Art. 132 (Art. 39 Cod. Str.) 
                        (Segnali di conferma) 
  1. I segnali di conferma  possono  essere  posti  sulle  strade  di
uscita  dalle  principali  localita'  o   dopo   attraversamenti   di
intersezioni complesse. 
  2. Questi segnali sono posti  lungo  l'itinerario  nelle  posizioni
piu' idonee ad evitare errori di percorso in caso  di  distrazione  o
scarsa visibilita'. 
  3. Sulle autostrade  e  sulle  strade  extraurbane  principali,  il
segnale di conferma e' posto a circa 500 m dopo la fine delle  corsie
di accelerazione. 
  4. Sul segnale di conferma (fig. II.285)  possono  iscriversi  piu'
nomi di localita', seguiti dalle rispettive  distanze  chilometriche,
nell'ordine con il quale esse vengono raggiunte lungo l'itinerario  e
con caratteri di diverse dimensioni a seconda l'importanza di esse. 
  5. Sulla viabilita' urbana la  funzione  di  conferma  puo'  essere
assolta da segnali di direzione con freccia verticale verso l'alto. 
  6. Il segnale  di  conferma  puo'  coincidere  con  il  segnale  di
identificazione della strada, combinato con freccia  verticale  (fig.
II.286). In tal caso e' opportuno che detti segnali  compaiano  anche
sul preavviso di intersezione,  sul  segnale  di  preselezione  e  su
quello di direzione. 
  7. I simboli di cui all'articolo 125, comma 2,  abbinati  a  frecce
verticali, possono costituire  segnali  di  conferma  (figg.  II.287,
II.288, II.289); abbinati a  frecce  orizzontali  possono  costituire
segnali di direzione.