Art. 6. 1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, puo' essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della legge n. 10/1991 sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all'articolo 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della legge n. 10/1991 nominati dalle aziende del settore dei trasporti, che ne facciano richiesta per l'espletamento dei compiti per essi previsti dalla medesima legge.