Art. 303 (Art. 114 Cod. Str.) 
             (Macchine operatrici eccezionali per masse) 
  1.  La  massa  gravante  sull'asse  piu'  caricato  delle  macchine
operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a  13
t possono essere ammessi, a  condizione  che  la  velocita'  massima,
calcolata e verificata con le modalita' previste all'articolo 210 non
superi i seguenti limiti: 
    a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t; 
    b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t. 
  2. Le masse sopra indicate sono ammesse  anche  su  assi  contigui,
purche' la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono
essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare  tra
loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo  travaso
di carico non deve superare il (Piu' o  Meno)  25%  della  massa  che
grava su ogni asse nella condizione di complanarita'.