(all. 4 - art. 1)
                       D) PRODUZIONE PER CONTO
                              Premesso
 
    che   l'ENEL,   nel  quadro  del  coordinamento  delle  attivita'
elettriche delle imprese produttrici  di  energia  elettrica  diverse
dall'ENEL, allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle esigenze
di   utilita'   generale,   ogni   qualvolta  si  verifichino  eventi
eccezionali che diminuiscano  temporaneamente  la  disponibilita'  di
energia  elettrica  necessaria all'ENEL per far fronte alle richieste
dell'utenza, ha la facolta', in relazione  a  quanto  previsto  dalla
normativa vigente in materia (art. 10, n. 1 e art. 12 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  342  del 1965), di richiedere alle
imprese di produrre energia elettrica  per  proprio  conto,  mediante
l'utilizzo  delle  capacita'  produttive  disponibili ed eccedenti il
fabbisogno delle imprese stesse;
    che la produzione di energia elettrica effettuata "per conto"  ha
una  durata  limitata  a  quella  degli eventi e delle situazioni che
hanno motivato la richiesta, restando inteso che tale produzione puo'
cessare  quando  si  manifestano  circostanze   tali   per   cui   le
disponibilita'  utilizzate  dall'ENEL  debbano essere necessariamente
impiegate  per  il  soddisfacimento  dei  normali  fabbisogni   delle
imprese;
    che  il produttore esercisce un impianto di produzione di energia
elettrica ubicato in . . . . . . . . . in cui sono installati  gruppi
generatori aventi le seguenti caratteristiche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    che  l'ENEL,  ricorrendo le condizioni di cui al primo capoverso,
ha chiesto al produttore, con lettera del . .  .  .  ..,  di  rendere
disponibile  a  far  data  dal  .  .  . . . . la capacita' produttiva
eccedente il proprio fabbisogno con la potenza di . . MW lordi ( .  .
MW  netti),  con  fattore  di  potenza  compreso  tra  0,85  e  1, in
sovraeccitazione e in sottoeccitazione secondo i programmi ENEL;
    che trattasi di impianto esercito in base al regime giuridico  di
cui all'art. 22 della legge n. 9 del 1991;
    che  il suddetto impianto e' collegato con gli impianti dell'ENEL
(mediante interconnessione con la rete a . . . . kV del produttore) e
funzionera' normalmente in parallelo con la  rete  dell'ENEL  stesso,
secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL;
    che  l'ENEL,  con  lettera  del  .  .  .  . . ., ha comunicato al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   le
circostanze  che  motivano  la richiesta di produzione per conto e la
prevedibile durata, e che detta richiesta cessera' di  avere  effetto
nel  caso  in  cui il Ministero dell'industria, ai sensi dell'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo  1965,  n.  342,
ritenga di sospendere la disposizione suddetta;
    che  l'energia  che  l'ENEL ritira alle condizioni previste dalla
presente convenzione, e' da considerarsi a  tutti  gli  effetti  come
prodotta dall'ENEL.
 
                      Si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
               Potenza messa a disposizione dell'ENEL
 
   Il  produttore  si  impegna  a mettere a disposizione dell'ENEL la
potenza lorda di . .  MW della sezione n.   . . , se  la  potenza  e'
interamente  messa  a disposizione dell'ENEL, oppure la potenza netta
di . .  MW della sezione n.  . . . ., se viene messa  a  disposizione
dell'ENEL una quota di potenza, dal (data) . .
   La  suddetta  potenza  restera'  a  disposizione dell'ENEL secondo
quando appresso riportato.
 
                               Art. 2.
           Energia prodotta per conto e consegna all'ENEL
 
   Il produttore consegna  all'ENEL  l'energia  prodotta  per  conto,
oggetto  della  presente convenzione, nel punto di collegamento a . .
kV con la rete ENEL (nei punti di interconnessione con la rete ENEL).
Da valere per la messa a disposizione dell'ENEL dell'intera potenza.
   Il  quantitativo  di  energia  mensile  consegnata   all'ENEL   e'
determinato  pari  ai  quantitativi  di energia lorda, prodotti sulla
base dei programmi  richiesti  dall'ENEL,  misurati  ai  morsetti  di
macchina    del    gruppo    (o   sezione   di   centrale),   ridotti
convenzionalmente del . .  per tenere conto dei servizi  ausiliari  e
delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna.
 
                               Oppure:
 
Da valere per la messa a disposizione dell'ENEL di una quota di
   potenza.
 
   Il  quantitativo netto di energia prodotta per conto dal gruppo (o
sezione di centrale) e'  determinato  sulla  base  dei  programmi  di
produzione richiesti dall'ENEL.
   Il  quantitativo di energia mensile lordo prodotto per conto ENEL,
e' pari al quantitativo di energia  netto,  come  sopra  determinato,
aumentato  convenzionalmente  del  .  .  .  . . . per tener conto dei
servizi ausiliari e delle perdite di trasformazione e di linea,  fino
al punto di consegna.
   Il  quantitativo  di  energia netta prodotta per conto, come sopra
determinato, viene verificato, a livello orario, a mezzo di contatori
installati nei punti di consegna.
   Le eventuali differenze positive tra  i  quantitativi  di  energia
prodotti  dal  gruppo  (o  sezione  di  centrale),  in conformita' ai
programmi  dell'ENEL,  ed  i  quantitativi  misurati  nei  punti   di
consegna,  sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura,
soccorso, ecc.
   Le eventuali differenze positive tra  i  quantitativi  di  energia
prodotti  dalla  sezione  .  .  .  .  .  .  .  . . . per esigenze del
produttore, con potenze superiori a quelle programmate o  in  assenza
di  programmi  ENEL, e i quantitativi misurati nei punti di consegna,
sono da considerarsi  come  prodotte  per  conto  e  come  tali  sono
anch'esse  oggetto  di  separati  accordi  commerciali  di fornitura,
soccorso, ecc.
 
                               Art. 3.
                            Corrispettivi
 
   I  prezzi  che  saranno corrisposti dall'ENEL, e la durata annuale
massima  della  loro  corresponsione,  sono   quelli   definiti   dal
provvedimento   CIP   n.   6   del   1992,  titolo  X,  e  successive
modificazioni.
 
                               Art. 4.
               Periodi di indisponibilita' del gruppo
          sospensione del corrispettivo mensile di potenza
 
   I periodi di indisponibilita' del gruppo  sono  quelli  durante  i
quali  si  verificano  riduzioni  totali  o  parziali  della  messa a
disposizione della potenza di cui all'art. 1 per  qualsiasi  causa  e
qualsiasi  durata.  Tali periodi di indisponibilita' non dovranno dar
luogo a riduzioni di fornitura superiori a . .   MWh al mese  in  ore
F.1  -  F.2 di punta e alto carico (provvedimento CIP n. 45 del 1990)
pari all'energia non prodotta alla potenza di cui all'art. 1  per  la
durata di . .  ore di punta e alto carico.
   I    periodi    di    indisponibilita'    mensile   eccedenti   le
indisponibilita' in franchigia sopra descritta verranno ricondotti  a
giorni  equivalenti sulla base delle ore F.1 e/o F.2 presenti in ogni
giorno, e  per  essi  l'ENEL  non  sara'  tenuto  al  versamento  del
corrispettivo  mensile  di potenza in ragione di 1/30 per ogni giorno
equivalente di mancata fornitura.
   Giorni  equivalenti  minore  dell'unita'  saranno  pari  a  0   se
inferiori a 0,5, pari a 1 se superiori a 0,5.
 
                               Art. 5.
                     Norme generali di esercizio
 
   Apposite norme tecniche di esercizio saranno concordate e definite
tra l'ENEL e il produttore.
 
                               Art. 6.
                           Documentazione
 
   Il  produttore si impegna a procurare a propria cura e spese, ed a
consegnare  all'ENEL  alle  scadenze  fissate,  ogni   documentazione
relativa all'impianto in oggetto necessaria per richiedere alla Cassa
conguaglio  per  il  settore elettrico il riconoscimento all'ENEL del
contributo per l'onere termico.
 
                               Art. 7.
                            Fatturazione
 
   La fatturazione dei corrispettivi, viene effettuata dal produttore
alla fine del mese; l'ENEL  provvedera'  al  pagamento  di  tutte  le
fatture a trenta giorni dalla data di ricevimento.
   Le  fatture  per  tutti  i  corrispettivi  di  cui  alla  presente
convenzione sono soggette ad IVA
 
                               Art. 8.
                Decorrenza e durata della convenzione
 
   La presente convenzione ha decorrenza dal . . . . . ed  ha  durata
fino al . . . . .
   Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre
effetti  tra  le  parti  qualora  il produttore incorra nei divieti e
nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965,  e
successive modificazioni e integrazioni.