C) VETTORIAMENTO Premesso che il produttore esercisce (esercira') un impianto di produzione di energia elettrica ubicato in . . . . . . . . . . . . . . . . . . in cui sono (saranno) installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che le parti hanno verificato trattarsi di impianto soggetto al regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9/1991; che l'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione puo' essere utilizzata (in tutto o in parte) per soddisfare i fabbisogni di energia elettrica dell'impianto utilizzatore, ubicato in . . . . di proprieta' dello stesso produttore (o i fabbisogni della societa' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che controlla, controllata ecc. la (o dalla) societa' produttrice (oppure: dalla societa'/ditta) appartenente al consorzio/societa' consortile produttore/produttrice dell'energia, autorizzata ad utilizzare la medesima con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del . . . . a norma dell'art. 22, . . . . . comma/art. 23 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991; oppure: appartengono alla societa', consociata/consorziata con la societa' produttrice, a norma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452, giusta provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; che il produttore non dispone di un proprio impianto di collegamento tra il suddetto impianto di produzione e l'impianto utilizzatore; che il produttore, con nota del . . . . . . ha inviato al MICA, all'ENEL ed all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di . . . . . . . . la comunicazione di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 9 del 1991; che lo stesso produttore, con lettera del . . . . ha richiesto all'ENEL di effettuare il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica dall'impainto di produzione di cui sopra all'impianto utilizzatore; che sia l'impianto di produzione sia l'impianto utilizzatore risultano gia' collegati alla locale rete dell'ENEL; Oppure: che l'impianto di produzione e/o l'impianto utilizzatore non sono collegati alla locale rete dell'ENEL e che quindi deve essere realizzato il necessario collegamento del produttore, avendo le parti verificato che la realizzazione del collegamento (e/o) l'immissione dell'energia sulla rete dell'ENEL non presenta particolari difficolta' di carattere tecnico, tenuto conto dell'assetto degli impianti di trasporto ENEL e delle esigenze di esercizio della sua rete; che, a seguito delle verifiche di cui al terzo capoverso, l'accoglimento della richiesta di vettoriamento risponde ad esigenze sia di ottimale utilizzazione dell'impianto di produzione, sia di economicita' generale, per cui l'ENEL, tenute presenti le finalita' di coordinamento di cui all'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, si e' dichiarato disposto ad aderirvi, utilizzando, se necessario, anche impianti di altra azienda distributrice di energia elettrica, previ accordi con la stessa; Si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto Il produttore effettua, nel punto indicato all'art. 4, la consegna all'ENEL dell'energia elettrica occorrente per soddisfare in tutto (o in parte) il fabbisogno dell'impianto utilizzatore. L'ENEL, a sua volta, effettua il vettoriamento dell'energia elettrica consegnata dal produttore fino al punto di prelievo dell'impianto utilizzatore suddetto. Art. 2. Potenza ed energia elettrica da vettoriare - Fornitura di integrazione (eventuale) - Cessione di energia elettrica all'ENEL (eventuale) Le potenze massime che l'ENEL si impegna a vettoriare, in ciascuna fascia oraria, per conto del produttore sono: . . . . . . kW in ore di punta; . . . . . . kW in ore di alto carico; . . . . . . kW in ore di medio carico; . . . . . . kW in ore vuote. Le potenze massime - comprensive delle potenze dell'eventuale fornitura di integrazione, e/o degli eventuali servizi di riserva programmata e/o di soccorso - che il produttore puo' prelevare, in ciascuna fascia oraria, presso l'impianto utilizzatore sono: . . . . . . kW in ore di punta; . . . . . . kW in ore di alto carico; . . . . . . kW in ore di medio carico; . . . . . . kW in ore vuote. Le fasce orarie sono quelle previste per le forniture a tariffa multioraria di cui al titolo II, comma 2, paragrafo b), punto 1 (per tensione fino a 50 kV), o punto 2 (per tensione superiore a 50 kV), del provvedimento CIP n. 45 del 1990 e subiranno le eventuali ulteriori variazioni stabilite dal CIP con succesivi provvedimenti. Si considerano vettoriate la potenza e l'energia elettrica attiva e reattiva prelevate dal produttore presso il proprio impianto utilizzatore, nei limiti dei quantitativi contemporaneamente consegnati all'ENEL, al netto delle perdite di potenza e di energia attiva, di cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992 e successive modificazioni. Nel caso che i prelievi di potenza da parte del produttore presso il suo impianto utilizzatore risultino eccedenti i quantitativi vettoriati, lo stesso produttore stipulera' un contratto per fornitura di integrazione, come previsto dai provvedimenti del CIP, per una potenza complessiva pari alla massima differenza tra la potenza prelevata e la potenza contemporaneamente vettoriata, misurate con strumenti che determinano il valore medio della potenza consegnata e della potenza prelevata nel periodo di 15 minuti primi consecutivi. L'energia elettrica, che risulti consegnata all'ENEL in eccedenza all'energia vettoriata aumentata delle perdite, si considerera' cessione delle eccedenze di produzione all'ENEL e verra' regolata da separata convenzione. Art. 3. Fattore di potenza ed energia reattiva L'energia reattiva induttiva, consegnata dal produttore all'ENEL nelle ore di punta, di alto e medio carico cosi' come definite all'art. 2, di ciascun mese, deve essere almeno uguale all'energia reattiva induttiva ritirata nelle stesse ore del mese. Nel caso di servizio di vettoriamento non associato a fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL, se l'energia reattiva consegnata dal produttore nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo e' inferiore a quella ritirata nelle stese ore, il produttore deve riconoscere all'ENEL un corrispettivo per l'energia reattiva ritirata in eccedenza. Tale corrispettivo e' pari a quello stabilito dai provvedimenti del CIP in lire/kvarh per l'energia reattiva delle forniture multiorarie e subira' le stesse variazioni che verranno introdotte con successivi provvedimenti del CIP. Nel caso di servizio di vettoriamento associato a fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL, se l'energia reattiva consegnata dal produttore nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo e' inferiore a quella ritirata nelle stesse ore, l'energia reattiva ritirata in eccedenza e' tutta attribuita alla fornitura ENEL di integrazione di cui all'art. 2. Il produttore che usa generatori sincroni e' tenuto a consegnare, in concomitanza con la consegna di energia attiva, energia reattiva induttiva nelle ore di punta e nelle ore di alto e medio carico e energia reattiva capacitiva nelle ore vuote. In particolare il valore del fattore di potenza medio mensile della energia consegnata nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo non deve essere superiore a 0,90 in ritardo, parimenti il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia reattiva capacitiva consegnata nelle ore vuote non deve essere superiore a 0,95 in anticipo. In caso contrario il produttore e' tenuto ad adottare idonei provvedimenti per ridurre il fattore di potenza ai valori sopra indicati. In attesa dell'adozione di tali provvedimenti, l'ENEL applichera', a titolo di penale, una riduzione sul quantitativo di energia consegnata dal produttore nella misura dell'1% per ogni centesimo del valore del fattore di potenza medio mensile superiore a 0,90 in ritardo o a 0,95 in anticipo, rispettivamente riscontrati nelle predette fasce. Se, su richiesta dell'ENEL, il produttore consegna nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo energia reattiva in eccedenza a quella ritirata, l'ENEL riconosce per tale eccedenza di energia reattiva il corrispettivo di cui al secondo capoverso del presente articolo. Il produttore che usa generatori asincroni, anziche' consegnare energia reattiva induttiva, in concomitanza con la consegna di energia attiva, puo' assorbirne; il valore del fattore di potenza medio mensile nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo non deve essere inferiore a 0,90 in anticipo. In caso contrario il produttore e' tenuto ad adottare idonei provvedimenti per portare almeno a 0,90 in anticipo tale valore. L'energia reattiva induttiva prelevata nell'impianto di produzione nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo viene addebitata dall'ENEL al produttore in ragione del corrispettivo di cui al secondo capoverso del presente articolo. Art. 4 Consegna e riconsegna dell'energia La consegna dal produttore all'ENEL dell'energia e della potenza di cui all'art. 2 viene effettuata nel punto di collegamento di . . . . . . . ., alla tensione di . . . . . kv e alla frequenza di 50 Hz. La riconsegna dall'ENEL dell'energia e della potenza di cui all'art. 2 viene effettuata nel punto . . . . . alla tensione di . . . . kv e alla frequenza di 50 Hz. L'ENEL si riserva la facolta' di effettuare, per particolari esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni del vettoriamento, da concordare preventivamente, salvo i casi di emergenza, con il produttore. Nulla e' dovuto dall'ENEL per l'eventuale mancato ritiro e conseguente mancato vettoriamento dell'energia in caso di eventi accidentali e in occasione delle sospensioni di cui al precedente capoverso. Per l'energia ritirata dall'utente in assenza di vettoriamento, nei casi di cui ai precedenti capoversi del presente articolo, viene fatturato dall'ENEL il solo prezzo del kWh, comprensivo di sovrapprezzo termico, della tariffa per usi in locali e luoghi diversi dall'abitazione, per utilizzazione normale, in relazione alla potenza e alla tensione di riconsegna dell'energia (oppure, in presenza di fornitura di integrazione in atto con l'ENEL, del prezzo del kWh, comprensivo di sovrapprezzo termico, della tariffa applicata). In alternativa il produttore puo' consegnare all'ENEL in equivalente quantitativo di energia elettrica nei due periodi mensili di fornitura successivi a quello in cui si e' verificato l'evento. Art. 5. Cambio tensione L'ENEL ha la facolta' di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione della propria rete nei punti di collegamento per la consegna e per la riconsegna dell'energia, dandone preavviso con almeno due anni di anticipo al produttore. Gli oneri conseguenti agli adempimenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprieta'. Art. 6. Misura dell'energia La misura dell'energia attiva, dell'energia reattiva e la registrazione o la misura della potenza attiva vengono eseguite mediante apparecchiature di proprieta' dell'ENEL ed esercite dall'ENEL, installate nei punti di collegamento di cui all'art. 4. L'ENEL si riserva la facolta' di integrare tali apparecchiature con idonei impianti di telemisura. Se motivati dalle caratteristiche della consegna e del prelievo, potranno essere adottati, per la determinazione delle energie e della potenza vettoriate, di integrazione e/o cedute all'ENEL, criteri e sistemi semplificativi rispetto a quanto sopra indicato. Il produttore e' tenuto ad accertare che gli apparecchi di misura siano regolamente sigillati ed a rendere nota ogni irregolarita'. Sara' concordato tra le parti un programma di verifiche periodiche, in contraddittorio, degli apparecchi di misura, i cui oneri saranno ripartiti in parti uguali. L'ENEL puo' verificare gli apparecchi di misura in qualsiasi momento. Il produttore puo' chiedere verifiche, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, oltre quelle fissate in programma, rimanendo a suo carico le spese all'uopo necessarie, nel caso che gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme del Comitato elettrotecnico italiano - CEI per la verifica dei complessi di misura dell'energia elettrica (o, in mancanza, dai documenti di armonizzazione CENELEC o dalle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale - IEC). Qualora i complessi di misura risultino inesatti, l'ENEL assume a proprio carico le spese di verifica e provvede, a propria cura e spese, a sostituire o a ritarare i complessi stessi. In tal caso si procede inoltre alla ricostruzione delle consegne e/o dei prelievi di energia, in base al coefficiente di correzione accertato, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarita' si e' prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilita', dal mese in cui e' stata effettuata la verifica per iniziativa dell'ENEL o da quello in cui il produttore l'ha richiesta; quando la irregolarita' sia tale da togliere ogni attendibilita' alle indicazioni dei complessi di misura, le consegne e/o i prelievi vengono valutati mediante equi confronti con quelli relativi ad analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. Il produttore ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per il collaudo di accettazione dalle vigenti normative degli organismi sopracitati per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione. Art. 7. Collegamenti, pedaggi e perdite Gli oneri dei collegamenti, i pedaggi e le perdite che si applicano per il servizio di vettoriamente richiesto sono quelli definiti dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, titolo VIII, e suc- cessive modificazioni. Art. 8. Norme tecniche di servizio e responsabilita' Il produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione, concordati con l'ENEL e rispondenti alle norme tecniche e antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonche' a fornire la relativa documentazione. Il produttore si assume ogni responsabilita' per danni a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni. Il produttore si impegna altresi' a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprieta' in modo che rispondano alle norme in vigore emanate dal CEI, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme tecniche di servizio dell'ENEL. Art. 9. Modalita' amministrative e fiscali Le fatture per il corrispettivo inerente il servizio di vettoriamento sono emesse dall'ENEL mensilmente e devono essere pagate dal produttore entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Il produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento delle licenze e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio dei propri impianti (come da documentazione allegata) e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione. Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA. Art. 10. Decorrenza e durata della convenzione La presente convenzione ha decorrenza dal . . . . . . e ha durata fino al . . . . . . .; essa si intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza. Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le parti qualora il produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965, e suc- cessive modificazioni e integrazioni.