Art. 10. 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.  122,
e' sostituito dal seguente: 
  " 1. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione,  con  carattere
strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in
prevalenza attivita' di commercio di veicoli, nonche' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte  all'albo  di  cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.".