Art. 6. 
  1. Il tecnico responsabile per la conservazione e  l'uso  razionale
dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo  entro  il  30
aprile di ogni anno al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  da  parte  dei   soggetti   obbligati   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991,  n.  10,  puo'
essere scelto fra il personale  dipendente  del  soggetto  obbligato,
ovvero tra professionisti o  tecnici  esterni  all'organizzazione  di
tale soggetto. 
  2. Le sanzioni amministrative  pecuniarie,  previste  dall'articolo
34, comma 8, della legge  n.  10/1991  sono  applicate  dagli  uffici
provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso
di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui  all'articolo
19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni  successive
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia  e  l'ambiente  (ENEA)
fornisce supporto,  sia  direttamente  sia  tramite  altri  organismi
tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della legge n.
10/1991 nominati dalle aziende del  settore  dei  trasporti,  che  ne
facciano richiesta per l'espletamento dei compiti per  essi  previsti
dalla medesima legge.