Art. 209 (Art. 57 Cod. Str.) 
           (Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine 
           agricole semoventi per il trasporto di persone) 
  1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine  agricole
semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato  7
del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212;
dette  prescrizioni  si  applicano  integralmente  per  le  trattrici
agricole e, per quanto possibile,  per  le  altre  macchine  agricole
semoventi. 
  2. I rimorchi agricoli, per effettuare  il  trasporto  di  persone,
devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati  con
dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure  misto
ed  automatico;  devono,  inoltre,  essere  muniti   di   sospensione
elastica. 
  3.  I  sedili  disposti  sul  pianale  del  rimorchio,  durante  il
trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla
parte anteriore che da quella  posteriore  ed  in  corrispondenza  di
intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni
direttamente alla struttura portante del veicolo. 
  4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la
possibilita' di appoggio delle persone alle sponde stesse;  i  sedili
devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e  di
braccioli, alle estremita' laterali, alti almeno 200 mm. 
  5. La larghezza del sedile per  ciascun  posto  non  dovra'  essere
inferiore a 500 mm,  la  profondita'  non  inferiore  a  300  mm,  la
distanza tra gli schienali  di  due  file  parallele  di  sedili  non
inferiore a 800 mm. 
  6. La corsia longitudinale non dovra' essere inferiore  a  400  mm,
misurata all'altezza del piano del sedile. 
  7. Il rimorchio, durante il trasporto delle  persone,  deve  essere
equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza,  oppure
con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile. 
  8. Il numero delle persone trasportabili e' commisurato  al  numero
dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la  somma
della  massa  delle  persone   trasportate,   determinata   assumendo
convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg  piu'  10
kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato,  non
deve superare la  massa  complessiva  a  pieno  carico  assegnata  al
rimorchio stesso in sede di omologazione. 
 
          Nota all'art. 209:
             - Il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, recante: "Norme di
          attuazione  relative all'omologazione parziale CEE dei tipi
          di  trattori  agricoli  o  forestali  a  ruote  per  quanto
          concerne  alcuni  loro  dispositivi  e  caratteristiche" e'
          stato pubblicato nel suppl. ord.   alla Gazzetta  Ufficiale
          n. 133 del 16 maggio 1981.