Art. 5. 1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali. 2. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sara' revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034. 3. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. 4. E' abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.