Art. 294 (Art. 110 Cod. Str.) (Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneita' tecnica, trasferimento di proprieta' delle macchine agricole). 1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e' quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale e' destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. 2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarita' di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico. 3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola e' titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, e' rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti e consorzi pubblici, la dichiarazione e' rilasciata dagli stessi interessati e deve assicurare l'esclusivo uso agricolo o forestale della macchina che si intende immatricolare. 4. Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, puo' avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.