Art. 10. 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' sostituito dal seguente: " 1. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, nonche' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.".