Art. 12. Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 1. Il capitale delle societa' per azioni di cui all'articolo 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci. 2. Delle associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le societa' cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo. 3. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalita' giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile. 4. Le societa' e le associazioni che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale. 5. Le societa' e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di societa' di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.