Art. 145 (Art. 40 Cod. Str.) 
                     (Attraversamenti pedonali) 
  1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla  carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele  alla  direzione  di
marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade
locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre  strade;
la larghezza delle strisce e degli  intervalli  e'  di  50  cm  (fig.
II.434). 
  2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque
commisurata al flusso del traffico pedonale. 
  3.  In  presenza   del   segnale   FERMARSI   E   DARE   PRECEDENZA
l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a  monte
della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in
tal caso i pedoni devono essere  incanalati  verso  l'attraversamento
pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435). 
  4. Sulle strade ove e'  consentita  la  sosta,  per  migliorare  la
visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si
accingono ad impegnare la carreggiata, gli  attraversamenti  pedonali
possono essere preceduti, nel verso di marcia  dei  veicoli,  da  una
striscia gialla a zig zag, del tipo di  quella  di  cui  all'articolo
151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di  visibilita'.
Su tale striscia e' vietata la sosta (fig. II.436).