Art. 9. 
  1. Con regolamento da emanarsi, ai  sensi  dell'articolo  17  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di  concerto  con
il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
presente decreto, sara' disciplinato il  sistema  di  gestione  delle
spese derivanti dal funzionamento  del  comitato  centrale  dell'Albo
nazionale degli autotrasportatori e delle  relative  spese  sostenute
per i comitati provinciali. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' prevedere che  le  somme
versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per
la tenuta degli albi  provinciali,  nonche'  la  misura  delle  quote
dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, tipo e  portata
dei veicoli. 
  3. Saranno altresi' disciplinate le modalita'  di  pagamento  delle
quote e della rendicontazione  delle  spese  sostenute  dai  comitati
provinciali dell'albo. 
  4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali
sara' rideterminata  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  da
emanarsi entro novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del  presente  decreto,
assicurando la maggioranza dei  componenti  ai  rappresentanti  delle
associazioni degli autotrasportatori.