Art. 30 (Art. 21 Cod. Str.) 
                      (Segnalamento temporaneo) 
  1. I lavori ed i depositi su strada e i  relativi  cantieri  devono
essere  dotati  di  sistemi  di  segnalamento   temporaneo   mediante
l'impiego di specifici segnali previsti dal presente  regolamento  ed
autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo  5,  comma
3, del codice. 
  2. I segnali di pericolo o di  indicazione  da  utilizzare  per  il
segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo. 
  3. Per i segnali temporanei possono essere  utilizzati  supporti  e
sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono
assicurare la stabilita' del segnale in  qualsiasi  condizione  della
strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni e'
vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire  pericolo  o
intralcio per la circolazione. 
  4.  I  segnali  devono  essere  scelti  ed  installati  in  maniera
appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze  specifiche,
secondo quanto rappresentato negli schemi  segnaletici  differenziati
per categoria di strada. Gli  schemi  segnaletici  sono  fissati  con
disciplinare tecnico approvato con decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve  essere
coerente  con  la  situazione  in  cui  viene  posto  e,  ad   uguale
situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi  criteri  di
posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei  e  segnali
permanenti in contrasto tra loro. A tal  fine  i  segnali  permanenti
vanno rimossi se in  contrasto  con  quelli  temporanei.  Ultimati  i
lavori i segnali temporanei, sia verticali  che  orizzontali,  devono
essere immediatamente rimossi e, se del caso,  vanno  ripristinati  i
segnali permanenti. 
  6.  In  prossimita'  della  testata  di  ogni  cantiere  di  durata
superiore ai sette giorni lavorativi  deve  essere  apposto  apposito
pannello (fig. II.382) recante le seguenti indicazioni: 
    a) ente proprietario o concessionario della strada; 
    b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7; 
    c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; 
    d) inizio e termine previsto dei lavori; 
    e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. 
   7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti  di
esecuzione  di  lavori  di  particolare  urgenza  le  misure  per  la
disciplina  della  circolazione   sono   adottate   dal   funzionario
responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono
oltre le  quarantotto  ore,  deve  essere  ratificata  dall'autorita'
competente;  se  il  periodo  coincide   con   due   giorni   festivi
consecutivi,  tale  termine  e'  di  settantadue  ore.  In  caso   di
interventi non programmabili e comunque di modesta entita', cioe'  in
tutti  quei  casi  che  rientrano  nella   ordinaria   attivita'   di
manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti  e
di breve  durata,  ovvero  in  caso  di  incidente  stradale,  l'ente
proprietario puo' predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici
previsti dalle presenti norme senza adottare  formale  provvedimento.
Al  termine  dei  lavori  e  alla  fine  dell'emergenza  deve  essere
tempestivamente  ripristinata  la   preesistente   disciplina   della
circolazione, a cura dell'ente proprietario  o  concessionario  della
strada. 
   8. Nel  caso  di  cantieri  che  interessino  la  sede  di  strade
extraurbane principali  o  di  strade  urbane  di  scorrimento  o  di
quartiere, i  lavori  devono  essere  svolti  in  piu'  turni,  anche
utilizzando l'intero arco della giornata, e in via  prioritaria,  nei
periodi giornalieri di minimo  impegno  della  strada  da  parte  dei
flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente piu' ampia e che
non rivestano carattere  di  urgenza  devono  essere  realizzati  nei
periodi annuali di minore traffico. 
   9. Il ripristino delle condizioni di transitabilita' a seguito  di
un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali  sopraindicate
deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione  dell'evento  che
ha determinato il danneggiamento stesso.