Art. 8. 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli importi di lire 22.500 e di  lire
45.000 previsti, a titolo  di  deduzione  forfettaria  di  spese  non
documentate, dal comma 8  dell'articolo  79  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati  rispettivamente  a
lire 25.000 ed a lire 50.000.