Art. 8. 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 25.000 ed a lire 50.000.