Art. 13. 
  1. In aggiunta ai limiti di  spesa  di  lire  275  miliardi  e  300
miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti  dall'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e  dall'articolo
9-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,  e'  ulteriormente
prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992. 
  2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13,  comma  2,
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'  integrato  dal
decreto  del  Ministro  dei  trasporti  in  data  16  gennaio   1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 90  miliardi  per  l'anno  1992,  si  provvede  mediante  pari
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di
previsione del Ministero degli affari  esteri  per  l'anno  medesimo,
all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta  l'autorizzazionedi
spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per
il medesimo anno con la tabella C della legge 31  dicembre  1991,  n.
415. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.