Art. 294 (Art. 110 Cod. Str.) 
    (Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del 
    certificato di idoneita' tecnica, trasferimento di proprieta' 
                      delle macchine agricole). 
  1. L'ufficio provinciale della Direzione  generale  della  M.C.T.C.
competente al  rilascio  della  carta  di  circolazione,  ovvero  del
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e'  quello  nella
cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale
e' destinata la macchina agricola ovvero  la  sede  dell'impresa  che
effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine  agricole
ovvero la sede degli  enti  o  consorzi  pubblici  proprietari  della
macchina agricola. 
  2. L'ufficio indicato al comma 1, ove  il  caso  ricorra,  provvede
all'immatricolazione della macchina agricola  a  nome  di  colui  che
dichiari  di  esserne  proprietario  e  che  sia  in  possesso  della
dichiarazione di titolarita' di cui al comma 3,  ovvero  a  nome  del
presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico. 
  3.    La    dichiarazione    attestante    che    il    richiedente
l'immatricolazione di una macchina agricola e'  titolare  di  azienda
agricola o di impresa che effettua  lavorazioni  meccanico-agrarie  o
che esercita la locazione di macchine agricole, di  cui  all'articolo
110, comma 2, del codice, e' rilasciata  dal  competente  assessorato
delle regioni, ovvero delle Province autonome di  Trento  e  Bolzano.
Nel caso di enti e consorzi pubblici, la dichiarazione e'  rilasciata
dagli stessi interessati e deve assicurare l'esclusivo uso agricolo o
forestale della macchina che si intende immatricolare. 
  4. Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole,  di  cui
all'articolo 57 del codice, puo' avvenire solo a favore dei  soggetti
in possesso della dichiarazione citata al comma 3  e  viene  annotato
sugli appositi registri  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,
secondo le procedure dalla stessa stabilite.