Art. 9.
     Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura
  1. Chi intende utilizzare in attivita' agricole proprie o di terzi,
i fanghi di cui all'art. 2 deve:
    a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione;
    b)  notificare,  con  almeno 10 giorni di anticipo, alla regione,
alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle  operazioni
di utilizzazione dei fanghi.
  2.  Ai  fini  di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, punto
a), il richiedente deve indicare:
    a) la tipologia di fanghi da utilizzare;
    b) le colture destinate all'impiego dei fanghi;
    c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di  stoccaggio
dei fanghi;
    d)  le  caratteristiche  dei mezzi impiegati per la distribuzione
dei fanghi.
  L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.
  3. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve contenere:
    a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
    b)  i  dati  analitici  dei  fanghi  per  i  parametri   indicati
all'allegato I B;
    c)  l'identificazione,  sui mappali catastali e la superficie dei
terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
    d) i  dati  analitici  dei  terreni,  per  i  parametri  indicati
all'allegato II A;
    e) le colture in atto e quelle previste;
    f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
    g)  il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di
esercitare attivita'  agricola  sui  terreni  sui  quali  si  intende
utilizzare fanghi;
    h)   il   titolo   di   disponibilita'   dei  terreni  ovvero  la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';