Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.) 
     (Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in 
      circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) 
  1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, in-
dicate nell'appendice V  al  presente  titolo,  o  che  determini  la
trasformazione o la sostituzione del telaio,  comporta  la  visita  e
prova del veicolo interessato,  presso  l'ufficio  provinciale  della
Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede  della
ditta  che  ha  proceduto  alla  modifica.  Quando  quest'ultima   e'
effettuata da piu' ditte,  senza  che  per  ogni  stadio  dei  lavori
eseguiti  venga  richiesto  il  rilascio   di   un   certificato   di
approvazione, l'ufficio provinciale della  Direzione  generale  della
M.C.T.C. competente per la visita e prova e' quello dove ha  sede  la
ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso  la
certificazione dei lavori deve essere  costituita  dal  complesso  di
tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla  ditta  di  volta  in
volta  interessata  dai  diversi  stadi,   con   firma   del   legale
rappresentante autenticata nei modi di legge. 
  2. Ogni modifica riguardante la  massa  complessiva  massima  o  le
masse massime sugli assi, o il numero di assi o gli interassi, o  gli
sbalzi, o l'impianto  frenante  o  i  suoi  elementi  costitutivi  e'
subordinata  al  rilascio,  da  parte  della  casa  costruttrice  del
veicolo, di apposito nulla osta, se non diversamente prescritto dalla
casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi  da
quelli di ordine tecnico concernenti la  possibilita'  di  esecuzione
della modifica, il nulla osta puo' essere sostituito da una relazione
tecnica,  firmata  da  persona  a  cio'  abilitata,  che  attesti  la
possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In  tale  caso
deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio  provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla  sede
della ditta esecutrice  dei  lavori,  al  fine  di  accertare  quanto
attestato dalla relazione  predetta,  prima  che  venga  eseguita  la
modifica richiesta. 
  3.  L'aggiornamento  dei  dati  interessati  dalla  modifica  viene
eseguito dall'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C. cui sia esibito  il  certificato  d'approvazione  definitivo
della  modifica  eseguita,  oppure  dall'ufficio  provinciale   della
Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima  visita
e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento  ha  luogo  mediante
l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i  cui  dati
vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.