Art. 7. 1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le cinque tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non puo' essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. 2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le cinque tonnellate, l'ammontare del risarcimento non puo' essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato. 3. Qualora sia fornita la prova che la perdita o l'avaria delle cose trasportate deriva da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi intenzionalmente o con temerarieta' o con la consapevolezza che ne sarebbe potuto derivare una perdita o un danno, i limiti di risarcibilita' di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati. 4. I limiti di risarcibilita' di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato.". 2. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di risarcibilita' di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta e' calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.