Art. 327 (Art. 119 Cod. Str.) 
   (Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il 
  conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale 
                     delle categorie A, B e C). 
  1. Coloro che presentino  minorazioni  anatomiche  o  funzionali  a
carico  degli  arti  o  colonna  vertebrale  possono   conseguire   o
confermare la validita' o essere sottoposti a revisione della patente
speciale di categoria A, B e C, purche' la  relativa  funzione  possa
essere  vicariata  o  assistita  con  l'adozione  di  adeguati  mezzi
protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari  ai  veicoli
da condurre. 
  2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui
all'articolo 119,  comma  10,  del  codice,  la  funzionalita'  delle
protesi e delle ortesi  o  l'individuazione  degli  adattamenti  deve
essere verificata dalla commissione medica locale. 
  3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere  attestata
dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a
tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento. 
  4. L'efficienza  degli  adattamenti  dovra'  essere  verificata  al
momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale  della
Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  sulla  base  di  dichiarazione
rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza  ad  un  tipo
approvato. 
  5. Il  rilascio  o  la  conferma  di  validita'  della  patente  di
categoria A per la guida di motocicli non  puo'  essere  concessa  ai
minorati degli arti. 
  6. La commissione medica locale nel valutare  la  possibilita'  del
rilascio di patenti speciali ai portatori di piu'  minorazioni  rela-
tive  a  piu'  organi  o  apparati  considera  lo  stato  psicofisico
complessivo del soggetto, e puo'  fissare  un  periodo  di  validita'
minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del codice.