Art. 4. 1. Nel caso di domanda di ingiunzione fondata su crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, il giudice concede l'esecuzione provvisoria del decreto sempreche' sia documentata l'esecuzione del trasporto e la somma richiesta rientri nei limiti della tariffa.