   distributrice,   dovra'   essere   prevista  la
corresponsione all'ENEL degli importi per gli impegni di potenza, che
saranno fissati in relazione alle  effettive  necessita'  di  potenza
degli impianti utilizzatori stessi.
   A  fronte  di  detti corrispettivi l'ENEL rendera' disponibili nei
punti di collegamento, di cui all'art. 2, punto c),  quantitativi  di
potenza  correlati  ai  fabbisogni  degli  impianti  utilizzatori del
produttore.
   Eventuali ulteriori  compensi,  richiesti  dall'Azienda  elettrica
distributrice  per rendere disponibili agli impianti utilizzatori del
produttore i quantitativi di energia in conto scambio, saranno  posti
a carico del produttore.
   Per  le utenze del contratto di integrazione con potenze impegnata
fino a 500 kW e/o per impianti utilizzatori con effettive  necessita'
di  potenza  fino  a  500  kW, la compensazione relativa allo scambio
avverra' nell'ambito dei due periodi invernale ed estivo, di  cui  al
provvedimento  CIP  n.  45  del 1990, e successive modificazioni, con
saldo al  termine  di  ciascun  periodo;  e'  in  facolta'  dell'ENEL
effettuare   la   compensazione  relativa  allo  scambio  nell'ambito
dell'anno solare.
   Per le utenze con contratto di integrazione con potenza  impegnata
superiore  a  500  kW  e/o  per  impianti  utilizzatori con effettive
necessita' di potenza superiori a 500 kW, la  compensazione  relativa
allo scambio avverra' nell'ambito dell'anno solare.
   I  coefficienti  di  scambio  sono  quelli  stabiliti  dal CIP con
provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni.
 
                               Art. 4.
                  Periodi di scambio e fasce orarie
 
   I periodi di scambio e le fasce orarie sono quelli  stabiliti  dal
CIP con provvedimento n. 45 del 1990 e successive modificazioni.
   Per  le  utenze  di  cui  all'art. 2, aventi contratti con potenza
impegnata non superiore a 200 kW, nel periodo  invernale  le  ore  di
alto  carico assorbono le ore di punta e nel periodo estivo le ore di
medio carico assorbono le ore di alto  carico.  Per  tali  utenze  la
ripartizione  di  energia  tra  le diverse fasce orarie potra' essere
effettuata in modo forfettario.
 
                               Art. 5.
               Fattore di potenza ed energia reattiva
 
   Il produttore che usa generatori sincroni e' tenuto a  consegnare,
in  concomitanza  con la consegna di energia attiva, energia reattiva
induttiva nelle ore di punta e nelle ore di alto  e  medio  carico  e
l'energia reattiva capacitiva nelle ore vuote.
   In  particolare  il  valore  del  fattore di potenza medio mensile
dell'energia consegnata nelle ore di punta e  nelle  ore  di  alto  e
medio  carico  non deve essere superiore a 0,90 in ritardo, parimenti
il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia  reattiva
capacitiva  consegnata  nelle  ore  vuote non deve essere superiore a
0,95 in anticipo. In  caso  contrario  il  produttore  e'  tenuto  ad
adottare  idonei  provvedimenti  per ridurre il fattore di potenza ai
valori sopra indicati.
   In attesa dell'adozione di tali provvedimenti, l'ENEL applichera',
a titolo  di  penale,  una  riduzione  sul  quantitativo  di  energia
consegnata dal produttore nella misura dell'1% per ogni centesimo del
valore  del  fattore  di  potenza  medio  mensile superiore a 0,90 in
ritardo  o  a  0,95  in  anticipo  rispettivamente  riscontrati nelle
predette fasce.
   Se, su richiesta dell'ENEL, il produttore consegna  nelle  ore  di
punta  e/o  nelle  ore  di alto e medio carico energia con fattore di
potenza inferiore a quello di 0,90 sopra indicato,  l'ENEL  riconosce
al  produttore  un  corrispettivo  per  la  parte di energia reattiva
induttiva consegnata, nel periodo interessato, in eccedenza a  quella
corrispondente al fattore di potenza 0,90. Tale corrispettivo e' pari
a  quello  stabilito  dai  provvedimenti  del CIP, in lire/kvarh, per
l'energia reattiva delle forniture multiorarie e  subira'  le  stesse
variazioni  che  verranno introdotte con successivi provvedimenti del
CIP.
   Il produttore che usa generatori  asincroni,  anziche'  consegnare
energia  reattiva  induttiva,  in  concomitanza  con  la  consegna di
energia attiva, puo' assorbirne; il valore  del  fattore  di  potenza
medio mensile per le ore di punta e per le ore di alto e medio carico
non  deve  essere  inferiore a 0,90 in anticipo. In caso contrario il
produttore e' tenuto ad adottare  idonei  provvedimenti  per  portare
almeno a 0,90 in anticipo tale valore.
   L'energia  reattiva induttiva prelevata nelle ore di punta e nelle
ore di alto e medio carico viene addebitata dall'ENEL  al  produttore
in  ragione del corrispettivo di cui al quarto capoverso del presente
articolo.
   Per quanto riguarda l'energia reattiva consegnata in conto scambio
alle utenze di cui all'art. 2, punto b), valgono le condizioni  rela-
tive al fattore di potenza di cui ai provvedimenti del CIP.
 
                               Art. 6.
                           Cambio tensione
 
   L'ENEL  ha  la facolta' di variare, anche in corso di convenzione,
il valore della tensione della propria rete nei punti di collegamento
per la consegna e per la riconsegna dell'energia,  dandone  preavviso
con almeno due anni di anticipo al produttore.
   Gli  oneri  conseguenti agli adempimenti da attuare sugli impianti
sono a carico di  ciascun  contraente  per  le  parti  di  rispettiva
proprieta'.
 
                               Art. 7.
                         Misura dell'energia
 
   La misura dell'energia elettrica scambiata viene eseguita mediante
apparecchiature   di  proprieta'  dell'ENEL  ed  esercite  dall'ENEL,
installate nei punti di collegamento di cui all'art. 2.
   L'ENEL si riserva la facolta' di  integrare  tali  apparecchiature
con idonei impianti di telemisura.
   Il  produttore e' tenuto ad accertare che gli apparecchi di misura
siano  regolarmente  sigillati  ed  a  rendere   subito   nota   ogni
irregolarita'.
   Sara'   concordato   tra   le  parti  un  programma  di  verifiche
periodiche, in contraddittorio, degli apparecchi  di  misura,  i  cui
oneri saranno ripartiti in parti uguali.
   L'ENEL  puo'  verificare  gli  apparecchi  di  misura in qualsiasi
momento.
   Il produttore puo' chiedere verifiche, anche  in  contraddittorio,
dei complessi di misura, oltre quelle fissate in programma, rimanendo
a  suo  carico  le spese all'uopo necessarie, nel caso che gli errori
riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti
norme del Comitato elettrotecnico italiano - CEI per la verifica  dei
complessi  di  misura  dell'energia  elettrica  (o,  in mancanza, dai
documenti di armonizzazione CENELEC  o  dalle  raccomandazioni  della
Commissione elettrotecnica internazionale - IEC).
   Qualora  i complessi di misura risultino inesatti, l'ENEL assume a
proprio carico le spese di vedifica e  provvede,  a  propria  cura  e
spese, a sostituire o a ritirare i complessi stessi.
   In  tal caso si procede inoltre alla riscostruzione delle consegne
e/o dei prelievi di energia, in base al  coefficiente  di  correzione
accertato,  con effetto retroattivo dal momeno in cui l'irregolarita'
si e' prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi  di
indeterminabilita',  dal  mese in cui e' stata effettuata la verifica
per iniziativa dell'ENEL o  da  quello  in  cui  il  produttore  l'ha
richiesta;   quando  la  irregolarita'  sia  tale  da  togliere  ogni
attendibilita' alle indicazioni dei complessi di misura, le  consegne
e/o  i  prelievi  vengono valutati mediante equi confronti con quelli
relativi ad analoghi periodi e  condizioni,  tenendo  conto  di  ogni
altro elemento idoneo.
   Il  produttore  ha  sempre diritto di richiedere la ritaratura dei
complessi di misura a proprie spese,  in  modo  che  gli  errori  dei
singoli  apparecchi  componenti, verificati in laboratorio, non siano
superiori a quelli ammessi per  il  collaudo  di  accettazione  dalle
vigenti   normative   degli  organismi  sopracitati  per  gli  stessi
apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed  aventi  il  medesimo
indice di classe di precisione.
 
                               Art. 8.
            Norme tecniche di servizio e responsabilita'
 
   Il  produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua
cura e spese, di  idonei  apparecchi  di  connessione  e  protezione,
concordati   con   l'ENEL   e   rispondenti  alle  norme  tecniche  e
antinfortunistiche, necessari per evitare  ogni  effetto  dannoso  al
regolare  esercizio  della  rete  elettrica,  nonche'  a  fornire  la
relativa documentazione.
   Il produttore si assume ogni responsabilita' per danni a persone o
cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni.
   Il produttore si impegna altresi' a mantenere  in  efficienza  gli
impianti  di  sua  proprieta'  in  modo  che rispondano alle norme in
vigore emanate  dal  CEI,  alle  disposizioni  di  legge  in  materia
antinfortunistica e alle norme tecniche di servizio dell'ENEL.
 
                               Art. 9.
                 Modalita' amministrative e fiscali
 
   L'ENEL  ed  il  produttore emetteranno, di regola con periodicita'
mensile, fatture per i quantitativi di  energia  scambiati;  ai  fini
fiscali  il  valore del kWh da attribuirsi all'energia consegnata dal
produttore all'ENEL e' pari al costo medio per kWh  del  combustibile
impiegato dall'ENEL in gruppi di generazione alimentati a carbone; il
valore  dell'energia consegnata dall'ENEL in conto scambio sara' pari
al valore di cui  sopra  corretto  con  l'applicazione  dei  relativi
coefficienti  stabiliti  dal  CIP  con provvedimento n. 6 del 1992, e
successive modificazioni.
   Dette fatture sono soggette ad IVA.
   Le parti provvederanno al pagamento  delle  suddette  fatture  nel
termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
   Il  produttore  dichiara  di aver provveduto all'ottenimento delle
licenze e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio dei
propri impianti (come da documentazione  allegata)  e  si  impegna  a
provvedere  alla denuncia dell'energia prodotta al competente ufficio
tecnico imposte di fabbricazione.
 
                              Art. 10.
                Decorrenza e durata della convenzione
 
   La presente convenzione ha decorrenza dal  . . . .     e ha durata
fino al . . . . . . . . . ; essa si intendera' tacitamente  rinnovata
di  anno  in  anno  in  mancanza di disdetta da darsi almeno tre mesi
prima della scadenza.
   Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di  produre
effetti  tra  le  parti  qualora  il produttore incorra nei divieti e
nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.