Art. 13. 1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall'articolo 9-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992. 2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' integrato dal decreto del Ministro dei trasporti in data 16 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazionedi spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per il medesimo anno con la tabella C della legge 31 dicembre 1991, n. 415. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.