Art. 4.
                             Temperature
   1. La temperatura degli alimenti surgelati deve  essere  mantenuta
in  tutti  i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a - 18›
C.
   2. Sono tuttavia tollerate:
      a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni  verso  l'alto  non
superiori a 3› C della temperatura del prodotto;
      b)  durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi
frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso  l'alto
della temperatura del prodotto non superiori a 3› C.