D) PRODUZIONE PER CONTO Premesso che l'ENEL, nel quadro del coordinamento delle attivita' elettriche delle imprese produttrici di energia elettrica diverse dall'ENEL, allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di utilita' generale, ogni qualvolta si verifichino eventi eccezionali che diminuiscano temporaneamente la disponibilita' di energia elettrica necessaria all'ENEL per far fronte alle richieste dell'utenza, ha la facolta', in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 10, n. 1 e art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1965), di richiedere alle imprese di produrre energia elettrica per proprio conto, mediante l'utilizzo delle capacita' produttive disponibili ed eccedenti il fabbisogno delle imprese stesse; che la produzione di energia elettrica effettuata "per conto" ha una durata limitata a quella degli eventi e delle situazioni che hanno motivato la richiesta, restando inteso che tale produzione puo' cessare quando si manifestano circostanze tali per cui le disponibilita' utilizzate dall'ENEL debbano essere necessariamente impiegate per il soddisfacimento dei normali fabbisogni delle imprese; che il produttore esercisce un impianto di produzione di energia elettrica ubicato in . . . . . . . . . in cui sono installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che l'ENEL, ricorrendo le condizioni di cui al primo capoverso, ha chiesto al produttore, con lettera del . . . . .., di rendere disponibile a far data dal . . . . . . la capacita' produttiva eccedente il proprio fabbisogno con la potenza di . . MW lordi ( . . MW netti), con fattore di potenza compreso tra 0,85 e 1, in sovraeccitazione e in sottoeccitazione secondo i programmi ENEL; che trattasi di impianto esercito in base al regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9 del 1991; che il suddetto impianto e' collegato con gli impianti dell'ENEL (mediante interconnessione con la rete a . . . . kV del produttore) e funzionera' normalmente in parallelo con la rete dell'ENEL stesso, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL; che l'ENEL, con lettera del . . . . . ., ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le circostanze che motivano la richiesta di produzione per conto e la prevedibile durata, e che detta richiesta cessera' di avere effetto nel caso in cui il Ministero dell'industria, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, ritenga di sospendere la disposizione suddetta; che l'energia che l'ENEL ritira alle condizioni previste dalla presente convenzione, e' da considerarsi a tutti gli effetti come prodotta dall'ENEL. Si stipula quanto segue: Art. 1. Potenza messa a disposizione dell'ENEL Il produttore si impegna a mettere a disposizione dell'ENEL la potenza lorda di . . MW della sezione n. . . , se la potenza e' interamente messa a disposizione dell'ENEL, oppure la potenza netta di . . MW della sezione n. . . . ., se viene messa a disposizione dell'ENEL una quota di potenza, dal (data) . . La suddetta potenza restera' a disposizione dell'ENEL secondo quando appresso riportato. Art. 2. Energia prodotta per conto e consegna all'ENEL Il produttore consegna all'ENEL l'energia prodotta per conto, oggetto della presente convenzione, nel punto di collegamento a . . kV con la rete ENEL (nei punti di interconnessione con la rete ENEL). Da valere per la messa a disposizione dell'ENEL dell'intera potenza. Il quantitativo di energia mensile consegnata all'ENEL e' determinato pari ai quantitativi di energia lorda, prodotti sulla base dei programmi richiesti dall'ENEL, misurati ai morsetti di macchina del gruppo (o sezione di centrale), ridotti convenzionalmente del . . per tenere conto dei servizi ausiliari e delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna. Oppure: Da valere per la messa a disposizione dell'ENEL di una quota di potenza. Il quantitativo netto di energia prodotta per conto dal gruppo (o sezione di centrale) e' determinato sulla base dei programmi di produzione richiesti dall'ENEL. Il quantitativo di energia mensile lordo prodotto per conto ENEL, e' pari al quantitativo di energia netto, come sopra determinato, aumentato convenzionalmente del . . . . . . per tener conto dei servizi ausiliari e delle perdite di trasformazione e di linea, fino al punto di consegna. Il quantitativo di energia netta prodotta per conto, come sopra determinato, viene verificato, a livello orario, a mezzo di contatori installati nei punti di consegna. Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia prodotti dal gruppo (o sezione di centrale), in conformita' ai programmi dell'ENEL, ed i quantitativi misurati nei punti di consegna, sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc. Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia prodotti dalla sezione . . . . . . . . . . per esigenze del produttore, con potenze superiori a quelle programmate o in assenza di programmi ENEL, e i quantitativi misurati nei punti di consegna, sono da considerarsi come prodotte per conto e come tali sono anch'esse oggetto di separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc. Art. 3. Corrispettivi I prezzi che saranno corrisposti dall'ENEL, e la durata annuale massima della loro corresponsione, sono quelli definiti dal provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo X, e successive modificazioni. Art. 4. Periodi di indisponibilita' del gruppo sospensione del corrispettivo mensile di potenza I periodi di indisponibilita' del gruppo sono quelli durante i quali si verificano riduzioni totali o parziali della messa a disposizione della potenza di cui all'art. 1 per qualsiasi causa e qualsiasi durata. Tali periodi di indisponibilita' non dovranno dar luogo a riduzioni di fornitura superiori a . . MWh al mese in ore F.1 - F.2 di punta e alto carico (provvedimento CIP n. 45 del 1990) pari all'energia non prodotta alla potenza di cui all'art. 1 per la durata di . . ore di punta e alto carico. I periodi di indisponibilita' mensile eccedenti le indisponibilita' in franchigia sopra descritta verranno ricondotti a giorni equivalenti sulla base delle ore F.1 e/o F.2 presenti in ogni giorno, e per essi l'ENEL non sara' tenuto al versamento del corrispettivo mensile di potenza in ragione di 1/30 per ogni giorno equivalente di mancata fornitura. Giorni equivalenti minore dell'unita' saranno pari a 0 se inferiori a 0,5, pari a 1 se superiori a 0,5. Art. 5. Norme generali di esercizio Apposite norme tecniche di esercizio saranno concordate e definite tra l'ENEL e il produttore. Art. 6. Documentazione Il produttore si impegna a procurare a propria cura e spese, ed a consegnare all'ENEL alle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto in oggetto necessaria per richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il riconoscimento all'ENEL del contributo per l'onere termico. Art. 7. Fatturazione La fatturazione dei corrispettivi, viene effettuata dal produttore alla fine del mese; l'ENEL provvedera' al pagamento di tutte le fatture a trenta giorni dalla data di ricevimento. Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA Art. 8. Decorrenza e durata della convenzione La presente convenzione ha decorrenza dal . . . . . ed ha durata fino al . . . . . Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le parti qualora il produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.