Art. 3. 1. L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non e' ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'esecuzione di autotrasporto di merci per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogative rispetto a quelle stabilite dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi.