Art. 10. 
                          Prestiti sociali 
  1. Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  601,  da  ultimo
elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio  1985,  n.
49, sono ulteriormente  elevati,  rispettivamente,  a  lire  quaranta
milioni e lire ottanta milioni. 
 
          Nota all'art. 10:
             -  Il  testo  dell'art. 13, primo comma, lettera a), del
          D.P.R.     n.  601/1973  (Disciplina   delle   agevolazioni
          tributarie), e' il seguente:
             "Sono   esenti   dall'imposta  locale  sui  redditi  gli
          interessi sulle somme che, oltre  alle  quote  di  capitale
          sociale, i soci persone fisiche versano alle societa' coop-
          erative  e  loro  consorzi o che questi trattengono ai soci
          stessi, a condizione:
               a) che i versamenti e le trattenute  siano  effettuati
          esclusivamente  per il conseguimento dell'oggetto sociale e
          non superino, per ciascun  socio,  la  somma  di  lire  sei
          milioni. Tale limite e' elevato a lire dieci milioni per le
          cooperative  di  conservazione, lavorazione, trasformazione
          ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di
          produzione e lavoro (*)".
          -------------------
             (*) Gli importi da ultimo  elevati  dall'art.  23  della
          legge n.  49/1985 sono ulteriormente elevati dalla presente
          legge.