Art. 3. 
  1. L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non  e'
ammessa la stipulazione  di  alcun  tipo  di  contratto  che  preveda
l'esecuzione di autotrasporto di merci per conto di terzi a prezzi  o
condizioni tariffarie derogative rispetto a  quelle  stabilite  dalla
legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi.