Art. 235 (Art. 76 Cod. Str.) 
                      (Certificato di origine) 
  1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76,
comma 2, del codice, deve essere redatto  su  modello  approvato  dal
Ministero dei trasporti, e deve contenere le seguenti indicazioni: 
    a) fabbrica e tipo; 
    b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso
che ricorre; 
    c) numero di telaio; 
    d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica
della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce; 
    e) data di rilascio. 
  2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto  dal  titolare
della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o  dal  delegato
di questa. La firma,  se  non  depositata  presso  gli  uffici  della
Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e,  quando
ricorre, legalizzata nei  modi  di  legge.  Agli  effetti  di  quanto
previsto dall'articolo 234,  comma  2,  il  certificato  deve  essere
completato con il timbro e  la  firma  del  funzionario  dell'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla  visita
e prova, nonche' con il timbro  dell'ufficio  di  appartenenza  dello
stesso. 
  3. I certificati di origine emessi fino ad esaurimento delle scorte
gia' esistenti, o comunque rilasciati in  un  paese  estero,  possono
anche essere difformi dal modello approvato  di  cui  al  comma  1  e
possono anche essere incompleti dei dati tecnici del veicolo.  Questi
ultimi,  tuttavia,  devono  essere  forniti   con   separata   idonea
documentazione.