Art. 6.
                   Produzione ed immagazzinamento
   1. La produzione ed il confezionamento  degli  alimenti  surgelati
devono  avvenire in stabilimenti autorizzati dall'autorita' sanitaria
competente, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
   2. Per i prodotti della pesca le  operazioni  preliminari  possono
essere  effettuate  a  bordo  delle navi purche' seguite da immediata
surgelazione e da idoneo confezionamento  temporaneo;  le  successive
operazioni   di   lavorazione  o  di  confezionamento  devono  essere
effettuate negli stabilimenti autorizzati di cui al comma 1 ovvero su
navi  officina  riconosciute  idonee   dalla   competente   autorita'
sanitaria  locale  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite con il
decreto ministeriale di cui al comma 4.
   3. Per operazioni preliminari si intendono  operazioni  manuali  o
meccaniche  quali la decapitazione, la depinnazione, la dacaudazione,
la eviscerazione, il dissanguamento.
   4. Con decreto del Ministro della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro  della  marina  mercantile,  sono  stabiliti i requisiti che
devono possedere le navi officina.
   5. I locali di immagazzinamento e di conservazione degli  alimenti
surgelati devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione
automatica  della  temperatura  che  misurino,  frequentemente  e  ad
intervalli regolari la temperatura dell'aria. Le registrazioni devono
essere datate e conservate dagli operatori almeno per un anno.