Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.) 
(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e  la
            conferma di validita' della patente di guida) 
  1. Per il conseguimento, la revisione o la  conferma  di  validita'
della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre  che  il
richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni  esami
clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari,  non
risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica  o
minorazione psichica, anatomica o funzionale,  tale  da  impedire  di
condurre con sicurezza quei determinati tipi di  veicoli  alla  guida
dei quali la patente abilita, come specificato all'articolo 320. 
  2. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti,  e'  tenuto  a
presentare  un  certificato  anamnestico  rilasciato  dal  medico  di
fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,
che escluda la sussistenza di malattie o  infermita'  pregiudizievoli
all'idoneita' alla guida dei veicoli a motore e che indichi eventuali
precedenti morbosi. 
  3. I medici di cui all'articolo  119,  comma  2,  del  codice,  nel
rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere  in
particolare considerazione le affezioni morbose di  cui  all'articolo
320. 
  4. Quando dalle constatazioni  obiettive,  o  dai  risultati  della
visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9,  del  codice,  e
dalle   altre   indagini   cliniche   e   di   laboratorio   ritenute
indispensabili,  si  evidenzino  malattie  fisiche  o   psichiche   o
deficienze organiche o minorazioni anatomiche  o  funzionali  di  cui
agli articoli 320, 321, 322 e  323,  il  medico  puo'  rilasciare  il
certificato di idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse  non
possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di  quei  tipi
di veicoli ai quali la patente abilita. 
  5. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio
di idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica
locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice,  che  indichera'
anche l'eventuale scadenza entro la quale  effettuare  il  successivo
controllo, cui  e'  subordinato  il  rilascio  o  la  conferma  o  la
revisione della patente di guida. 
  6. Il medico accertatore di cui  all'articolo  119,  comma  2,  del
codice, effettua la visita medica di idoneita' alla guida  presso  la
struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno  di  locali
adeguatamente attrezzati e muniti di  autorizzazione  all'apertura  e
all'esercizio della professione medica, come previsto  dalle  vigenti
norme sanitarie. 
 
          Nota all'art. 319:
             - Il testo dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833  (Istituzione  del  servizio sanitario nazionale) e' il
          seguente:
             "Art.   25  (Prestazioni  di  cura).  -  Le  prestazioni
          curative    comprendono    l'assistenza    medico-generica,
          specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
             Le     prestazioni     medico-generiche,    pediatriche,
          specialistiche e infermieristiche vengono  erogate  sia  in
          forma ambulatoriale che domiciliare.
             L'assistenza  medico-generica  e  pediatrica e' prestata
          dal  personale  dipendente  o  convenzionato  del  servizio
          sanitario  nazionale operante nelle unita' sanitarie locali
          o nel comune di residenza del cittadino.
             La scelta del medico di  fiducia  deve  avvenire  fra  i
          sanitari di cui al comma precedente.
             Il  rapporto  fiduciario  puo' cessare in ogni momento a
          richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso
          la richiesta deve essere motivata.
             Le prestazioni medico-specialistiche,  ivi  comprese  le
          prestazioni  di  diagnostica  strumentale e di laboratorio,
          sono fornite di norma, presso  i  laboratori  e  i  presidi
          delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi
          compresi  gli  istituti  di  cui  agli articoli 39, 41 e 42
          della presente legge.
             Le  stesse  prestazioni  possono   essere   fornite   da
          gabinetti   specialistici,   da  ambulatori  e  da  presidi
          convenzionati ai sensi della presente legge.
             L'utente  puo'  accedere  agli  ambulatori  e  strutture
          convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale
          e  di  laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni,
          le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare  la
          richiesta di accesso alle prestazioni stesse.
             Nei  casi  di  richiesta  urgente  motivati da parte del
          medico in relazione a particolari condizioni di salute  del
          paziente,   il   mancato  immediato  soddisfacimento  della
          richiesta  presso  le  strutture  di  cui  al  sesto  comma
          equivale  ad  autorizzazione  ad accedere agli ambulatori o
          strutture convenzionati. In tal caso l'unita' sanitaria lo-
          cale appone sulla richiesta la relativa  annotazione.    Le
          unita'  sanitarie  locali attuano misure idonee a garantire
          che le prestazioni  urgenti  siano  erogate  con  priorita'
          nell'ambito delle loro strutture.
             Le  prestazioni  specialistiche  possono  essere erogate
          anche al domicilio dell'utente in forme che  consentano  la
          riduzione dei ricoveri ospedalieri.
             I  presidi  di  diagnostica strumentale e di laboratorio
          devono rispondere a  requisiti  minimi  di  strutturazione,
          dotazione   strumentale  e  qualificazione  funzionale  del
          personale, aventi caratteristiche  uniformi  per  tutto  il
          territorio  nazionale  secondo  uno  schema tipo emanato ai
          sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge.
             L'assistenza ospedaliera e' prestata di norma attraverso
          gli ospedali pubblici e gli  altri  istituti  convenzionati
          esistenti   nel   territorio  della  regione  di  residenza
          dell'utente.
             Nell'osservanza  del  principio  della libera scelta del
          cittadino al ricovero presso gli ospedali  pubblici  e  gli
          altri   istituti  convenzionati,  la  legge  regionale,  in
          rapporto ai criteri di programmazione stabiliti  nel  piano
          sanitario nazionale, disciplina i casi in cui e' ammesso il
          ricovero  in ospedale pubblici, in istituti convenzionati o
          in strutture ospedaliere ad alta  specializzazione  ubicate
          fuori  del  proprio  territorio,  nonche'  i casi nei quali
          potranno   essere   consentite   forme   straordinarie   di
          assistenza indiretta".