Art. 36 (Art. 21 Cod. Str.) 
                       (Visibilita' notturna) 
  1. La visibilita' notturna dei segnali verticali da utilizzare  nei
lavori stradali e' regolamentata nell'articolo 79. 
  2. Per quanto concerne le barriere ed i  delineatori  speciali,  la
visibilita' notturna deve essere assicurata secondo quanto  stabilito
dall'articolo 79, comma 8. 
  3. Per quanto concerne i  delineatori  flessibili  ed  i  coni,  la
visibilita' notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza  almeno
delle parti bianche, con materiali  aventi  valori  del  coefficiente
areico di intensita' luminosa non inferiori a quelli delle  pellicole
di classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10. 
  4. I segnali orizzontali temporanei ed  i  dispositivi  integrativi
dei segnali orizzontali devono essere realizzati con  materiali  tali
da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza  di
pioggia o con fondo stradale bagnato. 
  5. Le caratteristiche fotometriche  e  colorimetriche  dei  segnali
orizzontali temporanei e dei dispositivi integrativi di detti segnali
sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 35, comma
5. 
  6.  Ad  integrazione  della  visibilita'  dei   mezzi   segnaletici
rifrangenti, durante le ore notturne ed in tutti  i  casi  di  scarsa
visibilita', le barriere di  testata  delle  zone  di  lavoro  devono
essere munite di idonei apparati luminosi  di  colore  rosso  a  luce
fissa. Il segnale  "LAVORI"  (fig.  II.383)  deve  essere  munito  di
analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. 
  7. Lo sbarramento obliquo che  precede  eventualmente  la  zona  di
lavoro  deve  essere  integrato  da   dispositivi   a   luce   gialla
lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). 
  8. I margini longitudinali della  zona  di  lavoro  possono  essere
integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono  vietate
le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. 
 9.  Le  caratteristiche  tecniche  e  di  qualita'  dei  dispositivi
luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8, nonche'  i  metodi  di  misura  di
dette  caratteristiche,  sono  stabiliti  con  apposito  disciplinare
tecnico approvato con decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.