Art. 297 (Art. 114 Cod. Str.) 
          (Campo di visibilita' delle macchine operatrici) 
  1. Il campo  di  visibilita'  delle  macchine  operatrici,  di  cui
all'articolo  58  del  codice,  deve  essere  verificato  secondo  le
prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti
con proprio decreto.