Art. 20 (Art. 10 Cod. Str.) 
                           (Aggiornamenti) 
  1. Le amministrazioni regionali provvedono a  mantenere  aggiornate
le risultanze dell'archivio nazionale delle strade  della  rispettiva
area circoscrizionale, contenente tutte  le  informazioni  necessarie
per  il  tempestivo  rilascio  delle   autorizzazioni   al   transito
eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali. Compete alle
amministrazioni regionali, inoltre, l'aggiornamento dei dati relativi
alle autorizzazioni rilasciate.