Art. 13. 
Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie  di  abitazione  e
                          dei loro consorzi 
  1. E' istituito, presso la Direzione  generale  della  cooperazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale
delle  societa'  cooperative  edilizie  di  abitazione  e  dei   loro
consorzi. 
  2.  Decorsi  due  anni  dall'istituzione  dell'albo,  le   societa'
cooperative edilizie di abitazione e i loro  consorzi  che  intendano
ottenere  contributi  pubblici  dovranno   documentare   l'iscrizione
all'albo medesimo! 
  3. Le iscrizioni e le cancellazioni  dall'albo  sono  disposte  dal
comitato per l'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie  di
abitazione e dei loro consorzi,  di  seguito  denominato  "comitato",
composto da: 
     a) il Direttore generale della cooperazione  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede; 
     b) quattro membri designati dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  cui  tre  esperti   nella   materia   della
cooperazione edilizia; 
     c) un membro designato da ciascuna delle associazioni  nazionali
di rappresentanza, assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo
legalmente riconosciute; 
     d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici; 
     e) tre membri in rappresentanza delle regioni e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo  un  criterio  di
rotazione, dai rappresentanti regionali facenti  parte  del  Comitato
per l'edilizia residenziale. 
  4. Il comitato e' costituito entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge con decreto del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, e dura in carica quattro anni. 
  5.  L'attivita'  del  comitato  e'  disciplinata  dal   regolamento
adottato  dal  comitato  stesso,  entro  sessanta  giorni  dalla  sua
costituzione, ed approvato con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per  la
tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fini
del  rilascio  della  certificazione,  nonche'  le  modalita'   degli
accertamenti che potranno essere effettuati anche  su  richiesta  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  6. Il decreto di cui al comma  4  dispone  la  costituzione  di  un
ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per  il  suo
funzionamento. Per il predetto ufficio  il  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale puo' avvalersi di personale con contratto di
diritto privato a  tempo  determinato,  nel  limite  massimo  di  sei
unita'. 
  7.  All'albo  possono  essere  iscritti  le  societa'   cooperative
edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci  ed  i
loro consorzi che siano iscritti  nel  registro  prefettizio  di  cui
all'articolo 14  del  regolamento  approvato  con  regio  decreto  12
febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della  cooperazione
di cui all'articolo  15  del  citato  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive
modificazioni, che siano  disciplinati  dai  principi  di  mutualita'
previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una  delle  seguenti
condizioni: 
     a) siano stati  costituiti  con  il  conferimento  da  parte  di
ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire
cinquecentomila; 
     b) abbiano  iniziato  o  realizzato  un  programma  di  edilizia
residenziale; 
     c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento  o  in
locazione o abbiano assegnato in proprieta'  gli  alloggi  ai  propri
soci. 
  8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c),  le
societa' cooperative edilizie di abitazione e i  loro  consorzi  che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non  si  trovino
nella condizione di cui al comma  7,  lettera  a),  possono  ottenere
l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi  da  tale  data
adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma
7, lettera a). 
  9.  Possono  essere  sospesi  dall'albo  le  societa'   cooperative
edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale. 
  10. Il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  determina,
con  proprio  decreto  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
     a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo; 
     b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda; 
     c) lo schema della comunicazione  che  le  societa'  cooperative
iscritte   devono   trasmettere   alla   Direzione   generale   della
cooperazione entro il 30  giugno  di  ciascun  anno  per  documentare
l'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente. 
  11. Entro il 31 dicembre di ciascun  anno  il  comitato  predispone
l'elenco delle societa'  cooperative  e  dei  loro  consorzi  radiati
dall'albo perche' privi dei requisiti o delle condizioni previste dal
comma 7 o perche' soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . 
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  si
provvede  a  carico  degli  stanziamenti  iscritti  ai  capitoli   da
istituire ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nel limite massimo  del
7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1.