Art. 3. L'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse e' sostituito dal seguente: "1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 55 del testo unico citato nelle premesse, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 medesimo. 2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, ma le anormalita' ed i difetti riscontrati siano comunque eliminabili mediante adeguati lavori di riparazione, il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Puo' circolare solo per recarsi in officina nel corso della medesima giornata in cui e' avvenuta la revisione, con le eventuali ulteriori prescrizioni imposte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in relazione alle anormalita' ed ai difetti rilevati nel corso della revisione stessa. 3. Allorche' il risultato della visita di revisione sia stato negativo, in quanto le anormalita' ed i difetti riscontrati siano tali da compromettere gravemente la sicurezza della circolazione, e non appaiano in alcun modo eliminabili, si procede alla revoca del documento di circolazione, ai sensi del comma 2), lettera a), dell'art. 65 del codice della strada. 4. Nel caso in cui, avanzata la domanda di revisione nel termine stabilito, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per opportune necessita' operative prenoti la visita e prova annotando sul documento di circolazione, che sia stato esibito, una data di presentazione del veicolo che risulti posteriore a quella di scadenza del termine previsto, il veicolo stesso puo' continuare a circolare fino alla suddetta data di presentazione a visita e prova, senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Tale agevolazione non e' consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali suc- cessive prenotazioni potranno essere annotate sul documento di registrazione della domanda, ma non anche sul documento di circolazione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata, con le ulteriori limitazioni eventualmente disposte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile". Roma, 19 dicembre 1992 Il Ministro: TESINI