Art. 267 (Art. 104 Cod. Str.) 
   (Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali) 
  1. Per le macchine agricole  semoventi  eccezionali  dovra'  essere
verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi
e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai  inferiore  a  0,25,
salvo quanto disposto al comma 2. 
  2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per  le  macchine
agricole semoventi eccezionali aventi velocita' inferiori a  15  km/h
ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.