IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  ammministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.
  Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201;
  Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992;
  Visto  il  regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del
25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i  termini  e  i
responsabili dei procedimenti;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione  di  agevolazioni contributive in riferimento all'entita'
della spesa prevista sul cap. 1580  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, concernente: "Contributi
ad   istituti   ed   organismi   specializzati   per   programmi   di
valorizzazione,  divulgazione  e  trasferimento  dei  risultati della
ricerca  e   sperimentazione   agraria   da   realizzare   anche   in
cofinanziamento con le regioni";
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per  realizzare
l'esigenza  di  trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione  puo'  procedere  nella
forma  del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
  1. I procedimenti  amministrativi  relativi  alla  concessione  dei
contributi  di  cui  al  cap.  1580  richiamato  nelle premesse, sono
definiti secondo i criteri e le  priorita'  indicati  nei  successivi
commi.
  2. Sono ammesse a contributo le richieste presentate da istituti ed
organismi   specializzati   per  la  realizzazione  di  programmi  di
valorizzazione, divulgazione  e  trasferimento  dei  risultati  della
ricerca e sperimentazione agraria.
  3.  Saranno  finanziati  i programmi che maggiormente corrispondono
agli obiettivi ed alle finalita' della  politica  agricola  ed  agro-
alimentare   nazionale  e  comunitaria  e,  prioritariamente,  quelli
presentati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerche  ed  informazioni
sul mercato agricolo) per la pubblicazione della rivista "Agricoltura
e  ricerca",  dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, da
altri enti pubblici, nonche' da altri organismi specializzati.
  4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno
corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi  di
seguito specificati:
    a)  enti pubblici fino al 95%, con anticipazioni non superiori al
50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;
    b) organismi specializzati senza fini di lucro fino all'80%,  con
anticipazioni  non  superiori  al 40% del contributo previsto, previa
presentazione di idonea garanzia;
    c) altri organismi specializzati fino al 70%,  con  anticipazioni
non  superiori  al  30% del contributo previa presentazione di idonea
garanzia.