Art. 2. 
  1. Il termine previsto dall'articolo 2951, primo comma, del  codice
civile non  si  applica,  in  materia  di  prescrizione  dei  diritti
derivanti dal contratto di trasporto, a quelli nascenti  dal  sistema
di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6  giugno
1974, n. 298.