Art. 147 (Art. 40 Cod. Str.) 
                        (Frecce direzionali) 
  1.  Sulle  strade  aventi  un  numero  sufficiente  di  corsie  per
consentire  la  preselezione  e   l'attestamento   dei   veicoli   in
prossimita' di una intersezione, le corsie da riservare a determinate
manovre, devono essere contrassegnate a mezzo di  frecce  direzionali
di colore bianco. 
  2. Le frecce direzionali sono: 
   a) freccia destra per le corsie  specializzate  per  la  svolta  a
destra; 
   b)   freccia   diritta   per   le   corsie    specializzate    per
l'attraversamento diretto dell'intersezione per confermare  il  senso
di marcia sulle strade a senso unico; 
   c) freccia a sinistra per le corsie specializzate per la svolta  a
sinistra; 
    d) freccia a destra abbinata a  freccia  diritta  per  le  corsie
specializzate per la svolta  a  destra  e  l'attraversamento  diretto
dell'intersezione; 
   e) freccia a sinistra abbinata a freccia  diritta  per  le  corsie
specializzate per la svolta a sinistra  e  l'attraversamento  diretto
dell'intersezione; 
   f) freccia di rientro. 
  3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo
di strada su cui vengono applicate  e  sono  stabilite  nelle  figure
II.438/a, II.438/b, II.438/c e II.438/d. 
  4.  Le  frecce  direzionali  possono  essere  tracciate  anche  per
segnalare le direzioni consentite o quelle vietate (fig. II.439). 
  5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie e'  stabilita
in figura II.440. 
  6. La punta delle frecce tracciate in prossimita' di una  linea  di
arresto deve distare dal bordo di questa almeno 5 m. 
  7. L'intervallo longitudinale  tra  piu'  frecce  uguali,  ripetute
lungo la stessa corsia, non deve essere inferiore a 10 m;  il  numero
delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla lunghezza delle
zone di preselezione e di attestamento.