(all. 3 - art. 1)
                          C) VETTORIAMENTO
                              Premesso
 
    che il produttore esercisce (esercira') un impianto di produzione
di energia elettrica ubicato in . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in cui sono (saranno) installati gruppi generatori aventi le seguenti
caratteristiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    che  le  parti hanno verificato trattarsi di impianto soggetto al
regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9/1991;
    che l'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione puo'
essere utilizzata (in tutto o in parte) per soddisfare i fabbisogni
di energia elettrica dell'impianto utilizzatore, ubicato in . . . .
di proprieta' dello stesso produttore (o i fabbisogni della societa'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
che controlla, controllata ecc. la  (o  dalla)  societa'  produttrice
(oppure:  dalla  societa'/ditta)  appartenente  al consorzio/societa'
consortile  produttore/produttrice   dell'energia,   autorizzata   ad
utilizzare la medesima con provvedimento del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del  . . . .   a norma dell'art. 22,
 .  .  .  .  .    comma/art.  23 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991;
oppure: appartengono alla  societa',  consociata/consorziata  con  la
societa' produttrice, a norma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964,
n.   452,  giusta  provvedimento  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
    che  il  produttore  non  dispone  di  un  proprio  impianto   di
collegamento  tra  il  suddetto  impianto  di produzione e l'impianto
utilizzatore;
    che il produttore, con nota del . . . . . . ha inviato  al  MICA,
all'ENEL ed all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione
di  . . . . . . . .     la comunicazione di cui all'art. 22, comma 2,
della legge n. 9 del 1991;
    che lo stesso produttore, con lettera del . . . .    ha richiesto
all'ENEL  di  effettuare  il  servizio  di vettoriamento dell'energia
elettrica dall'impainto  di  produzione  di  cui  sopra  all'impianto
utilizzatore;
    che  sia  l'impianto  di  produzione  sia l'impianto utilizzatore
risultano gia' collegati alla locale rete dell'ENEL;
 
                               Oppure:
 
    che l'impianto di produzione e/o l'impianto utilizzatore non sono
collegati alla  locale  rete  dell'ENEL  e  che  quindi  deve  essere
realizzato il necessario collegamento del produttore, avendo le parti
verificato  che  la realizzazione del collegamento (e/o) l'immissione
dell'energia  sulla   rete   dell'ENEL   non   presenta   particolari
difficolta'  di  carattere  tecnico,  tenuto conto dell'assetto degli
impianti di trasporto ENEL e delle esigenze di  esercizio  della  sua
rete;
    che,  a  seguito  delle  verifiche  di  cui  al  terzo capoverso,
l'accoglimento della richiesta di vettoriamento risponde ad  esigenze
sia  di  ottimale  utilizzazione  dell'impianto di produzione, sia di
economicita' generale, per cui l'ENEL, tenute presenti  le  finalita'
di  coordinamento  di  cui all'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del
1991,  si  e'  dichiarato  disposto  ad  aderirvi,  utilizzando,   se
necessario,  anche impianti di altra azienda distributrice di energia
elettrica, previ accordi con la stessa;
 
                      Si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
   Il produttore effettua, nel punto indicato all'art. 4, la consegna
all'ENEL dell'energia elettrica occorrente per soddisfare in tutto (o
in parte) il fabbisogno dell'impianto utilizzatore.
   L'ENEL,  a  sua  volta,  effettua  il  vettoriamento  dell'energia
elettrica  consegnata  dal  produttore  fino  al  punto  di  prelievo
dell'impianto utilizzatore suddetto.
 
                               Art. 2.
 
      Potenza ed energia elettrica da vettoriare - Fornitura di
                            integrazione
  (eventuale) - Cessione di energia elettrica all'ENEL (eventuale)
 
   Le potenze massime che l'ENEL si impegna a vettoriare, in ciascuna
fascia oraria, per conto del produttore sono:
    . . . . . .  kW in ore di punta;
    . . . . . .  kW in ore di alto carico;
    . . . . . .  kW in ore di medio carico;
    . . . . . .  kW in ore vuote.
   Le potenze massime  -  comprensive  delle  potenze  dell'eventuale
fornitura  di  integrazione,  e/o  degli eventuali servizi di riserva
programmata e/o di soccorso - che il produttore  puo'  prelevare,  in
ciascuna fascia oraria, presso l'impianto utilizzatore sono:
    . . . . . .  kW in ore di punta;
    . . . . . .  kW in ore di alto carico;
    . . . . . .  kW in ore di medio carico;
    . . . . . .  kW in ore vuote.
   Le  fasce  orarie  sono quelle previste per le forniture a tariffa
multioraria di cui al titolo II, comma 2, paragrafo b), punto 1  (per
tensione  fino  a 50 kV), o punto 2 (per tensione superiore a 50 kV),
del provvedimento CIP  n.  45  del  1990  e  subiranno  le  eventuali
ulteriori variazioni stabilite dal CIP con succesivi provvedimenti.
   Si  considerano vettoriate la potenza e l'energia elettrica attiva
e reattiva  prelevate  dal  produttore  presso  il  proprio  impianto
utilizzatore,   nei   limiti   dei   quantitativi  contemporaneamente
consegnati all'ENEL, al netto delle perdite di potenza e  di  energia
attiva,  di  cui  al  provvedimento  CIP  n.  6 del 1992 e successive
modificazioni.
   Nel caso che i prelievi di potenza da parte del produttore  presso
il  suo  impianto  utilizzatore  risultino  eccedenti  i quantitativi
vettoriati,  lo  stesso  produttore  stipulera'  un   contratto   per
fornitura  di  integrazione, come previsto dai provvedimenti del CIP,
per  una  potenza  complessiva  pari  alla  massima differenza tra la
potenza  prelevata  e  la  potenza   contemporaneamente   vettoriata,
misurate  con strumenti che determinano il valore medio della potenza
consegnata e della potenza prelevata nel periodo di 15  minuti  primi
consecutivi.
   L'energia  elettrica, che risulti consegnata all'ENEL in eccedenza
all'energia  vettoriata  aumentata  delle  perdite,  si  considerera'
cessione  delle eccedenze di produzione all'ENEL e verra' regolata da
separata convenzione.
 
                               Art. 3.
               Fattore di potenza ed energia reattiva
 
   L'energia reattiva induttiva, consegnata dal  produttore  all'ENEL
nelle  ore  di  punta,  di  alto  e  medio carico cosi' come definite
all'art. 2, di ciascun mese, deve essere  almeno  uguale  all'energia
reattiva induttiva ritirata nelle stesse ore del mese.
   Nel caso di servizio di vettoriamento non associato a fornitura di
energia   elettrica   da   parte  dell'ENEL,  se  l'energia  reattiva
consegnata dal produttore nelle ore di cui  al  primo  capoverso  del
presente  articolo e' inferiore a quella ritirata nelle stese ore, il
produttore deve riconoscere all'ENEL un corrispettivo  per  l'energia
reattiva  ritirata  in eccedenza. Tale corrispettivo e' pari a quello
stabilito dai provvedimenti  del  CIP  in  lire/kvarh  per  l'energia
reattiva  delle  forniture multiorarie e subira' le stesse variazioni
che verranno introdotte con successivi provvedimenti del CIP.
   Nel caso di servizio di vettoriamento  associato  a  fornitura  di
energia   elettrica   da   parte  dell'ENEL,  se  l'energia  reattiva
consegnata dal produttore nelle ore di cui  al  primo  capoverso  del
presente  articolo  e'  inferiore a quella ritirata nelle stesse ore,
l'energia reattiva ritirata in eccedenza  e'  tutta  attribuita  alla
fornitura ENEL di integrazione di cui all'art. 2.
   Il  produttore che usa generatori sincroni e' tenuto a consegnare,
in concomitanza con la consegna di energia attiva,  energia  reattiva
induttiva  nelle  ore  di  punta e nelle ore di alto e medio carico e
energia reattiva capacitiva nelle ore vuote.
   In particolare il valore del  fattore  di  potenza  medio  mensile
della  energia  consegnata  nelle  ore  di cui al primo capoverso del
presente articolo non  deve  essere  superiore  a  0,90  in  ritardo,
parimenti il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia
reattiva  capacitiva  consegnata  nelle  ore  vuote  non  deve essere
superiore a 0,95 in anticipo. In  caso  contrario  il  produttore  e'
tenuto  ad  adottare  idonei  provvedimenti per ridurre il fattore di
potenza ai valori sopra indicati.
   In attesa dell'adozione di tali provvedimenti, l'ENEL applichera',
a titolo  di  penale,  una  riduzione  sul  quantitativo  di  energia
consegnata dal produttore nella misura dell'1% per ogni centesimo del
valore  del  fattore  di  potenza  medio  mensile superiore a 0,90 in
ritardo o a  0,95  in  anticipo,  rispettivamente  riscontrati  nelle
predette fasce.
   Se,  su  richiesta  dell'ENEL, il produttore consegna nelle ore di
cui al primo capoverso del  presente  articolo  energia  reattiva  in
eccedenza  a  quella ritirata, l'ENEL riconosce per tale eccedenza di
energia reattiva il corrispettivo di cui  al  secondo  capoverso  del
presente articolo.
   Il  produttore  che  usa generatori asincroni, anziche' consegnare
energia reattiva  induttiva,  in  concomitanza  con  la  consegna  di
energia  attiva,  puo'  assorbirne;  il valore del fattore di potenza
medio mensile nelle ore  di  cui  al  primo  capoverso  del  presente
articolo  non  deve  essere  inferiore  a  0,90  in anticipo. In caso
contrario il produttore e' tenuto ad  adottare  idonei  provvedimenti
per portare almeno a 0,90 in anticipo tale valore.
   L'energia reattiva induttiva prelevata nell'impianto di produzione
nelle  ore  di  cui  al  primo  capoverso del presente articolo viene
addebitata dall'ENEL al produttore in ragione  del  corrispettivo  di
cui al secondo capoverso del presente articolo.
 
                               Art. 4
                 Consegna e riconsegna dell'energia
 
   La  consegna  dal produttore all'ENEL dell'energia e della potenza
di cui all'art. 2 viene effettuata nel punto di collegamento di
 . . . . . . . ., alla tensione di . . . . . kv e alla  frequenza  di
50 Hz.
   La  riconsegna  dall'ENEL  dell'energia  e  della  potenza  di cui
all'art. 2 viene effettuata nel punto . . . . . alla tensione di .  .
. .  kv e alla frequenza di 50 Hz.
   L'ENEL  si  riserva  la  facolta'  di  effettuare, per particolari
esigenze  di  esercizio  e  di  manutenzione  dei  propri   impianti,
sospensioni del vettoriamento, da concordare preventivamente, salvo i
casi di emergenza, con il produttore.
   Nulla  e'  dovuto  dall'ENEL  per  l'eventuale  mancato  ritiro  e
conseguente mancato vettoriamento  dell'energia  in  caso  di  eventi
accidentali  e  in  occasione  delle sospensioni di cui al precedente
capoverso.
   Per l'energia ritirata dall'utente in  assenza  di  vettoriamento,
nei  casi di cui ai precedenti capoversi del presente articolo, viene
fatturato  dall'ENEL  il  solo  prezzo  del   kWh,   comprensivo   di
sovrapprezzo  termico,  della  tariffa  per  usi  in  locali e luoghi
diversi dall'abitazione, per utilizzazione normale, in relazione alla
potenza e  alla  tensione  di  riconsegna  dell'energia  (oppure,  in
presenza  di fornitura di integrazione in atto con l'ENEL, del prezzo
del  kWh,  comprensivo  di  sovrapprezzo   termico,   della   tariffa
applicata).  In alternativa il produttore puo' consegnare all'ENEL in
equivalente quantitativo di energia elettrica nei due periodi mensili
di fornitura successivi a quello in cui si e' verificato l'evento.
 
                               Art. 5.
                           Cambio tensione
 
   L'ENEL ha la facolta' di variare, anche in corso  di  convenzione,
il valore della tensione della propria rete nei punti di collegamento
per  la  consegna e per la riconsegna dell'energia, dandone preavviso
con almeno due anni di anticipo al produttore.
   Gli oneri conseguenti agli adempimenti da attuare  sugli  impianti
sono  a  carico  di  ciascun  contraente  per  le parti di rispettiva
proprieta'.
 
                               Art. 6.
                         Misura dell'energia
 
   La   misura   dell'energia  attiva,  dell'energia  reattiva  e  la
registrazione o la  misura  della  potenza  attiva  vengono  eseguite
mediante   apparecchiature   di   proprieta'  dell'ENEL  ed  esercite
dall'ENEL, installate nei punti di collegamento di cui all'art. 4.
   L'ENEL si riserva la facolta' di  integrare  tali  apparecchiature
con idonei impianti di telemisura.
   Se  motivati  dalle caratteristiche della consegna e del prelievo,
potranno essere adottati, per la determinazione delle energie e della
potenza vettoriate, di integrazione e/o cedute  all'ENEL,  criteri  e
sistemi semplificativi rispetto a quanto sopra indicato.
   Il  produttore e' tenuto ad accertare che gli apparecchi di misura
siano regolamente sigillati ed a rendere nota ogni irregolarita'.
   Sara'  concordato  tra  le  parti  un   programma   di   verifiche
periodiche,  in  contraddittorio,  degli  apparecchi di misura, i cui
oneri saranno ripartiti in parti uguali.
   L'ENEL puo' verificare  gli  apparecchi  di  misura  in  qualsiasi
momento.
   Il  produttore  puo' chiedere verifiche, anche in contraddittorio,
dei complessi di misura, oltre quelle fissate in programma, rimanendo
a suo carico le spese all'uopo necessarie, nel caso  che  gli  errori
riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti
norme  del Comitato elettrotecnico italiano - CEI per la verifica dei
complessi di misura  dell'energia  elettrica  (o,  in  mancanza,  dai
documenti  di  armonizzazione  CENELEC  o dalle raccomandazioni della
Commissione elettrotecnica internazionale - IEC).
   Qualora i complessi di misura risultino inesatti, l'ENEL assume  a
proprio  carico  le  spese  di  verifica e provvede, a propria cura e
spese, a sostituire o a ritarare i complessi stessi.
   In tal caso si procede inoltre alla ricostruzione  delle  consegne
e/o  dei  prelievi  di energia, in base al coefficiente di correzione
accertato, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarita'
si e' prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi  di
indeterminabilita',  dal  mese in cui e' stata effettuata la verifica
per iniziativa dell'ENEL o  da  quello  in  cui  il  produttore  l'ha
richiesta;   quando  la  irregolarita'  sia  tale  da  togliere  ogni
attendibilita' alle indicazioni dei complessi di misura, le  consegne
e/o  i  prelievi  vengono valutati mediante equi confronti con quelli
relativi ad analoghi periodi e  condizioni,  tenendo  conto  di  ogni
altro elemento idoneo.
   Il  produttore  ha  sempre diritto di richiedere la ritaratura dei
complessi di misura a proprie spese,  in  modo  che  gli  errori  dei
singoli  apparecchi  componenti, verificati in laboratorio, non siano
superiori a quelli ammessi per  il  collaudo  di  accettazione  dalle
vigenti   normative   degli  organismi  sopracitati  per  gli  stessi
apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed  aventi  il  medesimo
indice di classe di precisione.
 
                               Art. 7.
                   Collegamenti, pedaggi e perdite
 
   Gli  oneri  dei  collegamenti,  i  pedaggi  e  le  perdite  che si
applicano per il servizio  di  vettoriamente  richiesto  sono  quelli
definiti dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, titolo VIII, e suc-
cessive modificazioni.
 
                               Art. 8.
            Norme tecniche di servizio e responsabilita'
 
   Il  produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua
cura e spese, di  idonei  apparecchi  di  connessione  e  protezione,
concordati   con   l'ENEL   e   rispondenti  alle  norme  tecniche  e
antinfortunistiche, necessari per evitare  ogni  effetto  dannoso  al
regolare  esercizio  della  rete  elettrica,  nonche'  a  fornire  la
relativa documentazione.
   Il produttore si assume ogni responsabilita' per danni a persone o
cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni.
   Il produttore si impegna altresi' a mantenere  in  efficienza  gli
impianti  di  sua  proprieta'  in  modo  che rispondano alle norme in
vigore emanate  dal  CEI,  alle  disposizioni  di  legge  in  materia
antinfortunistica e alle norme tecniche di servizio dell'ENEL.
 
                               Art. 9.
                 Modalita' amministrative e fiscali
 
   Le   fatture   per   il  corrispettivo  inerente  il  servizio  di
vettoriamento sono  emesse  dall'ENEL  mensilmente  e  devono  essere
pagate dal produttore entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
   Il  produttore  dichiara  di aver provveduto all'ottenimento delle
licenze e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio dei
propri impianti (come da documentazione  allegata)  e  si  impegna  a
provvedere  alla denuncia dell'energia prodotta al competente ufficio
tecnico imposte di fabbricazione.
   Le  fatture  per  tutti  i  corrispettivi  di  cui  alla  presente
convenzione sono soggette ad IVA.
 
                              Art. 10.
                Decorrenza e durata della convenzione
 
   La presente convenzione ha decorrenza dal . . . . . .  e ha durata
fino  al  .  . . . . . .; essa si intendera' tacitamente rinnovata di
anno in anno in mancanza di disdetta da darsi almeno tre  mesi  prima
della scadenza.
   Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre
effetti  tra  le  parti  qualora  il produttore incorra nei divieti e
nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.