Art. 22 (Art. 12 Cod. Str.) 
                          (Organi preposti) 
  1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma
1, del codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale. 
  2.  Sono   organi   diretti   del   Ministero   dell'interno,   per
l'espletamento in via primaria dei servizi  di  cui  al  comma  1,  i
Compartimenti della  Polizia  Stradale,  alle  dipendenze  dei  quali
operano le sezioni di polizia stradale, istituite in  ogni  capoluogo
di  provincia,  il  reparto  operativo  speciale,  nonche'  i  centri
operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti  e  i  posti
mobili, costituiti in rapporto alle necessita' dei  servizi  medesimi
con decreto del Ministro dell'interno. 
  3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli  appartenenti
alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice,
in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse.