Art. 8. 
                           Autodisciplina 
 
   1. Le parti interessate possono  richiedere  che  sia  inibita  la
continuazione degli atti di  pubblicita'  ingannevole  ricorrendo  ad
organismi volontari e autonomi di autodisciplina. 
   2.  Iniziata   la   procedura   davanti   ad   un   organismo   di
autodisciplina, le parti possono convenire  di  astenersi  dall'adire
l'Autorita' garante sino alla pronuncia definitiva. 
   3. Nel caso  in  cui  il  ricorso  all'Autorita'  sia  stato  gia'
proposto  o  venga  proposto  successivamente   da   altro   soggetto
legittimato,  ogni  interessato  puo'  richiedere  all'Autorita'   la
sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo
di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le  circostanze,  puo'
disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore
a trenta giorni.