Art. 237 (Art. 79 Cod. Str.) 
          (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi 
                          in circolazione) 
  1.  Le  prescrizioni   tecniche   relative   alle   caratteristiche
funzionali  e  ai  dispositivi  di  equipaggiamento  dei  veicoli  in
circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo. 
  2.  Le  prescrizioni   tecniche   relative   alle   caratteristiche
funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla  suddetta
appendice VIII sono sostituite dalle  corrispondenti  indicate  nelle
norme di recepimento delle direttive comunitarie. 
  3.  In  assenza  delle  direttive  comunitarie  o  in  assenza  dei
regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il  Ministro  dei
trasporti  puo'  stabilire  prescrizioni  tecniche  in   aggiunta   o
modificative di quelle di cui alla  suddetta  appendice  VIII,  avuto
riguardo alle esigenze della sicurezza,  della  rumorosita'  e  delle
emissioni   inquinanti   prospettate   in   ambito   comunitario    o
internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosita' ed
alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite
fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n.  59  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente di concerto con i  Ministri  dei  trasporti  e
della sanita'. 
 
          Nota all'art. 237:
             - Per la legge 3 marzo 1987, n.  59,  si  veda  in  nota
          all'art. 227.