Art. 229 (Art. 72 Cod. Str.) 
                          (Contachilometri) 
  1. Il contachilometri  installato  sugli  autoveicoli  deve  essere
sigillato in ognuno  dei  punti  di  discontinuita'  del  sistema  di
collegamento dell'apparecchio alla presa di forza, in  modo  che  non
sia possibile alterare il dispositivo di misura, senza la rottura  di
almeno uno dei sigilli. 
  2. I sigilli debbono essere apposti dalle officine e dai  montatori
abilitati a tali operazioni dall'Ufficio Centrale Metrico.