Art. 12. 
Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e  lo  sviluppo
                         della cooperazione 
  1. Il capitale delle societa' per azioni di  cui  all'articolo  11,
comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80  per
cento  dalla   associazione   riconosciuta   che   ne   promuove   la
costituzione.  Le  azioni  emesse  non  sono  trasferibili  senza  il
preventivo consenso della assemblea dei soci. 
  2. Delle associazioni di cui  all'articolo  11,  comma  1,  secondo
periodo, fanno parte di diritto tutte le  societa'  cooperative  e  i
loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni  riconosciute  di
cui al citato comma 1, primo periodo. 
  3. Le  associazioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  secondo
periodo,  conseguono  la  personalita'  giuridica  con  decreto   del
Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  fatte  salve  le
competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli
articoli 14 e seguenti del codice civile. 
  4. Le societa' e le associazioni che, ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 1,  gestiscono  fondi  mutualistici  per  la  promozione  e  lo
sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, che ne  approva  gli  statuti,
fatte salve le competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale.  Gli
eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati  o  reinvestiti
per il conseguimento dell'oggetto sociale. 
  5.  Le  societa'  e  le  associazioni  di  cui  al  comma  4   sono
assoggettate ad annuale  certificazione  del  bilancio  da  parte  di
societa' di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.