Art. 275 (Art. 106 Cod. Str.) 
                        (Massa rimorchiabile 
                 delle macchine agricole semoventi) 
  1. La massima  massa  rimorchiabile  viene  stabilita  in  sede  di
omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi
non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare. 
  2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di  dispositivi
di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile e' subordinata
all'accertamento delle due condizioni seguenti: 
    a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine  di
marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16%  della
massa a pieno carico del treno agricolo.  Per  le  macchine  agricole
semoventi con trazione sul solo asse posteriore,  la  massa  aderente
verificata  in  piano  e   in   condizioni   statiche,   e'   assunta
convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa; 
    b) rapporto tra la potenza del motore  e  la  massa  massima  del
treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a 2,94 kw/t. 
  3. A richiesta del costruttore, in  alternativa  alle  prescrizioni
del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per
la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le  due
condizioni seguenti: 
    a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi  su  pendenza  non
inferiore al 14%; 
    b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad  una  velocita'
che  non  differisca  piu'  del  10%  dalla   velocita'   massima   -
corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il
rapporto piu' elevato della  trasmissione  fra  i  regimi  di  coppia
massima e di potenza massima -  su  pendenza  non  inferiore  al  2%,
ovvero possa raggiungere la predetta velocita', su strada  piana  con
accelerazione  media  non  inferiore  a  0,2  m/sec2,  nel  campo  di
utilizzazione del rapporto piu' alto  della  trasmissione.  Le  prove
possono essere sostituite dal rilevamento in piano  degli  sforzi  di
trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo  non
sia inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del  14%
della  massa  della  trattrice  e   che   lo   sforzo   di   trazione
corrispondente al numero di giri di  potenza  massima,  col  rapporto
piu' elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del  4%
della  stessa  massa  rimorchiabile  e  del  2%  della  massa   della
trattrice. 
  4. Il valore massimo della massa  rimorchiabile,  individuato  come
differenza tra la massa massima del treno agricolo  e  la  massa,  in
ordine di marcia, della macchina agricola  traente  e'  limitato  dal
rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata
e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto  non  deve
superare i seguenti valori: 
    a) 2 per le macchine agricole traenti di  tipo  snodato  a  ruote
gommate, per le macchine agricole a  ruote  non  gommate  ovvero  per
quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso; 
    b) 3 per le macchine agricole  traenti  a  ruote  gommate  se  il
dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo meccanico; 
    c) 4 per le macchine agricole  traenti  a  ruote  gommate  se  il
dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo misto e automatico; 
    d) 5 per le macchine agricole  traenti  a  ruote  gommate  se  il
dispositivo di  frenatura  del  complesso  e'  di  tipo  continuo  ed
automatico. 
  5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende
la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni,  con
conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi  portati
o semiportati, delle zavorre e del piano di carico.