Art. 4. 
  1. Nel caso di domanda di ingiunzione fondata su crediti  derivanti
dal sistema di tariffe a forcella  istituito  dal  titolo  III  della
legge  6  giugno  1974,  n.  298,  il  giudice  concede  l'esecuzione
provvisoria del decreto sempreche' sia documentata  l'esecuzione  del
trasporto e la somma richiesta rientri nei limiti della tariffa.