Art. 3.
  L'art. 4 del decreto  ministeriale  26  luglio  1990  citato  nelle
premesse e' sostituito dal seguente:
  "1.  Per  tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai
sensi dell'art.  55  del  testo  unico  citato  nelle  premesse,  non
presentati   a  revisione  e  che  continuino  a  circolare  dopo  le
rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art.
55 medesimo.
  2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, ma
le anormalita' ed i difetti riscontrati  siano  comunque  eliminabili
mediante  adeguati lavori di riparazione, il veicolo e' sospeso dalla
circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Puo' circolare
solo per recarsi in officina nel corso della medesima giornata in cui
e' avvenuta la revisione, con  le  eventuali  ulteriori  prescrizioni
imposte  dall'ufficio  provinciale  della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione in relazione alle anormalita' ed ai  difetti
rilevati nel corso della revisione stessa.
  3.  Allorche'  il  risultato  della  visita  di revisione sia stato
negativo, in quanto le anormalita' ed  i  difetti  riscontrati  siano
tali  da  compromettere gravemente la sicurezza della circolazione, e
non appaiano in alcun modo eliminabili, si procede  alla  revoca  del
documento  di  circolazione,  ai  sensi  del  comma  2),  lettera a),
dell'art. 65 del codice della strada.
  4. Nel caso in cui, avanzata la domanda di  revisione  nel  termine
stabilito,   l'ufficio   provinciale   della  motorizzazione  civile,
registrata la domanda, per opportune necessita' operative prenoti  la
visita e prova annotando sul documento di circolazione, che sia stato
esibito, una data di presentazione del veicolo che risulti posteriore
a  quella  di  scadenza  del termine previsto, il veicolo stesso puo'
continuare a circolare fino alla suddetta  data  di  presentazione  a
visita  e  prova,  senza  che  siano,  in questo caso, applicabili le
sanzioni di cui  all'art.  55  del  testo  unico  delle  norme  sulla
disciplina  della  circolazione  stradale.   Tale agevolazione non e'
consentita qualora la  carta  di  circolazione  sia  stata  revocata,
sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali suc-
cessive  prenotazioni  potranno  essere  annotate  sul  documento  di
registrazione  della  domanda,  ma  non  anche   sul   documento   di
circolazione;  esse  comunque saranno inefficaci ai fini del consenso
alla  circolazione  oltre  il  termine  di   scadenza   prestabilito,
consentendo  soltanto  che  il  veicolo  sia  condotto alla visita di
revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata,
con le  ulteriori  limitazioni  eventualmente  disposte  dall'ufficio
provinciale della motorizzazione civile".
   Roma, 19 dicembre 1992
                                                  Il Ministro: TESINI