Art. 338 (Art. 127 Cod. Str.) 
                 (Rilascio duplicato della patente) 
  1. L'ufficio provinciale della Direzione  generale  della  M.C.T.C.
che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui
all'articolo 127, comma 4,  del  codice,  la  trasmette,  insieme  ai
documenti giustificativi allegati dall'interessato e al documento  di
guida elaborato meccanograficamente, al Prefetto entro trenta  giorni
dall'inoltro della domanda. 
  2. Per il rilascio del duplicato si applicano  le  modalita'  ed  i
termini di cui all'articolo 333, commi 2 e 3. 
  3. In tutti i casi di duplicazione e di rinnovo o  di  sostituzione
della patente, deve essere indicata anche la data del primo  rilascio
della patente stessa.