Art. 3. 
                       Soggetti aventi diritto 
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che  e'  causa  di
difficolta'  di  apprendimento,  di  relazione  o   di   integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale  o
di emarginazione. 
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni  stabilite  in
suo  favore  in  relazione  alla  natura  e  alla  consistenza  della
minorazione, alla capacita' complessiva individuale  residua  e  alla
efficacia delle terapie riabilitative. 
3.  Qualora  la  minorazione,  singola  o  plurima,   abbia   ridotto
l'autonomia  personale,  correlata  all'eta',  in  modo  da   rendere
necessario un intervento  assistenziale  permanente,  continuativo  e
globale  nella  sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  la
situazione   assume   connotazione   di   gravita'.   Le   situazioni
riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e  negli
interventi dei servizi pubblici. 
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli  apolidi,
residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile  dimora  nel   territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono  corrisposte  nei  limiti  ed
alle condizioni previste dalla  vigente  legislazione  o  da  accordi
internazionali.