Art. 4.
                            D i v i e t i
  1.  E'  vietata  l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli se
non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3.
  2. E' vietata  l'utilizzazione  dei  fanghi  tossici  e  nocivi  in
riferimento  alle  sostanze  elencate  nell'allegato  al  decreto del
Presidente della  Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915,  con  le
concentrazioni  limite  stabilite  nella delibera del 27 luglio 1984,
anche se miscelati e diluiti con  fanghi  rientranti  nelle  presenti
disposizioni.
  3. E' vietato applicare i fanghi ai terreni:
    a)  allagati,  soggetti  ad esondazioni e/o inondazioni naturali,
acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
    b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai  fanghi  con  un
contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
    c) con pH minore di 5;
    d) con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;
    e)  destinati  a  pascolo, a prato-pascolo, a foraggere, anche in
consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che  precedono  il
pascolo o la raccolta di foraggio;
    f)  destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti
sono normalmente a contatto diretto con il terreno e  sono  di  norma
consumati  crudi,  nei  10  mesi  precedenti il raccolto e durante il
raccolto stesso;
    g) quando e' in atto una  coltura,  ad  eccezione  delle  colture
arboree;
    h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo
per  la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia
dell'ambiente.
  4. E' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della
irrigazione a pioggia, sia per i fanghi  tal  quali  che  per  quelli
diluiti con acqua.