Art. 14. 
  1. Per l'anno 1993 e' autorizzata la spesa di lire 370 miliardi  al
fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a  parziale
copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la  concessione  di
un credito di imposta a favore delle  imprese  nazionali  autorizzate
all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche'
di un contributo per le imprese di autotrasporto  di  Paesi  aderenti
alla CEE, rapportato ai consumi di gasolio  per  autotrazione  per  i
percorsi effettuati nel territorio italiano. 
  2. Il Ministro dei trasporti, con  proprio  decreto,  ripartisce  i
fondi disponibili, tenendo conto  delle  percorrenze  effettuate  sul
territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di  cose
per conto di terzi di cui al comma 1. 
  3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di  terzi,
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti
del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui  al  comma
2, e' adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del  decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti,  di
concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di  consentire  la
concessione di un credito di imposta da valere ai fini del  pagamento
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in sede di versamento delle
ritenute  alla  fonte,  operate  dai  sostituti  di  imposta,   sulle
retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro  autonomo,  come
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68. 
  4. Per gli autotrasportatori aderenti ad uno dei Paesi della CEE e'
adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto
dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle finanze, al fine di consentire  la  concessione
di un contributo rapportato ai consumi di  gasolio  per  autotrazione
per i percorsi effettuati nel territorio italiano,  nell'ammontare  e
con le modalita' che saranno stabilite nello stesso decreto. 
  5. I decreti di cui ai commi 2, 3 e 4  saranno  adottati  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a  lire  370  miliardi  per  l'anno  1993,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro  per  lo  stesso
anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  riguardante
il Ministero dei trasporti. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.