Art. 202 (Art. 54 Cod. Str.) 
         (Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera) 
  1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54,  comma  1,
lettera n), del codice, sono  compresi  quelli  impiegati  nel  ciclo
produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla  raccolta
e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo  dei  pozzi
neri  effettuata  mediante  idonee  apparecchiature  installate   sui
veicoli mezzi d'opera. 
  2. Il Ministro dei trasporti puo'  classificare,  tra  i  materiali
assimilati  trasportabili  dai   mezzi   d'opera,   altri   materiali
risultanti da necessita' operative industriali e la cui rimozione sia
connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di
sicurezza del trasporto.