Art. 7. 
  1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 1. - 1. Per i  trasporti  di  merci  su  strada  soggetti  al
sistema di tariffe a forcella di cui al  titolo  III  della  legge  6
giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da  un  mittente  ad
uno stesso destinatario la cui massa  superi  le  cinque  tonnellate,
l'ammontare  del  risarcimento  per  perdita  o  avaria  delle   cose
trasportate non puo' essere superiore a 500 lire per  chilogrammo  di
portata utile del veicolo. 
   2. Per i trasporti di merci su strada  esenti  dall'obbligo  delle
tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno
stesso destinatario la cui massa non  superi  le  cinque  tonnellate,
l'ammontare del risarcimento non puo' essere superiore, salvo diverso
patto scritto antecedente alla consegna delle  merci  al  vettore,  a
lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato. 
   3. Qualora sia fornita la prova che la perdita  o  l'avaria  delle
cose trasportate deriva da un atto o da una  omissione  del  vettore,
dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi intenzionalmente o
con temerarieta' o  con  la  consapevolezza  che  ne  sarebbe  potuto
derivare una perdita o un danno, i limiti di risarcibilita' di cui ai
commi 1 e 2 sono raddoppiati. 
   4. I limiti di risarcibilita' di cui  al  presente  articolo  sono
periodicamente adeguati alla variazione di valore  della  moneta  con
decreto del Ministro dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli
aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato.". 
  2. Ai fini dell'adeguamento dei limiti  di  risarcibilita'  di  cui
all'articolo  1  della  legge  22  agosto  1985,  n.  450,  la  prima
variazione del valore della moneta e' calcolata con riferimento  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.