Art. 9. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, sara' disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali. 2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonche' la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, tipo e portata dei veicoli. 3. Saranno altresi' disciplinate le modalita' di pagamento delle quote e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali dell'albo. 4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sara' rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori.