Art. 5. 
  1. Gli impianti per la  distribuzione  di  carburanti  per  uso  di
autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di  proprieta'
di  amministrazioni  pubbliche  e  quelli  ubicati   all'interno   di
stabilimenti, cantieri,  magazzini  e  simili,  che  siano  destinati
esclusivamente  al  prelevamento  del  carburante   occorrente   agli
automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle  norme
contenute nel regolamento emanato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola  autorizzazione  da
rilasciarsi, rispettivamente, da  parte  del  prefetto  ovvero  della
regione  territorialmente  competenti,   previo   mero   accertamento
dell'avvenuto  espletamento  degli  altri  adempimenti  eventualmente
necessari  in  base  alla  normativa  vigente  ai  fini  urbanistici,
ambientali, di sicurezza e fiscali. 
  2. L'autorizzazione deve  contenere  il  divieto  di  cessione  del
carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza  che
in  caso  di  inosservanza  l'autorizzazione  sara'  revocata,  salva
l'applicazione delle sanzioni penali di cui  all'articolo  16,  comma
quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.  745,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034. 
  3. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale  resta  ferma
l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio  1957,
n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957,  n.
474, e successive modificazioni. 
  4. E' abrogato l'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.